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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 20504/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Perugia che aveva respinto la richiesta di concessione della liberazione anticipata avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo di detenzione dal 1 febbraio 2017 al 22 agosto 2020, quale presofferto subito nella Repubblica di Malta, ai fini dell'esecuzione della pena riportata nella sentenza della Corte di appello di Catania divenuta irrevocabile in data 27 luglio 2020.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, denunciando mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in forza di censure che, da un lato, lamentano l'omessa valutazione di documentazione allegata che sarebbe stata idonea a comprovare il giudizio positivo delle Autorità maltesi in ordine al comportamento tenuto in carcere nel periodo di cui sopra, dall'altro rilevano l'assenza di valutazioni in ordine al reale significativo dei provvedimenti disciplinari considerati dal Tribunale di sorveglianza al fine di negare la positiva partecipazione al trattamento rieducativo.

Il ricorso censura inoltre l'assenza di statuizioni in ordine alla c:oncedibilità del beneficio per il semestre di detenzione dal 1 agosto 2020 al 1 febbraio 2021, completato dopo la presentazione della richiesta, ma prima della decisione del Magistrato di sorveglianza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito il'ustrate.

2. Il provvedimento impugnato, soffermandosi sui comportamenti tenuti dal condannato durante la detenzione a Malta, ha disatteso le censure ancora riproposte nel ricorso, richiamando quanto già puntualmente descritto e osservato dal Magistrato di sorveglianza e svolgendo altre appropriate considerazioni che hanno ancora una volta rappresentato i fatti considerati, il loro accertamento, la loro reiterazione e la loro significatività ai fini dell'esclusione, sulla base di una valutazione complessiva, della positiva verifica dell'adesione del ricorrente nei semestri in questione a forme di partecipazione al trattamento di rieducativo.

3. Le censure mosse nel ricorso non si rapportano alle precise spiegazioni di merito intervenute, invocano pure e semplici rivalutazioni degli stessi elementi e al contempo si limitano a richiamare un provvedimento dal Procuratore generale di Malta, senza però minimamente spiegare in che termini e in forza di quali pertinenti contenuti informativi dovrebbe desumersi da tale provvedimento la "buona condotta" asserita nel ricorso e, pertanto, l'apprezzabile smentita delle dettagliate informazioni trasmesse dalle stesse Autorità maltesi e ragionevolmente valorizzate in senso contrario in sede di negazione del beneficio.4.

Il ricorso, inoltre, lamenta in questa sede la mancata pronunzia in ordine al semestre di detenzione in Italia a partire dal giorno 1 agosto 2020, ancora una volta mancando del tutto di tenere in considerazione le risposte motivazionali già del magistrato di sorveglianza, che avevano spiegato come la domanda in decisione avesse riguardato - con la relativa istruzione ai fini delle necessarie verifiche - solamente i semestri per intero precedentemente maturati.

Da ciò, dunque, la necessità di una nuova domanda relativa al semestre di cui sopra, mancando a suo tempo in origine le condizioni di ammissibilità con riguardo a tale periodo.

5. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, trattandosi di censure o aspecifiche e meramente rivalutativa o manifestamente infondate, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Perugia che aveva respinto la richiesta di concessione della liberazione anticipata avanzata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo di detenzione dal 1 febbraio 2017 al 22 agosto 2020, quale presofferto subito nella Repubblica di Malta, ai fini dell'esecuzione della pena riportata nella sentenza della Corte di appello di Catania divenuta irrevocabile in data 27 luglio 2020. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, denunciando mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in forza di censure che, da un lato, lamentano l'omessa valutazione di documentazione allegata che sarebbe stata idonea a comprovare il giudizio positivo delle Autorità maltesi in ordine al comportamento tenuto in carcere nel periodo di cui sopra, dall'altro rilevano l'assenza di valutazioni in ordine al reale significativo dei provvedimenti disciplinari considerati dal Tribunale di sorveglianza al fine di negare la positiva partecipazione al trattamento rieducativo. Il ricorso censura inoltre l'assenza di statuizioni in ordine alla c:oncedibilità del beneficio per il semestre di detenzione dal 1 agosto 2020 al 1 febbraio 2021, completato dopo la presentazione della richiesta, ma prima della decisione del Magistrato di sorveglianza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito il'ustrate. 2. Il provvedimento impugnato, soffermandosi sui comportamenti tenuti dal condannato durante la detenzione a Malta, ha disatteso le censure ancora riproposte nel ricorso, richiamando quanto già puntualmente descritto e osservato dal Magistrato di sorveglianza e svolgendo altre appropriate considerazioni che hanno ancora una volta rappresentato i fatti considerati, il loro accertamento, la loro reiterazione e la loro significatività ai fini dell'esclusione, sulla base di una valutazione complessiva, della positiva verifica dell'adesione del ricorrente nei semestri in questione a forme di partecipazione al trattamento di rieducativo. 3. Le censure mosse nel ricorso non si rapportano alle precise spiegazioni di merito intervenute, invocano pure e semplici rivalutazioni degli stessi elementi e al contempo si limitano a richiamare un provvedimento dal Procuratore generale di Malta, senza però minimamente spiegare in che termini e in forza di quali pertinenti contenuti informativi dovrebbe desumersi da tale provvedimento la "buona condotta" asserita nel ricorso e, pertanto, l'apprezzabile smentita delle dettagliate informazioni trasmesse dalle stesse Autorità maltesi e ragionevolmente valorizzate in senso contrario in sede di negazione del beneficio.4. Il ricorso, inoltre, lamenta in questa sede la mancata pronunzia in ordine al semestre di detenzione in Italia a partire dal giorno 1 agosto 2020, ancora una volta mancando del tutto di tenere in considerazione le risposte motivazionali già del magistrato di sorveglianza, che avevano spiegato come la domanda in decisione avesse riguardato - con la relativa istruzione ai fini delle necessarie verifiche - solamente i semestri per intero precedentemente maturati. Da ciò, dunque, la necessità di una nuova domanda relativa al semestre di cui sopra, mancando a suo tempo in origine le condizioni di ammissibilità con riguardo a tale periodo. 5. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, trattandosi di censure o aspecifiche e meramente rivalutativa o manifestamente infondate, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] DEPOSI
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