CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 settembre 2026
Cassazione n. 34286/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presso il Tribunale di Foggia, con sentenza dipatteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. in data 15 maggio 2026, applicava aXXXXXXXXXXXXXXXXla pena concordata tra le parti in ordine ai reati di concorsoin rapina aggravata, alla stessa contestati.Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’imputata, tramite ilproprio difensore di fiducia, deducendo difetto di motivazione in ordine allaqualificazione giuridica delle ipotesi di rapina non avendo la ricorrente posto inessere alcuna azione tipica realizzata sempre dai concorrenti.Ciò posto il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017-, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perchéproposta avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti. Edinfatti va rammentato che in tema di applicazione della pena su richiesta delleparti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448,comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fattocontenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabilequando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza marginidi opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo diimputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Pg, Rv. 281116 - 01). E talecondizione non appare sussistente nel caso in esame a fronte di più sottrazionieffettuate ai danni differenti persone offese ciascuna fatta oggetto di di separatecondotte di violenza o minaccia una frazione delle quali era posta in essereproprio dalla ricorrente.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che,ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determinaequitativamente in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.