Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 febbraio 2022

Cassazione n. 00531/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 21/04/2022 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dei difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso con l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 aprile 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 14 febbraio 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale gli veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di partecipazione, con un ruolo di vertice, ad un'associazione mafiosa del tipo "ndrangheta" di cui all'art. 416-bis cod. pen., operante nel Comune di Stilo e nei territori limitrofi e ritenuta confederata alla "cosca Taverniti", a sua volta operante in Gerocarne e zone limitrofe.

2. Avverso la su indicata decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia dell'indagato, preliminarmente richiamando le deduzioni già formulate in una memoria presentata in sede di riesame cautelare e quindi censurando, con un primo motivo, plurimi vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, con riferimento: a) alla valutazione della rilevanza indiziaria del contenuto delle intercettazioni aventi ad oggetto le dichiarazioni etero-accusatorie del coindagato [OSCURATO:PERSONA], che nel corso di conversazioni intrattenute con il padre e con altre persone rimaste non identificate ha indicato lo Spagnolo come uno dei referenti della "ndrangheta" di Stilo; b) alla valutazione degli elementi di prova contrari alla versione dei fatti emersa nel corso delle richiamate intercettazioni; c) al travisamento delle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sulla figura del "macellaio".

Si assume, al riguardo, che l'ordinanza impugnata non ha chiarito la ragione per cui le dichiarazioni del Furina sono state ritenute insufficienti per affermarne la intraneità al contestato sodalizio mafioso e, al contempo, sufficienti per ritenere che vi abbia preso parte proprio lo Spagnolo, in considerazione dei loro qualificati rapporti di natura familiare (per essere il Furina genero dello Spagnolo).

La valutazione del contributo dichiarativo del Furina viene ritenuta illogica segnatamente: a) rispetto agli accertamenti giudiziari svolti in relazione all'attività della `ndrangheta sullo stesso territorio e nel medesimo arco temporale, là dove il Tribunale ha ritenuto che l'estromissione di [OSCURATO:PERSONA] dalla locale di Gerocarne nel 2002, accertata con sentenza passata in giudicato, non contrastava con la tesi secondo cui egli avrebbe costituito la locale di Stilo in epoca successiva al 2010, quale rappresentante della predetta locale, così generando il patto federativo con la locale derivata (condotta, questa, che il giudicato penale esclude e che la domanda cautelare, non esercitata nei confronti del Taverniti, nemmeno contempla); b) rispetto alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale della locale criminalità organizzata, che aveva escluso l'esistenza di un referente della 'ndrangheta a Stilo e di un ruolo al riguardo assunto dallo Spagnolo e dalla sua famiglia, tenuto conto del fatto che l'ordinanza impugnata non ha precisato le ragioni della delimitazione temporale (collocata negli anni 2008-2009) delle conoscenze riferite nella sua audizione dinanzi al P.M.; c) rispetto al travisamento delle dichiarazioni rese dal predetto [OSCURATO:PERSONA], il quale, 4)L. secondo l'ordinanza impugnata, avrebbe riconosciuto nell'effigie fotografica dello Spagnolo un macellaio di Stilo incaricato di fornire informazioni per conto del sodalizio mafioso, sebbene tale elemento di prova fosse inesistente, non avendo il collaboratore di giustizia identificato nello Spagnolo la persona del macellaio ritenuto intraneo all'organizzazione mafiosa locale.

2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono vizi della motivazione in ordine alla omessa valutazione degli argomenti esposti nella memoria presentata in sede di riesame e degli elementi di prova acquisiti con le indagini difensive, segnatamente sotto i profili: a) dell'attendibilità delle informazioni tratte dalle intercettazioni del Furina sui rituali della "ndrangheta", avendo la difesa richiamato in senso contrario le qualificate dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sulla inesistenza di pretese "doppie affiliazioni" a gruppi interni all'organizzazione; b) delle argomentazioni a sostegno della confutazione della tesi dell'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] alle vicende coniugali dell'amico [OSCURATO:PERSONA], erroneamente inteso quale manifestazione esterna del potere mafioso esercitato nella realtà territoriale di Stilo dalla famiglia Spagnolo, trattandosi, di contro, di un affare privato del Geracitano e dei suoi amici d'infanzia, fra i quali vi era, per l'appunto, lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; c) delle argomentazioni a sostegno della confutazione della tesi relativa all'intimidazione del Sindaco di Stilo, [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle vicende legate alle richieste di autorizzazione al pascolo sul [OSCURATO:PERSONA], sebbene vi fosse un divieto posto a tutela dell'area: vicende, queste, erroneamente ritenute, anch'esse, indicative del dominio esercitato sul territorio dalla famiglia Spagnolo, avuto riguardo sia alla versione sul punto fornita dal Sindaco al locale Maresciallo dei Carabinieri (riportata in una relazione di servizio in contrasto con il contenuto del dialogo intercettato fra l'indagato e il Sindaco nel negozio di macelleria del primo), sia alla circostanza che ciascuna delle istanze formulate dalla ditta Spagnolo era stata respinta dall'amministrazione comunale.

2.2. Con un terzo motivo, infine, si censurano vizi di inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla configurabilità degli elementi costitutivi della contestata fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416-bis cit., non avendo l'impugnata ordinanza chiarito le forme in cui si sarebbe esteriorizzata l'autonoma forza intimidatrice della supposta consorteria operante nel Comune di Stilo, né le caratteristiche del comune programma associativo e i collegamenti strutturali ed organizzativi con il sodalizio criminale di derivazione, ossia con la cosca Taverniti.

3. Con motivi nuovi depositati nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 23 novembre 2022 i difensori di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv.[OSCURATO:PERSONA], hanno illustrato ulteriori argomenti a sostegno del primo e del terzo motivo di ricorso, censurando in particolare: a) la carenza della motivazione con riferimento alla rilevanza indiziaria delle intercettazioni relative alle dichiarazioni etero-accusatorie del Furina a carico dell'indagato; b) vizi di omessa o illogica valutazione degli elementi di prova contrari alla versione dell'indagato (rappresentati dall'esistenza di un giudicato penale e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia); c) vizi di inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi della contestata fattispecie di reato associativo.

Si deduce, al riguardo, che il Furina non è stato ritenuto affiliato alla "ndrangheta" e che le sue dichiarazioni risultano confliggenti con altri elementi di prova acquisiti nell'ambito di processi relativi alle organizzazioni criminali operanti nel territorio (ossia nella vallata dello Stilaro) e con le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (a decorrere dal 2011), [OSCURATO:PERSONA] (dal 2011), e [OSCURATO:PERSONA] (dal 2013), nessuno dei quali ha riferito dell'esistenza di una "locale di Stilo" e di un ruolo assunto all'interno del sodalizio 'ndranghetistico dallo Spagnolo e dalla sua famiglia.

Né l'ordinanza impugnata ha risposto alle deduzioni svolte dalla difesa in ordine ai rapporti tra l'indagato e la famiglia dei Taverniti, atteso che le vicende giudiziarie che li riguardano, oltre ad interessare propriamente il territorio di Gerocarne (ubicato nella provincia di [OSCURATO:PERSONA]) e non quello di Stilo (ubicato invece nella provincia di Reggio di Calabria), si arrestano ad una data anteriore al 2002.

Anche i riferimenti temporali indicati dal Furina nel corso delle conversazioni oggetto d'intercettazione risultano contraddittori a fronte delle date di arresto di [OSCURATO:PERSONA] (nel luglio 2010) e di [OSCURATO:PERSONA] (nell'aprile dei successivo anno), sicché il permesso che il Gallace avrebbe, in tesi, rilasciato per l'attivazione della "locale" di Stilo nel corso di una riunione organizzativa non può che essersi verificato prima del luglio 2010 e i fatti per i quali il Furina poteva essere arrestato, se affiliato, non possono che essersi verificati prima di quella data, mentre la proposta di eliminazione di [OSCURATO:PERSONA], assassinato il 27 settembre 2009, non può che riferirsi anch'essa ad un periodo precedente tale data.

Si assume, pertanto, che dall'omessa valutazione del contrasto fra le dichiarazioni del Furina e dei collaboratori intranei all'associazione discende la mancata valorizzazione del fatto che le conoscenze di [OSCURATO:PERSONA] hanno ad oggetto vicende temporalmente sovrapponibili al contributo narrativo del Furina.

Sulla base del quadro indiziario emerso dalle vicende cautelari che hanno interessato altri coindagati, con il conseguente annullamento delle relative misure coercitive, si evidenzia il fatto che, allo stato, l'ipotizzato sodalizio criminale sarebbe composto solo dallo Spagnolo e dal figlio Ilario in un territorio storicamente governato da un'altra consorteria, la cui perdurante attività nel Comune di Stilo emerge peraltro dalla stessa ordinanza cautelare, confermando quanto affermato dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].

Se è vero, infatti, che le dichiarazioni del predetto collaboratore si arrestano al 2011, è altrettanto vero che l'attualità della presenza nel territorio di Stilo di un'altra cosca dominante era avvertita ancora nel 2018, come risulta dai fatti di cui ai capi d'imputazione sub I), m) e n): dati, questi, che l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto confrontare con l'assunto secondo cui nella predetta realtà territoriale si era formata, dopo il 2011, una nuova consorteria di 'ndrangheta.

Si insiste, infine, sul dedotto travisamento della prova relativa alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sulla figura del "macellaio", trattandosi di un elemento indiziario in realtà mai acquisito, poiché il macellaio cui ha fatto riferimento il predetto collaboratore è una persona diversa da quella effigiata nella foto n. 28 (ritraente [OSCURATO:PERSONA]), che l'interrogato ha affermato di aver visto, ma che non ha identificato (nemmeno in relazione al mestiere praticato), né ricollegato ad alcun episodio specifico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

2. L'ordinanza impugnata, dopo aver ricostruito le dinamiche e le diverse vicende storico-fattuali relative alle organizzazioni criminali operanti sul territorio, ha richiamato gli esiti delle numerose attività d'indagine al riguardo svolte e ha dato conto di una serie di elementi indiziari individuati a fondamento della ritenuta partecipazione, con ruolo apicale, del ricorrente ad un'associazione criminale di stampo "ndranghetistico", attiva dal 2013 nel territorio del Comune di Stilo e dotata di autonomia operativa rispetto ad analogo sodalizio costituito sul territorio di Gerocarne, del quale la prima associazione risulterebbe alleata a seguito dell'attività svolta da [OSCURATO:PERSONA], inviato nel territorio di Stilo dai capi della "locale" di appartenenza in Gerocarne per avviare la costituzione di una nuova articolazione ad essa confederata.

Sotto tale profilo vengono richiamati, in particolare, i contenuti delle conversazioni, oggetto di intercettazione, tra [OSCURATO:PERSONA] - genero di [OSCURATO:PERSONA] - e il padre, unitamente ad una serie di vicende ritenute sintomatiche dello spessore criminale del ricorrente e del dominio esercitato sul territorio dal sodalizio da lui capeggiato.

Nell'ipotizzare che il Taverniti avrebbe contribuito alla organizzazione di una cosca autonoma, confederata alla prima ed operante nel territorio dello Stilaro, attualmente "governato" dal ricorrente, l'ordinanza impugnata, tuttavia, non ha tenuto adeguatamente conto delle obiezioni difensive mosse in sede di riesame cautelare con riferimento alla rilevante circostanza di fatto che al Taverniti non è stato addebitato il reato oggetto dell'imputazione provvisoria enucleata a carico del ricorrente nel procedimento in esame e che la sua partecipazione ad altra consorteria criminale risulta accertata sino al 2002.

Al riguardo, infatti, la decisione impugnata si limita, con apodittiche affermazioni, a non escludere un successivo comportamento finalizzato ad agevolare la costituzione di una cosca alleata al gruppo di provenienza del Taverniti, senza peraltro esplicitare i tempi e le modalità della volta alla realizzazione dell'ipotizzato patto federativo.

Nell'esporre una serie di isolate vicende ritenute sintomatiche della caratura criminale del ricorrente (v., in narrativa, il par. 2.1.), l'ordinanza impugnata non chiarisce in particolare quali siano i connotati identificativi, il programma, i ruoli operativi, i reati fine, le attività di raccordo sul territorio e le relazioni "esterne" di una struttura associativa riconducibile al ricorrente sin dal momento della sua ipotizzata costituzione con il contributo, in tesi essenziale, del Taverniti, tenuto altresì conto del fatto che il Furina non è stato ritenuto intraneo alla predetta articolazione e che per altro partecipe, [OSCURATO:PERSONA], questa Suprema Corte ha annullato con rinvio il provvedimento applicativo della misura cautelare con sentenza n. 40367 del 20 ottobre 2022.

V'è, poi, da considerare il fatto che nelle dichiarazioni rese da tutti i collaboratori di giustizia menzionati nella decisione impugnata non si fa alcun riferimento alla persona del ricorrente quale capo di una cosca autonoma attiva sul territorio a decorrere dalla data indicata nell'imputazione.

Nella motivazione, peraltro, pur dandosi atto della continuità delle frequentazioni e dei contatti intrattenuti dal ricorrente con il Taverniti ed altri esponenti delle consorterie operanti sui territorio, non vengono compiutamente approfondite le, pur evidenziate, discrasie emergenti dalle possibili sovrapposizioni tra il contenuto delle dichiarazioni del Furina riguardo alla costituzione della locale di Stilo e l'esatta collocazione temporale dei fatti che costituiscono l'oggetto del suo contributo narrativo.

Deve infatti rilevarsi come, nell'affermare che l'attività associativa cui si fa riferimento nei dialoghi intercettati sarebbe inquadrabile in epoca successiva a quella (anno 2010) in cui uno dei collaboratori, [OSCURATO:PERSONA], venne arrestato, con il conseguente corollario secondo cui quest'ultimo sarebbe, a tale riguardo, impossibilitato a riferire, l'ordinanza impugnata non chiarisca i termini della correlazione temporale del contributo dichiarativo oggetto di captazione sia rispetto all'ipotizzato coinvolgimento del Taverniti nella realizzazione dell'accordo federativo - che sarebbe avvenuto per volontà del cugino [OSCURATO:PERSONA] in occasione di un incontro necessariamente verificatosi prima del suo arresto (anch'esso avvenuto nel 2010) - sia rispetto al contesto temporale dei fatti cui lo stesso Furina sembra riferirsi, là dove (pag. 20) accenna al suo possibile arresto nell'ambito di un'operazione di Polizia (cd.

"Crimine") parimenti risalente all'anno 2010, qualora egli avesse inteso affiliarsi alla "locale" di Gerocarne, aderendo alla proposta in tal senso rivoltagli dai suoi esponenti di vertice, ma di fatto neutralizzata dall'odierno ricorrente.

Non risultano compiutamente approfondite, infine, le allegazioni difensive in merito al denunciato travisamento del contenuto delle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in merito alla figura del macellaio di Stilo, non avendo l'ordinanza impugnata chiarito se il dichiarante, nel riconoscere l'effigie fotografica dello Spagnolo, abbia in effetti inteso ricollegarla alla persona del macellaio di Stilo incaricata di fornire informazioni per conto del sodalizio mafioso ovvero ad altra persona, tenuto conto del rilievo che, all'interno dello stesso verbale, il collaboratore, pur dichiarando di averlo già visto, e spesso incontrato con [OSCURATO:PERSONA], non sembra attribuirgli alcun episodio specifico, né identificarlo sulla base di una specifica attività lavorativa.

3. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale in dispositivo indicato affinché provveda ad eliminare, all'esito del nuovo giudizio, i rilevati vizi della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 21/04/2022 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dei difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso con l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 aprile 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 14 febbraio 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale gli veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di partecipazione, con un ruolo di vertice, ad un'associazione mafiosa del tipo "ndrangheta" di cui all'art. 416-bis cod. pen., operante nel Comune di Stilo e nei territori limitrofi e ritenuta confederata alla "cosca Taverniti", a sua volta operante in Gerocarne e zone limitrofe. 2. Avverso la su indicata decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia dell'indagato, preliminarmente richiamando le deduzioni già formulate in una memoria presentata in sede di riesame cautelare e quindi censurando, con un primo motivo, plurimi vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, con riferimento: a) alla valutazione della rilevanza indiziaria del contenuto delle intercettazioni aventi ad oggetto le dichiarazioni etero-accusatorie del coindagato [OSCURATO:PERSONA], che nel corso di conversazioni intrattenute con il padre e con altre persone rimaste non identificate ha indicato lo Spagnolo come uno dei referenti della "ndrangheta" di Stilo; b) alla valutazione degli elementi di prova contrari alla versione dei fatti emersa nel corso delle richiamate intercettazioni; c) al travisamento delle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sulla figura del "macellaio". Si assume, al riguardo, che l'ordinanza impugnata non ha chiarito la ragione per cui le dichiarazioni del Furina sono state ritenute insufficienti per affermarne la intraneità al contestato sodalizio mafioso e, al contempo, sufficienti per ritenere che vi abbia preso parte proprio lo Spagnolo, in considerazione dei loro qualificati rapporti di natura familiare (per essere il Furina genero dello Spagnolo). La valutazione del contributo dichiarativo del Furina viene ritenuta illogica segnatamente: a) rispetto agli accertamenti giudiziari svolti in relazione all'attività della `ndrangheta sullo stesso territorio e nel medesimo arco temporale, là dove il Tribunale ha ritenuto che l'estromissione di [OSCURATO:PERSONA] dalla locale di Gerocarne nel 2002, accertata con sentenza passata in giudicato, non contrastava con la tesi secondo cui egli avrebbe costituito la locale di Stilo in epoca successiva al 2010, quale rappresentante della predetta locale, così generando il patto federativo con la locale derivata (condotta, questa, che il giudicato penale esclude e che la domanda cautelare, non esercitata nei confronti del Taverniti, nemmeno contempla); b) rispetto alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale della locale criminalità organizzata, che aveva escluso l'esistenza di un referente della 'ndrangheta a Stilo e di un ruolo al riguardo assunto dallo Spagnolo e dalla sua famiglia, tenuto conto del fatto che l'ordinanza impugnata non ha precisato le ragioni della delimitazione temporale (collocata negli anni 2008-2009) delle conoscenze riferite nella sua audizione dinanzi al P.M.; c) rispetto al travisamento delle dichiarazioni rese dal predetto [OSCURATO:PERSONA], il quale, 4)L. secondo l'ordinanza impugnata, avrebbe riconosciuto nell'effigie fotografica dello Spagnolo un macellaio di Stilo incaricato di fornire informazioni per conto del sodalizio mafioso, sebbene tale elemento di prova fosse inesistente, non avendo il collaboratore di giustizia identificato nello Spagnolo la persona del macellaio ritenuto intraneo all'organizzazione mafiosa locale. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono vizi della motivazione in ordine alla omessa valutazione degli argomenti esposti nella memoria presentata in sede di riesame e degli elementi di prova acquisiti con le indagini difensive, segnatamente sotto i profili: a) dell'attendibilità delle informazioni tratte dalle intercettazioni del Furina sui rituali della "ndrangheta", avendo la difesa richiamato in senso contrario le qualificate dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sulla inesistenza di pretese "doppie affiliazioni" a gruppi interni all'organizzazione; b) delle argomentazioni a sostegno della confutazione della tesi dell'interessamento di [OSCURATO:PERSONA] alle vicende coniugali dell'amico [OSCURATO:PERSONA], erroneamente inteso quale manifestazione esterna del potere mafioso esercitato nella realtà territoriale di Stilo dalla famiglia Spagnolo, trattandosi, di contro, di un affare privato del Geracitano e dei suoi amici d'infanzia, fra i quali vi era, per l'appunto, lo stesso [OSCURATO:PERSONA]; c) delle argomentazioni a sostegno della confutazione della tesi relativa all'intimidazione del Sindaco di Stilo, [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle vicende legate alle richieste di autorizzazione al pascolo sul [OSCURATO:PERSONA], sebbene vi fosse un divieto posto a tutela dell'area: vicende, queste, erroneamente ritenute, anch'esse, indicative del dominio esercitato sul territorio dalla famiglia Spagnolo, avuto riguardo sia alla versione sul punto fornita dal Sindaco al locale Maresciallo dei Carabinieri (riportata in una relazione di servizio in contrasto con il contenuto del dialogo intercettato fra l'indagato e il Sindaco nel negozio di macelleria del primo), sia alla circostanza che ciascuna delle istanze formulate dalla ditta Spagnolo era stata respinta dall'amministrazione comunale. 2.2. Con un terzo motivo, infine, si censurano vizi di inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla configurabilità degli elementi costitutivi della contestata fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416-bis cit., non avendo l'impugnata ordinanza chiarito le forme in cui si sarebbe esteriorizzata l'autonoma forza intimidatrice della supposta consorteria operante nel Comune di Stilo, né le caratteristiche del comune programma associativo e i collegamenti strutturali ed organizzativi con il sodalizio criminale di derivazione, ossia con la cosca Taverniti. 3. Con motivi nuovi depositati nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 23 novembre 2022 i difensori di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv.[OSCURATO:PERSONA], hanno illustrato ulteriori argomenti a sostegno del primo e del terzo motivo di ricorso, censurando in particolare: a) la carenza della motivazione con riferimento alla rilevanza indiziaria delle intercettazioni relative alle dichiarazioni etero-accusatorie del Furina a carico dell'indagato; b) vizi di omessa o illogica valutazione degli elementi di prova contrari alla versione dell'indagato (rappresentati dall'esistenza di un giudicato penale e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia); c) vizi di inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi della contestata fattispecie di reato associativo. Si deduce, al riguardo, che il Furina non è stato ritenuto affiliato alla "ndrangheta" e che le sue dichiarazioni risultano confliggenti con altri elementi di prova acquisiti nell'ambito di processi relativi alle organizzazioni criminali operanti nel territorio (ossia nella vallata dello Stilaro) e con le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (a decorrere dal 2011), [OSCURATO:PERSONA] (dal 2011), e [OSCURATO:PERSONA] (dal 2013), nessuno dei quali ha riferito dell'esistenza di una "locale di Stilo" e di un ruolo assunto all'interno del sodalizio 'ndranghetistico dallo Spagnolo e dalla sua famiglia. Né l'ordinanza impugnata ha risposto alle deduzioni svolte dalla difesa in ordine ai rapporti tra l'indagato e la famiglia dei Taverniti, atteso che le vicende giudiziarie che li riguardano, oltre ad interessare propriamente il territorio di Gerocarne (ubicato nella provincia di [OSCURATO:PERSONA]) e non quello di Stilo (ubicato invece nella provincia di Reggio di Calabria), si arrestano ad una data anteriore al 2002. Anche i riferimenti temporali indicati dal Furina nel corso delle conversazioni oggetto d'intercettazione risultano contraddittori a fronte delle date di arresto di [OSCURATO:PERSONA] (nel luglio 2010) e di [OSCURATO:PERSONA] (nell'aprile dei successivo anno), sicché il permesso che il Gallace avrebbe, in tesi, rilasciato per l'attivazione della "locale" di Stilo nel corso di una riunione organizzativa non può che essersi verificato prima del luglio 2010 e i fatti per i quali il Furina poteva essere arrestato, se affiliato, non possono che essersi verificati prima di quella data, mentre la proposta di eliminazione di [OSCURATO:PERSONA], assassinato il 27 settembre 2009, non può che riferirsi anch'essa ad un periodo precedente tale data. Si assume, pertanto, che dall'omessa valutazione del contrasto fra le dichiarazioni del Furina e dei collaboratori intranei all'associazione discende la mancata valorizzazione del fatto che le conoscenze di [OSCURATO:PERSONA] hanno ad oggetto vicende temporalmente sovrapponibili al contributo narrativo del Furina. Sulla base del quadro indiziario emerso dalle vicende cautelari che hanno interessato altri coindagati, con il conseguente annullamento delle relative misure coercitive, si evidenzia il fatto che, allo stato, l'ipotizzato sodalizio criminale sarebbe composto solo dallo Spagnolo e dal figlio Ilario in un territorio storicamente governato da un'altra consorteria, la cui perdurante attività nel Comune di Stilo emerge peraltro dalla stessa ordinanza cautelare, confermando quanto affermato dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Se è vero, infatti, che le dichiarazioni del predetto collaboratore si arrestano al 2011, è altrettanto vero che l'attualità della presenza nel territorio di Stilo di un'altra cosca dominante era avvertita ancora nel 2018, come risulta dai fatti di cui ai capi d'imputazione sub I), m) e n): dati, questi, che l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto confrontare con l'assunto secondo cui nella predetta realtà territoriale si era formata, dopo il 2011, una nuova consorteria di 'ndrangheta. Si insiste, infine, sul dedotto travisamento della prova relativa alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sulla figura del "macellaio", trattandosi di un elemento indiziario in realtà mai acquisito, poiché il macellaio cui ha fatto riferimento il predetto collaboratore è una persona diversa da quella effigiata nella foto n. 28 (ritraente [OSCURATO:PERSONA]), che l'interrogato ha affermato di aver visto, ma che non ha identificato (nemmeno in relazione al mestiere praticato), né ricollegato ad alcun episodio specifico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate. 2. L'ordinanza impugnata, dopo aver ricostruito le dinamiche e le diverse vicende storico-fattuali relative alle organizzazioni criminali operanti sul territorio, ha richiamato gli esiti delle numerose attività d'indagine al riguardo svolte e ha dato conto di una serie di elementi indiziari individuati a fondamento della ritenuta partecipazione, con ruolo apicale, del ricorrente ad un'associazione criminale di stampo "ndranghetistico", attiva dal 2013 nel territorio del Comune di Stilo e dotata di autonomia operativa rispetto ad analogo sodalizio costituito sul territorio di Gerocarne, del quale la prima associazione risulterebbe alleata a seguito dell'attività svolta da [OSCURATO:PERSONA], inviato nel territorio di Stilo dai capi della "locale" di appartenenza in Gerocarne per avviare la costituzione di una nuova articolazione ad essa confederata. Sotto tale profilo vengono richiamati, in particolare, i contenuti delle conversazioni, oggetto di intercettazione, tra [OSCURATO:PERSONA] - genero di [OSCURATO:PERSONA] - e il padre, unitamente ad una serie di vicende ritenute sintomatiche dello spessore criminale del ricorrente e del dominio esercitato sul territorio dal sodalizio da lui capeggiato. Nell'ipotizzare che il Taverniti avrebbe contribuito alla organizzazione di una cosca autonoma, confederata alla prima ed operante nel territorio dello Stilaro, attualmente "governato" dal ricorrente, l'ordinanza impugnata, tuttavia, non ha tenuto adeguatamente conto delle obiezioni difensive mosse in sede di riesame cautelare con riferimento alla rilevante circostanza di fatto che al Taverniti non è stato addebitato il reato oggetto dell'imputazione provvisoria enucleata a carico del ricorrente nel procedimento in esame e che la sua partecipazione ad altra consorteria criminale risulta accertata