Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 aprile 2021

Cassazione n. 08594/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno avverso la sentenza n. 782/21 del Tribunale di Livorno del 23/04/2021 nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata rilevato che con la sentenza impugnata, il Tribunale di Livorno in composizione monocratica ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di resistenza e lesioni in danno di pubblici ufficiali (artt. 337 e 582, 585, 586, 61 n.10 cod. pen.), ritenendo non essere stata raggiunta la prova dell'attribuibilità della condotte all'imputato poiché identificato sulla base di generalità dallo stesso declinate senza ricorso a procedura di fotosegnalamento; che avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, il quale, articolando due motivi di doglianza, deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 349 e 507 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione; che essendo stato dedotto anche un vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. (v. ricorso), trova applicazione l'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., con la conversione dell'impugnazione in appello e trasmissione degli atti alla Corte territorialmente competente P. Q. M. Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per il giudizio.

Così deciso, 22 febbraio 2022 Il consigliere estensore Il Presidente (9nna Pe ruzzell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno avverso la sentenza n. 782/21 del Tribunale di Livorno del 23/04/2021 nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata rilevato che con la sentenza impugnata, il Tribunale di Livorno in composizione monocratica ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di resistenza e lesioni in danno di pubblici ufficiali (artt. 337 e 582, 585, 586, 61 n.10 cod. pen.), ritenendo non essere stata raggiunta la prova dell'attribuibilità della condotte all'imputato poiché identificato sulla base di generalità dallo stesso declinate senza ricorso a procedura di fotosegnalamento; che avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, il quale, articolando due motivi di doglianza, deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 349 e 507 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione; che essendo stato dedotto anche un vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. (v. ricorso), trova applicazione l'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., con la conversione dell'impugnazione in appello e trasmissione degli atti alla Corte territorialmente competente P. Q. M. Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per il giudizio. Così deciso, 22 febbraio 2022 Il consigliere estensore Il Presidente (9nna Pe ruzzell
Sentenza Cassazione n. 08594/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris