CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2021
Cassazione n. 38646/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli il 16 dicembre 2020 ha inte- gralmente confermato la decisione, appellata dall'imputata, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] 1'11 febbraio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha ricono- sciuto la stessa responsabile del reato di detenzione a fine di cessione di più so- stanze stupefacenti, fatto commesso il 30 gennaio 2020, in conseguenza condan- nandola, con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva qualificata ed operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. 2. La ricorrente si affida ad un unico, complessivo, motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (art. 99 cod. pen) e difetto di motivazione, per la mancata disapplicazione, che era stata chiesta con l'appello, della recidiva reiterata, specifica e nel quinquennio. Si chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. La doglianza è non solo in parte costruita in fatto ma è anche meramente reiterative della censura che è già stata adeguatamente affrontate alla p. 3 della sentenza impugnata, con la quale la ricorrente omette il doveroso confronto: il ricorso risulta perciò aspecifico. 4. Essendo, dunque, l'impugnazione inammissibile e non ravvisandosi, ex art.616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla con- danna della ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al paga- mento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M ri Cia