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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 41335/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 27.5.2020 dal locale Tribunale che aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati riuniti di cui agli artt. 73, comma 5. d.P.R. 309/90, così qualificato il fatto di cui al capo 1), 337 e 495 cod. pen. e, con generiche equivalenti alle aggravanti contestate e la diminuente per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di l anno e 2 mesi di reclusione.

Ne chiede l'annullamento per violazione di legge in relazione all'art. 61 n. 2 cod. pen., mancando nella fattispecie il rapporto di strumentalità tra i reati, non potendo sostenersi che la falsa attestazione sulla identità personale sia stata resa per conseguire l'impunità, specie perché l'imputato si trovava già in stato di arresto.

Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, meramente reiterativo della censura formulata in appello e già disattesa in sentenza con motivazione congrua e corretta, avendo i giudici di appello puntualmente chiarito, in base alla dinamica del fatto, che sia l'iniziale resistenza che la successiva indicazione delle false generalità all'interno degli uffici di polizia erano funzionali a conseguire l'impunità per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, mirando tale ultima condotta a consentire l'avvio di un procedimento a carico di persona diversa dall'imputato (p. 3).

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] olo S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 27.5.2020 dal locale Tribunale che aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati riuniti di cui agli artt. 73, comma 5. d.P.R. 309/90, così qualificato il fatto di cui al capo 1), 337 e 495 cod. pen. e, con generiche equivalenti alle aggravanti contestate e la diminuente per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di l anno e 2 mesi di reclusione. Ne chiede l'annullamento per violazione di legge in relazione all'art. 61 n. 2 cod. pen., mancando nella fattispecie il rapporto di strumentalità tra i reati, non potendo sostenersi che la falsa attestazione sulla identità personale sia stata resa per conseguire l'impunità, specie perché l'imputato si trovava già in stato di arresto. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, meramente reiterativo della censura formulata in appello e già disattesa in sentenza con motivazione congrua e corretta, avendo i giudici di appello puntualmente chiarito, in base alla dinamica del fatto, che sia l'iniziale resistenza che la successiva indicazione delle false generalità all'interno degli uffici di polizia erano funzionali a conseguire l'impunità per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, mirando tale ultima condotta a consentire l'avvio di un procedimento a carico di persona diversa dall'imputato (p. 3). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] olo S
Sentenza Cassazione n. 41335/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris