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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 20146/2026

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pro tempore, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controStefano Proietti, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio n. 2679/2023 depositata il 05/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24336/2023Numero sezionale 4862/2026Numero di raccolta generale 20146/2026Data pubblicazione 16/06/2026Con l’avviso di accertamento n.

TK3065302140, emesso nei confronti delladitta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in relazioneall’anno 2014, l’Agenzia delle Entrate provvedeva a rettificare ladichiarazione IVA presentata dal contribuente in data 5.07.2019, integrativadella precedente dichiarazione trasmessa in data 2.03.2015, accertandouna maggiore imposta IVA dovuta pari ad € 952.867,00 ed irrogando larelativa sanzione amministrativa pari ad € 1.806.319,20.A seguito di incongruenze tra i dati esposti nella dichiarazione IVAoriginariamente presentata (che esponeva un volume d'affari di circa 4,3milioni di euro e un credito d'imposta di euro 435.000,00) e i dati confluitiper lo stesso anno nello spesometro integrato (che non rilevava acquisticorrispondenti), l’amministrazione finanziaria, con apposito questionarionotificato in data 20.06.2019, invitava il titolare della ditta a depositaretutta la documentazione contabile al fine di fornire chiarimenti sugli acquistidi beni e servizi indicati nella dichiarazione.In data 8.07.2019, il contribuente consegnava tutte le fatture di acquistoricevute nel 2014, nonché il relativo registro IVA.In data 5.07.2019, il Proietti presentava una dichiarazione integrativa,quantificando una diversa imposta a debito (per un importo pari ad €37.575,00) e una diversa imposta detraibile (per un importo di € 7.281,00),sostenendo che la prima dichiarazione presentava dati del tutto inconferentiper fatti imputabili esclusivamente all’estensore materiale della stessa, ilquale aveva erroneamente esposto nella medesima dati non rispondenti aquanto emerso da una successiva verifica dei registri contabili.L’Agenzia, ritenendo che la presentazione della dichiarazione integrativaavesse il solo scopo di rendere coerente il dichiarato con i documenticontabili e fiscali riscontrati durante la fase del controllo, rilevava lapresenza di elementi che rendevano inverosimili i dati esposti nelladichiarazione integrativa rispetto a quella originaria, anche a frontedell’assenza di documenti giustificativi riferibili ai dati contenuti nella primaNumero registro generale 24336/2023Numero sezionale 4862/2026Numero di raccolta generale 20146/2026Data pubblicazione 16/06/2026dichiarazione presentata, e provvedeva a recuperare una maggiore impostapari ad € 952.867,00.[OSCURATO:PERSONA], adita da [OSCURATO:PERSONA], respingevail ricorso ritenendo che il ravvedimento operoso fosse applicabile solo inordine a dichiarazioni volte a correggere errori od omissioni, ma non nelcaso in cui la dichiarazione integrativa determini un mutamento totalefinalizzato ad evitare le conseguenze derivanti dalla verifica fiscale.[OSCURATO:PERSONA], adita dal contribuente, accoglieval’appello, ritenendo legittima la dichiarazione integrativa anche se emessadopo l’invio di un questionario da parte dell’amministrazione finanziaria cheaveva chiesto chiarimenti in merito alla prima dichiarazione.

Secondo igiudici regionali l’invio del questionario non poteva essere assimilato ad unaccesso, all’inizio di un’ispezione o di una verifica fiscale e in ogni caso ilcomma 8 dell’art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, in tema di dichiarazioneintegrativa, non contiene alcun riferimento all’inizio della fase di verifica.Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso.Per la decisione è stata fissata la camera di consiglio del 10.06.2026.Nelle more dell’udienza la Procura Generale, in persona del SostitutoProcuratore Dott. [OSCURATO:PERSONA] d’Aquino, ha depositato requisitoriascritta chiedendo l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenzaimpugnata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998 e dell’art. 13del d.lgs. n. 472 del 1997.Numero registro generale 24336/2023Numero sezionale 4862/2026Numero di raccolta generale 20146/2026Data pubblicazione 16/06/20261.1.

Ad avviso della ricorrente i giudici di appello sono incorsi nelle violazionicensurate avendo ritenuto che l’amministrazione finanziaria abbiadisconosciuto il diritto del contribuente di presentare una dichiarazioneintegrativa e di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, così comedisciplinato dall’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, quando, in realtà,l’accertamento ha avuto ad oggetto proprio la rettifica della dichiarazioneintegrativa e non la dichiarazione originaria e si è basato su una serie dielementi oggettivi, indicati nell’avviso di accertamento, che hanno portatol’ufficio a ritenere che i dati esposti nella dichiarazione originariamentepresentata fossero più attendibili e coerenti con i dati esposti in altredichiarazioni presentate dal contribuente e con i dati di bilancio.2.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate eccepisce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art 54, comma2 e 4, del d.P.R. n. 633 del 1972.2.1.

Ritiene la ricorrente che i giudici di seconde cure siano incorsi nellaviolazione censurata avendo ritenuto applicabile al caso di specie ladisposizione dettata dal secondo comma dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del1972 (che prescrive di accertare l’infedeltà della dichiarazione sulla base delconfronto tra gli elementi indicati in dichiarazione e quelli annotati neiregistri obbligatori ai fini IVA), anziché quella prevista dal quarto commadella medesima norma (che prescrive di accertare l’infedeltà delladichiarazione sulla base del confronto tra gli elementi indicati indichiarazione e quelli risultanti da attività istruttorie e dai dati in possessodell'anagrafe tributaria).2.2.

Nel caso di specie, gli elementi presi in considerazione dall’ufficio(incoerenza fra il valore delle vendite indicato nella dichiarazione integrativarispetto ai componenti positivi indicati lo stesso anno ai fini IRAP e i datiemergenti dalla dichiarazione dei redditi presentata per il 2014, dal bilancioe dalle banche dati in dotazione all’ufficio) inducevano l’Agenzia a ritenereNumero registro generale 24336/2023Numero sezionale 4862/2026Numero di raccolta generale 20146/2026Data pubblicazione 16/06/2026che i dati contabili e fiscali indicati nella dichiarazione integrativa fosseromeno attendibili di quelli esposti nella prima dichiarazione presentata.3.

Secondo il controricorrente, entrambi i motivi sarebbero infondati perchél’Agenzia delle Entrate non avrebbe potuto fondare l’avviso di accertamentosui dati emergenti dalla dichiarazione originariamente presentata, in quantointegralmente sostituita dalla successiva dichiarazione integrativa che ne hasanato l’infedeltà, né tantomeno sul raffronto tra le due dichiarazionipresentate.4.

Entrambi i motivi, che possono essere analizzati congiuntamente inquanto strettamente connessi, sono fondati.4.1.

Dalla lettura dell’avviso di accertamento, accessibile a questa Corte afronte di un denunciato error in procedendo, si evince chiaramente che larettifica operata dall’amministrazione finanziaria non ha investito ladichiarazione originaria ma quella integrativa e si è basata su un confrontofra le due dichiarazioni e fra quella integrativa e i dati contenuti nelle altredichiarazioni presentate dal medesimo contribuente.

In particolare, larettifica si è basata sui seguenti rilievi: a) tempistica di presentazione delladichiarazione integrativa IVA (effettuata solo dopo aver ricevuto l’avvio dicontrollo sulla prima dichiarazione); b) maggiore coerenza con ledichiarazioni IRPEF e IRAP del volume di vendite indicato nella primadichiarazioni rispetto a quanto riportato in quella integrativa; c)corrispondenza fra l’iniziale fatturato dichiarato sulle vendite e i nuovi creditiverso clienti realizzati nel 2014 ed emergenti dalla dichiarazione dei redditi;d) maggiore coerenza fra il volume di affari dichiarato originariamenterispetto alla capacità economica della contribuente desunta dal patrimonionell’anno 2014 per un valore di 3.6000.000 euro; e) parziale mancatagiustificazione documentale delle operazioni sia attive che passive; d)analogo comportamento (presentazione di una dichiarazione integrativaNumero registro generale 24336/2023Numero sezionale 4862/2026Numero di raccolta generale 20146/2026Data pubblicazione 16/06/2026dopo i rilievi dell’amministrazione finanziaria) tenuto dal contribuentenell’anno 2013.4.2.

A fronte dei suddetti indizi gravi, precisi e concordati rilevatidall’Agenzia delle Entrate, i giudici di appello si sono limitati a disquisiresulla natura giuridica della dichiarazione dei redditi e sulla possibilità per ilcontribuente di sostituirla con una nuova dichiarazione correttiva di erroriod omissioni, anche dopo l’invio di un questionario da partedell’amministrazione finanziaria, senza prendere in alcun modo posizionesui rilievi dell’appellata.4.3.

Sebbene con motivazione sibillina, la Corte di Giustizia Tributariasembra aver ritenuto violato anche l’art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del1972.

Anche in questo caso, non si è compreso che la rettifica non si èbasata sul confronto tra gli elementi indicati in dichiarazione e quelliannotati nei registri obbligatori ai fini IVA, bensì – ai sensi del quarto commadella medesima disposizione – sui dati acquisiti con l’attività di controllo econ le altre dichiarazioni presentate dal medesimo contribuente.4.4.

Va detto che la ricorrente svolge alcune considerazioni critiche anchein merito al terzo motivo di appello (legittimità della compensazione delcredito di imposta riferito al 2013, fonte dei rilievi nell’anno d’imposta2014).

Tuttavia, tali osservazioni non vengono formalizzare in un motivo diricorso, né inquadrate in una specifica violazione, di talché non possonoessere prese in considerazione da questa Corte.5.

In definitiva, entrambi i motivi di ricorso meritano accoglimento e lasentenza deve essere cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte diGiustizia Tributaria del Lazio, in diversa composizione, anche per ilregolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza e rinvia, per un nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria delNumero registro generale 24336/2023Numero sezionale 4862/2026Numero di raccolta generale 20146/2026Data pubblicazione 16/06/2026Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/06/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controStefano Proietti, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio n. 2679/2023 depositata il 05/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24336/2023Numero sezionale 4862/2026Numero di raccolta generale 20146/2026Data pubblicazione 16/06/2026Con l’avviso di accertamento n. TK3065302140, emesso nei confronti delladitta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in relazioneall’anno 2014, l’Agenzia delle Entrate provvedeva a rettificare ladichiarazione IVA presentata dal contribuente in data 5.07.2019, integrativadella precedente dichiarazione trasmessa in data 2.03.2015, accertandouna maggiore imposta IVA dovuta pari ad € 952.867,00 ed irrogando larelativa sanzione amministrativa pari ad € 1.806.319,20.A seguito di incongruenze tra i dati esposti nella dichiarazione IVAoriginariamente presentata (che esponeva un volume d'affari di circa 4,3milioni di euro e un credito d'imposta di euro 435.000,00) e i dati confluitiper lo stesso anno nello spesometro integrato (che non rilevava acquisticorrispondenti), l’amministrazione finanziaria, con apposito questionarionotificato in data 20.06.2019, invitava il titolare della ditta a depositaretutta la documentazione contabile al fine di fornire chiarimenti sugli acquistidi beni e servizi indicati nella dichiarazione.In data 8.07.2019, il contribuente consegnava tutte le fatture di acquistoricevute nel 2014, nonché il relativo registro IVA.In data 5.07.2019, il Proietti presentava una dichiarazione integrativa,quantificando una diversa imposta a debito (per un importo pari ad €37.575,00) e una diversa imposta detraibile (per un importo di € 7.281,00),sostenendo che la prima dichiarazione presentava dati del tutto inconferentiper fatti imputabili esclusivamente all’estensore materiale della stessa, ilquale aveva erroneamente esposto nella medesima dati non rispondenti aquanto emerso da una successiva verifica dei registri contabili.L’Agenzia, ritenendo che la presentazione della dichiarazione integrativaavesse il solo scopo di rendere coerente il dichiarato con i documenticontabili e fiscali riscontrati durante la fase del controllo, rilevava lapresenza di elementi che rendevano inverosimili i dati esposti nelladichiarazione integrativa rispetto a quella originaria, anche a frontedell’assenza di documenti giustificativi riferibili ai dati contenuti nella primaNumero registro generale 24336/2023Numero sezionale 4862/2026Numero di raccolta generale 20146/2026Data pubblicazione 16/06/2026dichiarazione presentata, e provvedeva a recuperare una maggiore impostapari ad € 952.867,00.[OSCURATO:PERSONA], adita da [OSCURATO:PERSONA], respingevail ricorso ritenendo che il ravvedimento operoso fosse applicabile solo inordine a dichiarazioni volte a correggere errori od omissioni, ma non nelcaso in cui la dichiarazione integrativa determini un mutamento totalefinalizzato ad evitare le conseguenze derivanti dalla verifica fiscale.[OSCURATO:PERSONA], adita dal contribuente, accoglieval’appello, ritenendo legittima la dichiarazione integrativa anche se emessadopo l’invio di un questionario da parte dell’amministrazione finanziaria cheaveva chiesto chiarimenti in merito alla prima dichiarazione. Secondo igiudici regionali l’invio del questionario non poteva essere assimilato ad unaccesso, all’inizio di un’ispezione o di una verifica fiscale e in ogni caso ilcomma 8 dell’art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, in tema di dichiarazioneintegrativa, non contiene alcun riferimento all’inizio della fase di verifica.Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso.Per la decisione è stata fissata la camera di consiglio del 10.06.2026.Nelle more dell’udienza la Procura Generale, in persona del SostitutoProcuratore Dott. [OSCURATO:PERSONA] d’Aquino, ha depositato requisitoriascritta chiedendo l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenzaimpugnata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998 e dell’art. 13del d.lgs. n. 472 del 1997.Numero registro generale 24336/2023Numero sezionale 4862/2026Numero di raccolta generale 20146/2026Data pubblicazione 16/06/20261.1. Ad avviso della ricorrente i giudici di appello sono incorsi nelle violazionicensurate avendo ritenuto che l’amministrazione finanziaria abbiadisconosciuto il diritto del contribuente di presentare una dichiarazioneintegrativa e di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, così comedisciplinato dall’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, quando, in realtà,l’accertamento ha avuto ad oggetto proprio la rettifica della dichiarazioneintegrativa e non la dichiarazione originaria e si è basato su una serie dielementi oggettivi, indicati nell’avviso di accertamento, che hanno portatol’ufficio a ritenere che i dati esposti nella dichiarazione originariamentepresentata fossero più attendibili e coerenti con i dati esposti in altredichiarazioni presentate dal contribuente e con i dati di bilancio.2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate