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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2019

ECLI:EU:T:2019:761
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62017TJ0332_INF

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 24 ottobre 2019 – E-[OSCURATO:PERSONA] / ACER (causa T‑332/17) «Energia – Decisione della commissione di ricorso dell’ACER – Determinazione delle regioni di calcolo della capacità – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Irricevibilità parziale – Regolamento (UE) 2015/1222 – Competenza dell’ACER»

1. Procedimento giurisdizionale – Intervento – Istanza non avente ad oggetto l’adesione alle conclusioni di una delle parti – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 142, § 1) (v. punto 29)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Insussistenza – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 30, 31)

3. Agenzie dell’Unione europea – Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) – Competenze – Portata – Modalità e condizioni di accesso e di sicurezza di gestione applicabili alle infrastrutture per il gas e l’elettricità transfrontaliere – Approvazione di una proposta dei gestori dei sistemi di trasmissione riguardante la determinazione delle regioni di calcolo della capacità – Inclusione – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 713/2009, art. 8, § 1; regolamento della Commissione 2015/1222, art. 9, §§ 10, 11 e 12) (v. punti 42‑46, 50, 51)

4. Procedimento giurisdizionale – Spese – Condanna della parte vittoriosa a sopportare una parte delle proprie spese (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 134, § 1, e 135, § 1) (v. punti 77‑82) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione A-001‑2017 (consolidata) della commissione di ricorso dell’ACER, del 17 marzo 2017, che respinge i ricorsi proposti avverso la decisione n. 06/2016 dell’ACER sulla determinazione delle regioni di calcolo della capacità.

Dispositivo 1) La decisione A-001‑2017 (consolidata) della commissione di ricorso dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), del 17 marzo 2017, che respinge i ricorsi proposti avverso la decisione n. 6/2016 dell’ACER sulla determinazione delle regioni di calcolo della capacità è annullata nella parte in cui respinge il ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E‑[OSCURATO:PERSONA]). 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) L’ACER sopporterà le proprie spese e un quarto di quelle sostenute dall’E‑[OSCURATO:PERSONA]. 4) L’E‑[OSCURATO:PERSONA] sopporterà tre quarti delle proprie spese. 5) [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica di Polonia e la Verbund AG sopporteranno ciascuna le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TJ0332_INF Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 24 ottobre 2019 – E-[OSCURATO:PERSONA] / ACER (causa T‑332/17) «Energia – Decisione della commissione di ricorso dell’ACER – Determinazione delle regioni di calcolo della capacità – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Irricevibilità parziale – Regolamento (UE) 2015/1222 – Competenza dell’ACER» 1. Procedimento giurisdizionale – Intervento – Istanza non avente ad oggetto l’adesione alle conclusioni di una delle parti – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 142, § 1) (v. punto 29) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Insussistenza – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 30, 31) 3. Agenzie dell’Unione europea – Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) – Competenze – Portata – Modalità e condizioni di accesso e di sicurezza di gestione applicabili alle infrastrutture per il gas e l’elettricità transfrontaliere – Approvazione di una proposta dei gestori dei sistemi di trasmissione riguardante la determinazione delle regioni di calcolo della capacità – Inclusione – Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 713/2009, art. 8, § 1; regolamento della Commissione 2015/1222, art. 9, §§ 10, 11 e 12) (v. punti 42‑46, 50, 51) 4. Procedimento giurisdizionale – Spese – Condanna della parte vittoriosa a sopportare una parte delle proprie spese (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 134, § 1, e 135, § 1) (v. punti 77‑82) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione A-001‑2017 (consolidata) della commissione di ricorso dell’ACER, del 17 marzo 2017, che respinge i ricorsi proposti avverso la decisione n. 06/2016 dell’ACER sulla determinazione delle regioni di calcolo della capacità. Dispositivo 1) La decisione A-001‑2017 (consolidata) della commissione di ricorso dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), del 17 marzo 2017, che respinge i ricorsi proposti avverso la decisione n. 6/2016 dell’ACER sulla determinazione delle regioni di calcolo della capacità è annullata nella parte in cui respinge il ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E‑[OSCURATO:PERSONA]). 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) L’ACER sopporterà le proprie spese e un quarto di quelle sostenute dall’E‑[OSCURATO:PERSONA]. 4) L’E‑[OSCURATO:PERSONA] sopporterà tre quarti delle proprie spese. 5) [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica di Polonia e la Verbund AG sopporteranno ciascuna le proprie spese.
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