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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00703/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - il primo e secondo motivo da doglianze generiche sulla ricostruzione del fatto; da censure riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4, sulla ritenuta responsabilità Per il contestato reato e pag. 5 sulla esclusione della' punibilità per particolare tenuità del fatto); da critiche manifestamente infondate (quanto alla dedotta assenza di colpa e alla applicazione dell'istituto della continuazione); - il terzo motivo da doglianze sul trattamento sanzionatorio, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione (la Corte di appello ha infatti ritenuto in realtà inesistente l'aumento per la continuazione, indicato in motivazione della sentenza appellata; ha ritenuto che la pena prescelta - indipendentemente dalla sua collocazione nella forbice minima o media edittale - fosse in ogni caso congrua al caso in esame, come si evince dalla complessiva motivazione sul trattamento sanzionatorio, là dove viene evidenziato.a carico della imputata come i contorni della vicenda siano stati del / tutto occultati, lasciando "tralucere" la obiettività della cosciente dispersione dei veicoli); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - il primo e secondo motivo da doglianze generiche sulla ricostruzione del fatto; da censure riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4, sulla ritenuta responsabilità Per il contestato reato e pag. 5 sulla esclusione della' punibilità per particolare tenuità del fatto); da critiche manifestamente infondate (quanto alla dedotta assenza di colpa e alla applicazione dell'istituto della continuazione); - il terzo motivo da doglianze sul trattamento sanzionatorio, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione (la Corte di appello ha infatti ritenuto in realtà inesistente l'aumento per la continuazione, indicato in motivazione della sentenza appellata; ha ritenuto che la pena prescelta - indipendentemente dalla sua collocazione nella forbice minima o media edittale - fosse in ogni caso congrua al caso in esame, come si evince dalla complessiva motivazione sul trattamento sanzionatorio, là dove viene evidenziato.a carico della imputata come i contorni della vicenda siano stati del / tutto occultati, lasciando "tralucere" la obiettività della cosciente dispersione dei veicoli); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 00703/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris