CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 37319/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i ORDINANZA sul ricorso 31253/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avv [OSCURATO:PERSONA] e avv [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima a Verona,via nr 2 contro [OSCURATO:PERSONA] 80185690585 - intimato - avverso l'ordinanza nr 266/2020 del Giudice di pace di Verona pubblicato in data 14.10.2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2021 da [OSCURATO:PERSONA] Fatto e [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione il provvedimento del giudice di pace con cui è stato rigettato il ricorso avverso il decreto di espulsione sulla base di un unico motivo cui non resiste il Ministero degli Interni che rimane intimato. Il ricorrente denuncia la violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al principio fondamentale di unità familiare sostenendo che i vincoli familiari non sarebbero stati sufficientemente valutati ed inseriti nel giudizio di bilanciamento. Le censure sono inammissibili. La denunzia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto non è formulata mediante la indicazione oltre che delle norme asseritamente violate, anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nell'ordinanza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, come prescritto (Cass. n. 24298/2016 n. 53535/2007, n. 11501/2006), diversamente, impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione sulla base della sola lettura del ricorso,o mediante la specificazione dell'errore sussuntivo del giudice di merito nel ricondurre la fattispecie per come in concreto accertata a quella regolata dalla norma della quale è denunziata falsa applicazione. Le censure articolate risultano, in realtà intese a sollecitare direttamente un diverso apprezzamento delle risultanze di causa ed in particolare a contrastare l'accertamento del Giudice di Pace relativo alla pericolosità sociale e al concreto pericolo di fuga desunta dai precedenti gravi reati inerenti agli stupefacenti commessi dal ricorrente.tale ricostruzione fattuale poteva essere incrinata solo dalla deduzione di omesso esame di un fatto controverso e decisivo, neppure formalmente prospettata dal ricorrente in relazione a tale questione. Non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Roma 11.11.2021 Il Presidente ( dott [OSCURATO:PERSONA] 'Genovese) CORTE SUPREMA O' CA§§~ •