eccepisce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art 54, comma2 e 4, del d.P.R. n. 633 del 1972.2.1. Ritiene la ricorrente che i giudici di seconde cure siano incorsi nellaviolazione censurata avendo ritenuto applicabile al caso di specie ladisposizione dettata dal secondo comma dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del1972 (che prescrive di accertare l’infedeltà della dichiarazione sulla base delconfronto tra gli elementi indicati in dichiarazione e quelli annotati neiregistri obbligatori ai fini IVA), anziché quella prevista dal quarto commadella medesima norma (che prescrive di accertare l’infedeltà delladichiarazione sulla base del confronto tra gli elementi indicati indichiarazione e quelli risultanti da attività istruttorie e dai dati in possessodell'anagrafe tributaria).2.2. Nel caso di specie, gli elementi presi in considerazione dall’ufficio(incoerenza fra il valore delle vendite indicato nella dichiarazione integrativarispetto ai componenti positivi indicati lo stesso anno ai fini IRAP e i datiemergenti dalla dichiarazione dei redditi presentata per il 2014, dal bilancioe dalle banche dati in dotazione all’ufficio) inducevano l’Agenzia a ritenereNumero registro generale 24336/2023Numero sezionale 4862/2026Numero di raccolta generale 20146/2026Data pubblicazione 16/06/2026che i dati contabili e fiscali indicati nella dichiarazione integrativa fosseromeno attendibili di quelli esposti nella prima dichiarazione presentata.3. Secondo il controricorrente, entrambi i motivi sarebbero infondati perchél’Agenzia delle Entrate non avrebbe potuto fondare l’avviso di accertamentosui dati emergenti dalla dichiarazione originariamente presentata, in quantointegralmente sostituita dalla successiva dichiarazione integrativa che ne hasanato l’infedeltà, né tantomeno sul raffronto tra le due dichiarazionipresentate.4. Entrambi i motivi, che possono essere analizzati congiuntamente inquanto strettamente connessi, sono fondati.4.1. Dalla lettura dell’avviso di accertamento, accessibile a questa Corte afronte di un denunciato error in procedendo, si evince chiaramente che larettifica operata dall’amministrazione finanziaria non ha investito ladichiarazione originaria ma quella integrativa e si è basata su un confrontofra le due dichiarazioni e fra quella integrativa e i dati contenuti nelle altredichiarazioni presentate dal medesimo contribuente. In particolare, larettifica si è basata sui seguenti rilievi: a) tempistica di presentazione delladichiarazione integrativa IVA (effettuata solo dopo aver ricevuto l’avvio dicontrollo sulla prima dichiarazione); b) maggiore coerenza con ledichiarazioni IRPEF e IRAP del volume di vendite indicato nella primadichiarazioni rispetto a quanto riportato in quella integrativa; c)corrispondenza fra l’iniziale fatturato dichiarato sulle vendite e i nuovi creditiverso clienti realizzati nel 2014 ed emergenti dalla dichiarazione dei redditi;d) maggiore coerenza fra il volume di affari dichiarato originariamenterispetto alla capacità economica della contribuente desunta dal patrimonionell’anno 2014 per un valore di 3.6000.000 euro; e) parziale mancatagiustificazione documentale delle operazioni sia attive che passive; d)analogo comportamento (presentazione di una dichiarazione integrativaNumero registro generale 24336/2023Numero sezionale 4862/2026Numero di raccolta generale 20146/2026Data pubblicazione 16/06/2026dopo i rilievi dell’amministrazione finanziaria) tenuto dal contribuentenell’anno 2013.4.2. A fronte dei suddetti indizi gravi, precisi e concordati rilevatidall’Agenzia delle Entrate, i giudici di appello si sono limitati a disquisiresulla natura giuridica della dichiarazione dei redditi e sulla possibilità per ilcontribuente di sostituirla con una nuova dichiarazione correttiva di erroriod omissioni, anche dopo l’invio di un questionario da partedell’amministrazione finanziaria, senza prendere in alcun modo posizionesui rilievi dell’appellata.4.3. Sebbene con motivazione sibillina, la Corte di Giustizia Tributariasembra aver ritenuto violato anche l’art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del1972. Anche in questo caso, non si è compreso che la rettifica non si èbasata sul confronto tra gli elementi indicati in dichiarazione e quelliannotati nei registri obbligatori ai fini IVA, bensì – ai sensi del quarto commadella medesima disposizione – sui dati acquisiti con l’attività di controllo econ le altre dichiarazioni presentate dal medesimo contribuente.4.4. Va detto che la ricorrente svolge alcune considerazioni critiche anchein merito al terzo motivo di appello (legittimità della compensazione delcredito di imposta riferito al 2013, fonte dei rilievi nell’anno d’imposta2014). Tuttavia, tali osservazioni non vengono formalizzare in un motivo diricorso, né inquadrate in una specifica violazione, di talché non possonoessere prese in considerazione da questa Corte.5. In definitiva, entrambi i motivi di ricorso meritano accoglimento e lasentenza deve essere cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte diGiustizia Tributaria del Lazio, in diversa composizione, anche per ilregolamento delle spese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa lasentenza e rinvia, per un nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria delNumero registro generale 24336/2023Numero sezionale 4862/2026Numero di raccolta generale 20146/2026Data pubblicazione 16/06/2026Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/06/2026.La PresidenteGiulia Iofrida
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