CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 39817/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2)24 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che confermava la responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa continuata e il relativo trattamento sanzionatorio; rilevato che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione di penale responsabilità, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la qualificazione giuridica del fatto, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonché l'eccessività della pena e delle statuizioni civili, sono meramente reiterativi di doglianze già scrutinate dalla Corte d'appello e disattese con motivazione che non presta il fianco a censura per correttezza e congruenza logica; la difesa mira ad una rivalutazione del merito, in questa sede preclusa, in difetto di un puntuale confronto critico con gli argomenti reiettivi della sentenza impugnata ( pag. 3 e 4 della motivazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente