Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2015/2019
ECLI:EU:T:2019:761
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TJ0332_INF
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 24 ottobre 2019 – E-[OSCURATO:PERSONA] / ACER
(causa T‑332/17)
«Energia – Decisione della commissione di ricorso dell’ACER – Determinazione delle regioni di calcolo della capacità – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Irricevibilità parziale – Regolamento (UE) 2015/1222 – Competenza dell’ACER»
1.
Procedimento giurisdizionale – Intervento – Istanza non avente ad oggetto l’adesione alle conclusioni di una delle parti – Irricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 142, § 1)
(v. punto 29)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Insussistenza – Irricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 30, 31)
3.
Agenzie dell’Unione europea – Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) – Competenze – Portata – Modalità e condizioni di accesso e di sicurezza di gestione applicabili alle infrastrutture per il gas e l’elettricità transfrontaliere – Approvazione di una proposta dei gestori dei sistemi di trasmissione riguardante la determinazione delle regioni di calcolo della capacità – Inclusione – Presupposti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 713/2009, art. 8, § 1; regolamento della Commissione 2015/1222, art. 9, §§ 10, 11 e 12)
(v. punti 42‑46, 50, 51)
4.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Condanna della parte vittoriosa a sopportare una parte delle proprie spese
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 134, § 1, e 135, § 1)
(v. punti 77‑82)
[OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione A-001‑2017 (consolidata) della commissione di ricorso dell’ACER, del 17 marzo 2017, che respinge i ricorsi proposti avverso la decisione n. 06/2016 dell’ACER sulla determinazione delle regioni di calcolo della capacità.
Dispositivo
1)
La decisione A-001‑2017 (consolidata) della commissione di ricorso dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), del 17 marzo 2017, che respinge i ricorsi proposti avverso la decisione n. 6/2016 dell’ACER sulla determinazione delle regioni di calcolo della capacità è annullata nella parte in cui respinge il ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E‑[OSCURATO:PERSONA]).
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
L’ACER sopporterà le proprie spese e un quarto di quelle sostenute dall’E‑[OSCURATO:PERSONA].
4)
L’E‑[OSCURATO:PERSONA] sopporterà tre quarti delle proprie spese.
5)
[OSCURATO:PERSONA], la Repubblica di Polonia e la Verbund AG sopporteranno ciascuna le proprie spese.