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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17135/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale della medesima città del 02/10/2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione - senza giustificato motivo - un coltello a scatto della lunghezza complessiva pari a cm. 25, strumento da punta e da taglio atto ad offendere e - previa esclusione della contestata recidiva, nonché applicata la diminuente del rito - lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro cinquecento di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando cumulativamente i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, nonché per violazione o errata applicazione della norma di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975.

In ipotesi difensiva, la Corte territoriale avrebbe dovuto soffermarsi esclusivamente sulla offensività concreta del fatto, desumibile dalla lunghezza della sola lama del coltello; avrebbe poi dovuto considerare - in punto di lieve entità - l'operata esclusione, avvenuta già in primo grado, della contestata recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente incentrati sulla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda.

La sentenza impugnata ha rilevato trattarsi del porto ingiustificato di un coltello a scatto, che veniva condotto nella pubblica via del tutto immotivatamente e che era indubbiamente riconducibile al prevenuto, il quale veniva visto da personale otelle forze dell'ordine mentre se ne disfaceva.

Le conclusioni raggiunte dalla Corte distrettuale poggiano su argomentazioni dotate di ferrea coerenza logica, oltre che prive di qualsivoglia profilo di contraddittorietà.

Il percorso argomentativo seguito dai Giudici di merito, dunque, appare del tutto privo di qualsiasi forma di incoerenza.

L'invocata applicazione dell'attenuante della lieve entità, infine, è stata giudicala impraticabile, in ragione delle caratteristiche dello strumento, dotato di sicura potenzialità lesiva, oltre che della negativa personalità del soggetto, come desumibile dal suo vissuto delinquenziale.

4. A fronte di tale struttura motivazionale, scevra da vizi logici e giuridici, non vi è chi non rilevi come i rilievi difensivi siano finalizzati unicamente a provocare una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali, lamentando asseriti vizi della motivazione, in realtà non emergenti dalla lettura della avversata decisione.

5. Alla luce delle considerazioni che pleceduno, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di [OSCURATO:PERSONA] U al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle Spebe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale della medesima città del 02/10/2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione - senza giustificato motivo - un coltello a scatto della lunghezza complessiva pari a cm. 25, strumento da punta e da taglio atto ad offendere e - previa esclusione della contestata recidiva, nonché applicata la diminuente del rito - lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro cinquecento di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando cumulativamente i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, nonché per violazione o errata applicazione della norma di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975. In ipotesi difensiva, la Corte territoriale avrebbe dovuto soffermarsi esclusivamente sulla offensività concreta del fatto, desumibile dalla lunghezza della sola lama del coltello; avrebbe poi dovuto considerare - in punto di lieve entità - l'operata esclusione, avvenuta già in primo grado, della contestata recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente incentrati sulla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. La sentenza impugnata ha rilevato trattarsi del porto ingiustificato di un coltello a scatto, che veniva condotto nella pubblica via del tutto immotivatamente e che era indubbiamente riconducibile al prevenuto, il quale veniva visto da personale otelle forze dell'ordine mentre se ne disfaceva. Le conclusioni raggiunte dalla Corte distrettuale poggiano su argomentazioni dotate di ferrea coerenza logica, oltre che prive di qualsivoglia profilo di contraddittorietà. Il percorso argomentativo seguito dai Giudici di merito, dunque, appare del tutto privo di qualsiasi forma di incoerenza. L'invocata applicazione dell'attenuante della lieve entità, infine, è stata giudicala impraticabile, in ragione delle caratteristiche dello strumento, dotato di sicura potenzialità lesiva, oltre che della negativa personalità del soggetto, come desumibile dal suo vissuto delinquenziale. 4. A fronte di tale struttura motivazionale, scevra da vizi logici e giuridici, non vi è chi non rilevi come i rilievi difensivi siano finalizzati unicamente a provocare una non consentita riconsiderazione di elementi fattuali, lamentando asseriti vizi della motivazione, in realtà non emergenti dalla lettura della avversata decisione. 5. Alla luce delle considerazioni che pleceduno, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di [OSCURATO:PERSONA] U al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle Spebe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 17135/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris