Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37913/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rapp. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elett. dom. presso la cancelleria dellaCorte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calcedell’atto, secondo le indicazioni di cui al controricorso ; -ricorrente– Contro [OSCURATO:PERSONA]di [OSCURATO:PERSONA] in persona del curatore p.t., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pierlu [OSCURATO:EMAIL] ) , ammesso al patrocinio a spese dello Stato , come da procura in calce all’atto; R.G.N.

Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] RG 4052/2021- g.est. m.ferro Pag. 2 di 4 -controricorrente- perla cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] POTENZAn.547/2020 in R.G. 590/2017, depositato il 16/10/2020 ; lettala memoria del controricorrente; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio no n partecipata del 1° dicembre 2022 dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche:

1. c on sentenza n. 547/2020 in R.G. 590/2017, depositat a il 16/10/2020 (successivamente corretta, in punto di spese, da ordinanza3917/2020 del 15.12.2020) , la Corte di a ppello di Potenza respingeval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di P otenza con cui era stato disposto lo scioglimentodella comunione dei beni esistente tra la stessa [OSCURATO:PERSONA] e il marito [OSCURATO:PERSONA], individuando due lotti e fissando in € 101.517,50il conguaglio a carico dell’assegnatario del prim o lotto in favoredell’altro assegnatario;

2. sull’appello di [OSCURATO:PERSONA], imperniato sulla dedotta disomogeneità dei due lot ti, la fattibilità di un frazionamento e in alternativala vendita all’incanto dei beni, la sentenza ha ritenuto che: a)la contestata formazione delle quote era basat a su un pregiudizio ipotetico,vale a dire la presunta impossibilità di sostenere la spe sa del conguaglio in caso di assegnazione dell’appartamento e comunque senza fondamento della critica , poiché il presupposto fattuale dell’ipoteticofrazionamento dell’appartamento non era assolutamente dimostrato;b) non era accoglibile la doglianza sulla alternativa, e non disposta, vendita all’incanto , trattandosi, ai sensi dell’art.720 c.c., di rimedio residuale , cui far ricorso per beni non divisibil i e allorché RG 4052/2021- g.est. m.ferro Pag. 3 di 4 nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell’intero, condi zione assente, poiché il fallimento “non ha escluso l’attribuzionedel bene in proprio favore”; .

3. risulta che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in Cassazione, senza provvedere al relativo deposito , come da attestazione di cancelleria 16.2.2021 ; il [OSCURATO:PERSONA] si è invece costituito con controricorsoed altresì provvedendo all’iscrizione al ruolo della causa , nonchédepositando copia della notifica del ricorso . [OSCURATO:PERSONA]

4. i l ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c.che chiaramente dispone, al primo comma, che «il ricorso deve essere depositato nella Cancelleria della Corte, a pena di improcedibilitànel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle particontro le quali è proposto» ;

5. c ome da consolidata giurisprudenza di legittimità, peraltro, laparte alla quale sia stato notificato il ricorso per cassazione può, nel casoin cui la parte ricorrente abbia omesso di effettuare il deposito, provvedere all’is crizione a ruolo della causa al fine di ottenere la declaratoriadi improcedibilità, essendo tale potere ricompreso in quello pì ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 c .p.c. e trovando giustificazione nell'interesse del controricorrente al recu pero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilit ̀ del ricorso,che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non siaancora decorso il termine per l'impugnazione (Cass. 4917/2020 e Cass. n. 21969/2008 , 6824/1988 ) ; nel controricorso, peraltro, vengonosviluppate difese di merito su ciascuno dei mot ivi del ricorso;

6. è altresì affermato, con indirizzo cui è possibile dare continuità,che «q ualora il ricorso per cassazione non sia depositato, l'ammissibilità del controricorso dell'intimato, presentato al fine di RG 4052/2021- g.est. m.ferro Pag. 4 di 4 sentiredichiarare l'improcedibilit à del ricorso per effetto dell'omissione deldeposito, postula che de tt o intimato alleghi copia del ricorso a lui notificata att es o che, in difetto, non pu ò riconosce rsi la sua legittimazionea richiedere una pronuncia su impugnazione di cui non risulta l'effettiva proposizione (Cass. 4917/2020; Cass. 10810/2011; Cass.S.U. n. 4500 / 1988) ;

7. il ricorso va dunque dichiarato improcedibile, con condanna delricorrente alle spese del giudizio , che andranno pagate allo S tato , ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stante l'ammissione del controricorrenteal relativo patrocinio; s ussistono altresì i presupposti per il c d. raddoppio del contributo unificato ( sul punto Cass . s.u. 4315/2020e, in tema, Cass. 31693/2022) .

P.Q.M. la Corte dichiara il ricorso improcedibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in euro 7.000, oltre ad euro 200 per rimborso e agli accessori come per legge e da devolvere allo Stato ai sensi dell’art.133 d.P.R. n. 115 del 2002; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-bisdello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rapp. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elett. dom. presso la cancelleria dellaCorte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calcedell’atto, secondo le indicazioni di cui al controricorso ; -ricorrente– Contro [OSCURATO:PERSONA]di [OSCURATO:PERSONA] in persona del curatore p.t., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pierlu [OSCURATO:EMAIL] ) , ammesso al patrocinio a spese dello Stato , come da procura in calce all’atto; R.G.N. Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] RG 4052/2021- g.est. m.ferro Pag. 2 di 4 -controricorrente- perla cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] POTENZAn.547/2020 in R.G. 590/2017, depositato il 16/10/2020 ; lettala memoria del controricorrente; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio no n partecipata del 1° dicembre 2022 dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: 1. c on sentenza n. 547/2020 in R.G. 590/2017, depositat a il 16/10/2020 (successivamente corretta, in punto di spese, da ordinanza3917/2020 del 15.12.2020) , la Corte di a ppello di Potenza respingeval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di P otenza con cui era stato disposto lo scioglimentodella comunione dei beni esistente tra la stessa [OSCURATO:PERSONA] e il marito [OSCURATO:PERSONA], individuando due lotti e fissando in € 101.517,50il conguaglio a carico dell’assegnatario del prim o lotto in favoredell’altro assegnatario; 2. sull’appello di [OSCURATO:PERSONA], imperniato sulla dedotta disomogeneità dei due lot ti, la fattibilità di un frazionamento e in alternativala vendita all’incanto dei beni, la sentenza ha ritenuto che: a)la contestata formazione delle quote era basat a su un pregiudizio ipotetico,vale a dire la presunta impossibilità di sostenere la spe sa del conguaglio in caso di assegnazione dell’appartamento e comunque senza fondamento della critica , poiché il presupposto fattuale dell’ipoteticofrazionamento dell’appartamento non era assolutamente dimostrato;b) non era accoglibile la doglianza sulla alternativa, e non disposta, vendita all’incanto , trattandosi, ai sensi dell’art.720 c.c., di rimedio residuale , cui far ricorso per beni non divisibil i e allorché RG 4052/2021- g.est. m.ferro Pag. 3 di 4 nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell’intero, condi zione assente, poiché il fallimento “non ha escluso l’attribuzionedel bene in proprio favore”; . 3. risulta che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in Cassazione, senza provvedere al relativo deposito , come da attestazione di cancelleria 16.2.2021 ; il [OSCURATO:PERSONA] si è invece costituito con controricorsoed altresì provvedendo all’iscrizione al ruolo della causa , nonchédepositando copia della notifica del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 4. i l ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c.che chiaramente dispone, al primo comma, che «il ricorso deve essere depositato nella Cancelleria della Corte, a pena di improcedibilitànel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle particontro le quali è proposto» ; 5. c ome da consolidata giurisprudenza di legittimità, peraltro, laparte alla quale sia stato notificato il ricorso per cassazione può, nel casoin cui la parte ricorrente abbia omesso di effettuare il deposito, provvedere all’is crizione a ruolo della causa al fine di ottenere la declaratoriadi improcedibilità, essendo tale potere ricompreso in quello pì ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 c .p.c. e trovando giustificazione nell'interesse del controricorrente al recu pero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilit ̀ del ricorso,che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non siaancora decorso il termine per l'impugnazione (Cass. 4917/2020 e Cass. n. 21969/2008 , 6824/1988 ) ; nel controricorso, peraltro, vengonosviluppate difese di merito su ciascuno dei mot ivi del ricorso; 6. è altresì affermato, con indirizzo cui è possibile dare continuità,che «q ualora il ricorso per cassazione non sia depositato, l'ammissibilità del controricorso dell'intimato, presentato al fine di RG 4052/2021- g.est. m.ferro Pag. 4 di 4 sentiredichiarare l'improcedibilit à del ricorso per effetto dell'omissione deldeposito, postula che de tt o intimato alleghi copia del ricorso a lui notificata att es o che, in difetto, non pu ò riconosce rsi la sua legittimazionea richiedere una pronuncia su impugnazione di cui non risulta l'effettiva proposizione (Cass. 4917/2020; Cass. 10810/2011; Cass.S.U. n. 4500 / 1988) ; 7. il ricorso va dunque dichiarato improcedibile, con condanna delricorrente alle spese del giudizio , che andranno pagate allo S tato , ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stante l'ammissione del controricorrenteal relativo patrocinio; s ussistono altresì i presupposti per il c d. raddoppio del contributo unificato ( sul punto Cass . s.u. 4315/2020e, in tema, Cass. 31693/2022) . P.Q.M. la Corte dichiara il ricorso improcedibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in euro 7.000, oltre ad euro 200 per rimborso e agli accessori come per legge e da devolvere allo Stato ai sensi dell’art.133 d.P.R. n. 115 del 2002; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-bisdello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di cons
Sentenza Cassazione n. 37913/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris