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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2024

Cassazione n. 42184/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 24403/2024 - Rel.

Borrelli - Ud. 23.10.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo, che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Cuneo in ordine alla responsabilità dell'imputato per i reati di percosse e di minaccia; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla valutazione del quadro probatorio, non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 ottobre 2024 Il consiglier stensore iePr2thristr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 24403/2024 - Rel. Borrelli - Ud. 23.10.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo, che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Cuneo in ordine alla responsabilità dell'imputato per i reati di percosse e di minaccia; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla valutazione del quadro probatorio, non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2024 Il consiglier stensore iePr2thristr
Sentenza Cassazione n. 42184/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris