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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 1986

Cassazione n. 00757/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TURCHIA) il 08/10/1986 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TURCHIA) il 29/09/1987 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unitario ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] e e [OSCURATO:PERSONA], condannati alle pene di legge per plurimi reati di cessione di stupefacenti ricondotti all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, t.u.s., hanno dedotto, con tre distinti motivi, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, rispettivamente: per non essere stato riconosciuto il bis in idem con riguardo ai reati di spaccio commessi nel medesimo periodo e già giudicati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; per non essere stata riconosciuta la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto con riguardo ai reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA]; per non essere state riconosciute ad entrambi i ricorrenti le circostanze attenuanti generiche; Considerato che tutti i motivi sono inammissibili perché proposti per ragioni non consentite in sede di legittimità, essendo gli stessi riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata e, quanto ai motivi secondo e terzo, trattandosi di doglianze concernenti il trattamento punitivo a fronte di sufficiente e non illogica motivazione ed adeguato esame delle deduzioni difensive; inoltre, il primo motivo è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; Ritenuto, in particolare, che: la contestazione "aperta" del reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n.309 del 1990, avendo ad oggetto fatti specifici di detenzione illecita e cessione di stupefacenti, non copre tutti gli episodi accaduti nel periodo di riferimento, ma solo quelli concretamente individuabili alla luce della imputazione e degli elementi di prova introdotti nel processo (Sez. 6, n. 31875 del 12/04/2016, Armenise e aa., Rv. 267983) e la sentenza ha argomentato come i fatti qui sub iudice fossero estranei alle specifiche contestazioni di spaccio nei confronti di altri acquirenti mosse nel procedimento già definito a carico di [OSCURATO:PERSONA]; contrariamente a quanto si allega in ricorso, l'invocata decisione delle Sezioni unite di questa Corte (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01) ha affermato che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è altresì abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame, potendosi al proposito valorizzare anche soltanto gli illeciti sottoposti alla sua cognizione (nel caso oggi sub iudice plurimi e commessi in un non breve arco temporale), mentre la successiva elaborazione giurisprudenziale - con cui il ricorrente non si confronta e di cui la sentenza impugnata ha fatto buon governo analizzando la vicenda sotto tutti i principali punti di vista - ha chiarito che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che, salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale, tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064); la sentenza argomenta l'inesistenza di ragioni per riconoscere le circostanze attenuanti generiche agli imputati con valutazione di merito non altrimenti sindacabile perché non illogicamente motivata (sul punto i ricorrenti non dimostrano il travisamento della prova rispetto all'attestazione che, non avendo documentato lo svolgimento di una regolare attività lavorativa, nel periodo oggetto di contestazione gli imputati vivessero, almeno in parte, dei proventi dello spaccio); Ritenuto, pertanto, che il cumulativo ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TURCHIA) il 08/10/1986 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TURCHIA) il 29/09/1987 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unitario ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] e e [OSCURATO:PERSONA], condannati alle pene di legge per plurimi reati di cessione di stupefacenti ricondotti all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, t.u.s., hanno dedotto, con tre distinti motivi, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, rispettivamente: per non essere stato riconosciuto il bis in idem con riguardo ai reati di spaccio commessi nel medesimo periodo e già giudicati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; per non essere stata riconosciuta la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto con riguardo ai reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA]; per non essere state riconosciute ad entrambi i ricorrenti le circostanze attenuanti generiche; Considerato che tutti i motivi sono inammissibili perché proposti per ragioni non consentite in sede di legittimità, essendo gli stessi riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata e, quanto ai motivi secondo e terzo, trattandosi di doglianze concernenti il trattamento punitivo a fronte di sufficiente e non illogica motivazione ed adeguato esame delle deduzioni difensive; inoltre, il primo motivo è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; Ritenuto, in particolare, che: la contestazione "aperta" del reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n.309 del 1990, avendo ad oggetto fatti specifici di detenzione illecita e cessione di stupefacenti, non copre tutti gli episodi accaduti nel periodo di riferimento, ma solo quelli concretamente individuabili alla luce della imputazione e degli elementi di prova introdotti nel processo (Sez. 6, n. 31875 del 12/04/2016, Armenise e aa., Rv. 267983) e la sentenza ha argomentato come i fatti qui sub iudice fossero estranei alle specifiche contestazioni di spaccio nei confronti di altri acquirenti mosse nel procedimento già definito a carico di [OSCURATO:PERSONA]; contrariamente a quanto si allega in ricorso, l'invocata decisione delle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01) ha affermato che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è altresì abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame, potendosi al proposito valorizzare anche soltanto gli illeciti sottoposti alla sua cognizione (nel caso oggi sub iudice plurimi e commessi in un non breve arco temporale), mentre la successiva elaborazione giurisprudenziale - con cui il ricorrente non si confronta e di cui la sentenza impugnata ha fatto buon governo analizzando la vicenda sotto tutti i principali punti di vista - ha chiarito che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che, salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale, tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064); la sentenza argomenta l'inesistenza di ragioni per riconoscere le circostanze attenuanti generiche agli imputati con valutazione di merito non altrimenti sindacabile perché non illogicamente motivata (sul punto i ricorrenti non dimostrano il travisamento della prova rispetto all'attestazione che, non avendo documentato lo svolgimento di una regolare attività lavorativa, nel periodo oggetto di contestazione gli imputati vivessero, almeno in parte, dei proventi dello spaccio); Ritenuto, pertanto, che il cumulativo ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
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