sino al 2002. Al riguardo, infatti, la decisione impugnata si limita, con apodittiche affermazioni, a non escludere un successivo comportamento finalizzato ad agevolare la costituzione di una cosca alleata al gruppo di provenienza del Taverniti, senza peraltro esplicitare i tempi e le modalità della volta alla realizzazione dell'ipotizzato patto federativo. Nell'esporre una serie di isolate vicende ritenute sintomatiche della caratura criminale del ricorrente (v., in narrativa, il par. 2.1.), l'ordinanza impugnata non chiarisce in particolare quali siano i connotati identificativi, il programma, i ruoli operativi, i reati fine, le attività di raccordo sul territorio e le relazioni "esterne" di una struttura associativa riconducibile al ricorrente sin dal momento della sua ipotizzata costituzione con il contributo, in tesi essenziale, del Taverniti, tenuto altresì conto del fatto che il Furina non è stato ritenuto intraneo alla predetta articolazione e che per altro partecipe, [OSCURATO:PERSONA], questa Suprema Corte ha annullato con rinvio il provvedimento applicativo della misura cautelare con sentenza n. 40367 del 20 ottobre 2022. V'è, poi, da considerare il fatto che nelle dichiarazioni rese da tutti i collaboratori di giustizia menzionati nella decisione impugnata non si fa alcun riferimento alla persona del ricorrente quale capo di una cosca autonoma attiva sul territorio a decorrere dalla data indicata nell'imputazione. Nella motivazione, peraltro, pur dandosi atto della continuità delle frequentazioni e dei contatti intrattenuti dal ricorrente con il Taverniti ed altri esponenti delle consorterie operanti sui territorio, non vengono compiutamente approfondite le, pur evidenziate, discrasie emergenti dalle possibili sovrapposizioni tra il contenuto delle dichiarazioni del Furina riguardo alla costituzione della locale di Stilo e l'esatta collocazione temporale dei fatti che costituiscono l'oggetto del suo contributo narrativo. Deve infatti rilevarsi come, nell'affermare che l'attività associativa cui si fa riferimento nei dialoghi intercettati sarebbe inquadrabile in epoca successiva a quella (anno 2010) in cui uno dei collaboratori, [OSCURATO:PERSONA], venne arrestato, con il conseguente corollario secondo cui quest'ultimo sarebbe, a tale riguardo, impossibilitato a riferire, l'ordinanza impugnata non chiarisca i termini della correlazione temporale del contributo dichiarativo oggetto di captazione sia rispetto all'ipotizzato coinvolgimento del Taverniti nella realizzazione dell'accordo federativo - che sarebbe avvenuto per volontà del cugino [OSCURATO:PERSONA] in occasione di un incontro necessariamente verificatosi prima del suo arresto (anch'esso avvenuto nel 2010) - sia rispetto al contesto temporale dei fatti cui lo stesso Furina sembra riferirsi, là dove (pag. 20) accenna al suo possibile arresto nell'ambito di un'operazione di Polizia (cd. "Crimine") parimenti risalente all'anno 2010, qualora egli avesse inteso affiliarsi alla "locale" di Gerocarne, aderendo alla proposta in tal senso rivoltagli dai suoi esponenti di vertice, ma di fatto neutralizzata dall'odierno ricorrente. Non risultano compiutamente approfondite, infine, le allegazioni difensive in merito al denunciato travisamento del contenuto delle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in merito alla figura del macellaio di Stilo, non avendo l'ordinanza impugnata chiarito se il dichiarante, nel riconoscere l'effigie fotografica dello Spagnolo, abbia in effetti inteso ricollegarla alla persona del macellaio di Stilo incaricata di fornire informazioni per conto del sodalizio mafioso ovvero ad altra persona, tenuto conto del rilievo che, all'interno dello stesso verbale, il collaboratore, pur dichiarando di averlo già visto, e spesso incontrato con [OSCURATO:PERSONA], non sembra attribuirgli alcun episodio specifico, né identificarlo sulla base di una specifica attività lavorativa. 3. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale in dispositivo indicato affinché provveda ad eliminare, all'esito del nuovo giudizio, i rilevati vizi della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art
Sentenza Cassazione n. 00531/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris