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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2024

Cassazione n. 46410/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO dì ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che entrambi i motivi del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000), mediante i quali sono stati denunciati vizi della motivazione nella parte relativa alla affermazione di responsabilità, per essere arbitraria e frutto di una errata lettura delle risultanze istruttorie l'affermazione della fittizietà delle operazioni sottostanti le fatture annotate nella contabilità della società amministrata dal ricorrente, e anche l'affermazione della sussistenza del dolo di evasione in capo al ricorrente, sono inammissibili, essendo volti a conseguire una rivisitazione delle risultanze istruttorie, al fine di ottenerne una lettura alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che è concorde e non manifestamente illogica, come tale non suscettibile di rivalutazione sul piano del merito nel giudizio di legittimità.

Osservato che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623).

Considerato che resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc.

M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

Rilevato che, nel caso in esame, la Corte d'appello ha ribadito l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 contestato al capo 2) sottolineando la genericità dell'oggetto riportato nelle fatture indicate nella imputazione e l'inutilità per la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei cui confronti sono indicate come eseguite le prestazioni di cui ad alcune di tali fatture, trattandosi di società sostanzialmente inattiva ed essendo, comunque, sospetta la sua intermediazione in una fornitura di materiale edile destinato a una società operante in Nigeria, sottolineando il ruolo svolto dal ricorrente e desumendone la consapevolezza della fittizietà delle operazioni e la finalità evasiva sottostante l'utilizzo delle fatture.4 Considerato che si tratta di argomenti idonei a giustificare la conferma della dichiarazione di responsabilità e non manifestamente illogici, che il ricorrente ha censurato esclusivamente sul piano della lettura degli elementi di prova e della ricostruzione delle condotte, proponendone una alternativa a quella dei giudici di merito, non censurabile sul piano dell'apprezzamento delle prove e delle valutazioni di fatto in questa sede di legittimità.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO dì ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che entrambi i motivi del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000), mediante i quali sono stati denunciati vizi della motivazione nella parte relativa alla affermazione di responsabilità, per essere arbitraria e frutto di una errata lettura delle risultanze istruttorie l'affermazione della fittizietà delle operazioni sottostanti le fatture annotate nella contabilità della società amministrata dal ricorrente, e anche l'affermazione della sussistenza del dolo di evasione in capo al ricorrente, sono inammissibili, essendo volti a conseguire una rivisitazione delle risultanze istruttorie, al fine di ottenerne una lettura alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che è concorde e non manifestamente illogica, come tale non suscettibile di rivalutazione sul piano del merito nel giudizio di legittimità. Osservato che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). Considerato che resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Rilevato che, nel caso in esame, la Corte d'appello ha ribadito l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 contestato al capo 2) sottolineando la genericità dell'oggetto riportato nelle fatture indicate nella imputazione e l'inutilità per la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei cui confronti sono indicate come eseguite le prestazioni di cui ad alcune di tali fatture, trattandosi di società sostanzialmente inattiva ed essendo, comunque, sospetta la sua intermediazione in una fornitura di materiale edile destinato a una società operante in Nigeria, sottolineando il ruolo svolto dal ricorrente e desumendone la consapevolezza della fittizietà delle operazioni e la finalità evasiva sottostante l'utilizzo delle fatture.4 Considerato che si tratta di argomenti idonei a giustificare la conferma della dichiarazione di responsabilità e non manifestamente illogici, che il ricorrente ha censurato esclusivamente sul piano della lettura degli elementi di prova e della ricostruzione delle condotte, proponendone una alternativa a quella dei giudici di merito, non censurabile sul piano dell'apprezzamento delle prove e delle valutazioni di fatto in questa sede di legittimità. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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