CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 37850/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LUCCA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento annullato limitatamente alla sussistenza del periculum in mora. Il difensore presente Avv. [OSCURATO:PERSONA], sost. proc., insiste per raccoglimento del ricorso e si associa alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale. DEPOe- ITAT:‘ ;,- " 'TELIgrOA; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lucca con ordinanza dell'8 novembre 2022, respingeva il riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dall'ente Fraternità di Misericordia di Marina di Pietrasanta O.D.V. avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lucca del 30 agosto 2022 che aveva disposto il sequestro preventivo dei beni nella disponibilità dell'ente e, in subordine, del Canepa, fino all'importo di euro 334.742,57, in relazione al reato di cui all'art. 10 bis d. Igs. 74 del 2000 (per l'annualità 2018). 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in cassazione, ex art 325 cod. proc. pen., per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto daWart 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 10 bis d. Igs. 74 del 2000). Il ricorrente è stato legale rappresentante (governatore) della Misericordia di Marina di Pietrasanta dal 26 maggio 2019 al 22 giugno 2021. Ha sottoscritto la dichiarazione 770 dell'ente per l'anno di imposta 2018. Il rilascio delle certificazioni è, quindi, precedente alla dichiarazione 770, imputabile al precedente governatore, [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, per la sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 2022 rilevante è il rilascio delle certificazioni, e non più la dichiarazione (770). Il mancato versamento, ex art. 10 bis d. Igs. 74 del 2000, riguarda solo le somme delle certificazioni e non quelle della dichiarazione. Irrilevante per la fattispecie la sola presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta. La condotta costituente reato è solo quella del mancato versamento delle ritenute di cui alle certificazioni. Il rilascio delle certificazioni risulta estraneo alla condotta del ricorrente, subentrato nella carica di legale rappresentante successivamente. Egli ha solo sottoscritto il modello 770, non ha rilasciato le certificazioni. Inoltre, per un sequestro della documentazione (procedimento penale n. 58279/2019 RGNR) non avrebbe potuto nemmeno controllare quanto avvenuto nel 2018. Manca, quindi, il dolo del reato, in accertamento, per il ricorrente. 2. 2. Violazione di legge (art. 125 e 321 cod. proc. pen.) sulla sussistenza del periculum in mora. Il sequestro operato nei confronti della Fraternità di Misericordia copre tutto il debito fiscale per euro 334.742,57. Non sussisteva, pertanto, nessun pericolo che la libera disponibilità dei beni del ricorrente (da sequestrare) potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato. Per il Tribunale del riesame non risulta necessario accertare il periculum in mora in quanto basta riscontrare la possibilità della confisca dei beni in sequestro. Invece, "Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.)" (Sez. U - , Sentenza n. 36959 del 24/06/2021 Cc. (dep. 11/10/2021 ) Rv. 281848 - 01). Comunque, sarebbe sempre necessaria una valutazione del periculum in mora rispetto alla posizione del ricorrente, subordinata a quella dell'ente. Il ricorrente è pregiudicato dal permanere di una misura cautelare in suo danno. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], infatti, non risulta eseguito alcun sequestro e, di fatto, la verifica in ordine alla confiscabilità dei beni non è stata compiuta, con impossibilità di un controllo giurisdizionale sul provvedimento di sequestro. Manca, quindi, del tutto la motivazione su un aspetto determinante del sequestro. Ha quindi concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato, quantomeno con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile in quanto manca un interesse del ricorrente al ricorso. In tema di ricorso per cassazione, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019 - dep. 11/07/2019, PMT C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27627401; vedi anche Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013 - dep. 13/02/2013, Koci, Rv. 25450601). Nel nostro caso il sequestro è stato seguito solo nei confronti della Fraternità di Misericordia, come evidenziato dallo stesso ricorrente. Sui beni del ricorrente non risulta nessun sequestro. Deve confermarsi, quindi, la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ritiene jegittimato l'indagato, non titolare del bene e kf t oggetto di sequestro, p;rà può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione: "L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse titolare dell'interesse alla restituzione del fondo su cui erano state realizzate opere abusive la committente di tali opere non proprietaria del fondo e sul quale non poteva vantare una detenzione qualificata)" (Sez. 3 - , Sentenza n. 16352 del 11/01/2021 Cc. (dep. 29/04/2021 ) Rv. 281098 - 01; vedi anche Sez. 5 - , Sentenza n. 35015 del 09/10/2020 Cc. (dep. 09/12/2020 ) Rv. 280005 - 0). Inoltre, la stessa mancata esecuzione del sequestro preventivo (in questo procedimento, nei confronti del ricorrente) rileva una mancanza di interesse: "È inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, in quanto, in tale situazione, non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione. (In motivazione la Corte ha precisato che, poiché tale mezzo di impugnazione è volto a rimuovere il vincolo reale e ad ottenere la restituzione della cosa sequestrata, deve escludersi la sussistenza dell'interesse ad impugnare allorchè tale strumento sia attivato al mero fine di ottenere una pronuncia di illegittimità di un provvedimento che non ha ancora inciso in alcun modo nella sfera patrimoniale del ricorrente)" (Sez. 6, Sentenza n. 16535 del 26/01/2017 Cc. (dep. 03/04/2017 ) Rv. 269875 - 01) 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del