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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09672/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., tra i reati per i quale egli ha riportato le seguenti condanne : 1) sentenza della Corte di appello di Napoli in data 26 giugno 2015 (irrevocabile il giorno 11 maggio 2016), pena di anni undici di reclusione ed euro 7.000 di multa per i reati di cui agli artt.110, 81 cpv., 629, comma secondo, 644 cod. pen., 7 1.203/91, ritenuta la continuazione tra gli stessi reati; 2) sentenza della Corte di appello di Napoli in data 15 giugno 2017 (irrevocabile il giorno 11 dicembre 2018), pena di anni sei di reclusione ed euro 6.000 di multa per i reati di cui agli artt.81, 110, 644, comma primo e quinto, 629, comma secondo, cod. pen., 7 1.203/91, ritenuta la continuazione tra i medesimi reati.

La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto che i reati sopra indicati fossero stati commessi da [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione del medesimo disegno criminoso ed ha stabilito la pena complessiva per gli stessi in anni quattordici di reclusione ed euro 9.000 di multa così determinata: ritenuto più grave il reato ex artt.629,628, comma primo, nn.1 e 3, cod. pen. di cui al capo A) della rubrica della sentenza sub 1), per il quale era stata irrogata la pena base di anni dieci di reclusione ed euro 6.000 di multa, ha fissato gli aumenti di pena per la continuazione con il reato ex art.644 cod. pen., 7 1.203/91 e con il reato satellite di cui alla sentenza sub 2) nella medesima misura disposta in sede di cognizione, mentre ha quantificato la pena in continuazione rispetto alla sentenza sub 2) nella misura di anni due ed euro 1.000 di multa (considerata la diminuzione prevista per il rito abbreviato), ritenuta equa alla luce della entità dei fatti e delle complessive circostanze e modalità del reato.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge per l'erronea determinazione della pena a titolo di reato continuato evidenziando, in particolare, che la pena inflitta per i reati di estorsione ed usura di cui alla sentenza sub 1) è, in realtà, di anni dieci e mesi sei di reclusione come rideterminata da questa Corte di legittimità.

Inoltre, la pena a titolo di continuazione per il reato satellite di usura della sentenza sub 2) doveva escludersi in quanto la Corte di cassazione, con sentenza in data 11 dicembre 2018, aveva annullato senza rinvio la condanna per quel reato.

2.2. Pertanto, secondo il condannato, la rideterminazione della pena finale a seguito dell'avvenuto riconoscimento della continuazione da parte della Corte di appello di Napoli deve essere pari ad anni dodici e mesi sei di reclusione ed euro 6.000 di multa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Invero, il giudice dell'esecuzione - dopo avere riconosciuto la sussistenza della continuazione tra i reati accertati con le sentenze sopra indicate - è incorso in una erronea determinazione della pena avendo indicato in modo non corretto le pene inflitte ad [OSCURATO:PERSONA] in sede di cognizione.

3. In particolare, la pena complessiva per i reati di estorsione ed usura di cui alla sentenza sub 1) risulta essere pari ad anni dieci e mesi sei di reclusione (e non ad anni undici di reclusione ed euro 7.000,00 di multa) a seguito dell'annullamento senza rinvio, in parte qua della sopra indicata decisione, disposto da questa Corte di legittimità con la sentenza n.40003/2016 dell' 11 maggio 2016.

Analogamente, la Corte territoriale, nell'indicare la pena per il reato satellite della sentenza sub 2), non ha tenuto conto dell'annullamento senza rinvio disposto da questa Corte con la sentenza n.18215/2019 dell'Il dicembre 2018, che aveva annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15 giugno 2017 rispetto al reato di usura, dal quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto per non avere commesso il fatto e la cui pena, quindi, era stata eliminata.

4. Pertanto, fermo restando il già avvenuto riconoscimento della continuazione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione in diversa composizione (Corte costituzionale 9 maggio 2013, n.183), relativamente alla sola rideterminazione della pena tenuto conto di quanto sopra illustrato.

P. Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., tra i reati per i quale egli ha riportato le seguenti condanne : 1) sentenza della Corte di appello di Napoli in data 26 giugno 2015 (irrevocabile il giorno 11 maggio 2016), pena di anni undici di reclusione ed euro 7.000 di multa per i reati di cui agli artt.110, 81 cpv., 629, comma secondo, 644 cod. pen., 7 1.203/91, ritenuta la continuazione tra gli stessi reati; 2) sentenza della Corte di appello di Napoli in data 15 giugno 2017 (irrevocabile il giorno 11 dicembre 2018), pena di anni sei di reclusione ed euro 6.000 di multa per i reati di cui agli artt.81, 110, 644, comma primo e quinto, 629, comma secondo, cod. pen., 7 1.203/91, ritenuta la continuazione tra i medesimi reati. La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto che i reati sopra indicati fossero stati commessi da [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione del medesimo disegno criminoso ed ha stabilito la pena complessiva per gli stessi in anni quattordici di reclusione ed euro 9.000 di multa così determinata: ritenuto più grave il reato ex artt.629,628, comma primo, nn.1 e 3, cod. pen. di cui al capo A) della rubrica della sentenza sub 1), per il quale era stata irrogata la pena base di anni dieci di reclusione ed euro 6.000 di multa, ha fissato gli aumenti di pena per la continuazione con il reato ex art.644 cod. pen., 7 1.203/91 e con il reato satellite di cui alla sentenza sub 2) nella medesima misura disposta in sede di cognizione, mentre ha quantificato la pena in continuazione rispetto alla sentenza sub 2) nella misura di anni due ed euro 1.000 di multa (considerata la diminuzione prevista per il rito abbreviato), ritenuta equa alla luce della entità dei fatti e delle complessive circostanze e modalità del reato. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge per l'erronea determinazione della pena a titolo di reato continuato evidenziando, in particolare, che la pena inflitta per i reati di estorsione ed usura di cui alla sentenza sub 1) è, in realtà, di anni dieci e mesi sei di reclusione come rideterminata da questa Corte di legittimità. Inoltre, la pena a titolo di continuazione per il reato satellite di usura della sentenza sub 2) doveva escludersi in quanto la Corte di cassazione, con sentenza in data 11 dicembre 2018, aveva annullato senza rinvio la condanna per quel reato. 2.2. Pertanto, secondo il condannato, la rideterminazione della pena finale a seguito dell'avvenuto riconoscimento della continuazione da parte della Corte di appello di Napoli deve essere pari ad anni dodici e mesi sei di reclusione ed euro 6.000 di multa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Invero, il giudice dell'esecuzione - dopo avere riconosciuto la sussistenza della continuazione tra i reati accertati con le sentenze sopra indicate - è incorso in una erronea determinazione della pena avendo indicato in modo non corretto le pene inflitte ad [OSCURATO:PERSONA] in sede di cognizione. 3. In particolare, la pena complessiva per i reati di estorsione ed usura di cui alla sentenza sub 1) risulta essere pari ad anni dieci e mesi sei di reclusione (e non ad anni undici di reclusione ed euro 7.000,00 di multa) a seguito dell'annullamento senza rinvio, in parte qua della sopra indicata decisione, disposto da questa Corte di legittimità con la sentenza n.40003/2016 dell' 11 maggio 2016. Analogamente, la Corte territoriale, nell'indicare la pena per il reato satellite della sentenza sub 2), non ha tenuto conto dell'annullamento senza rinvio disposto da questa Corte con la sentenza n.18215/2019 dell'Il dicembre 2018, che aveva annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15 giugno 2017 rispetto al reato di usura, dal quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto per non avere commesso il fatto e la cui pena, quindi, era stata eliminata. 4. Pertanto, fermo restando il già avvenuto riconoscimento della continuazione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione in diversa composizione (Corte costituzionale 9 maggio 2013, n.183), relativamente alla sola rideterminazione della pena tenuto conto di quanto sopra illustrato. P. Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di
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