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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 41452/2025

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SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Lancianodel 19/05/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalePerla Lori, che ha chiesto il rigetto del ricorso ; ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano con sentenza del 19/05/2025 applicava a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 187, comma 1, cod. strada la pena di mesi quattro di arresto ed euro mille di ammenda, che sospendeva condizionalmente , disponendo anche la non menzionenel certificato generale del casellario giudiziale e – tenuto conto che il veicolo apparteneva a persona estranea al reato – applicava la sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida per la durata di anni due.

2. L’imputat o , a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 444 cod. proc. pen., nonché il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, ai sensi dell’art. 448, comma 2-biscod. proc. pen.

Osserva che la richiesta di applicazione della pena prevedeva la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e che il Pubblico Ministero aveva prestato il consenso; che è stata pronunciata una sentenza difforme rispetto alla richiesta delle parti, atteso che la sospensione della patente di guida è stata fissata per un periodo di anni due; che l’applicazione di una pena accessoria in quantità diversa da quella concordata in sede di patteggiamento implica l’illegalità della pena; che la sentenza è viziata, per difetto di correlazione con la richiesta, atteso che il giudice al più avrebbe dovuto rigettare l’istanza avanzata, sulla quale si era formato il consenso delle parti.

2.1. In data odierna sono pervenute conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per essere manifestamente infondato l’unico motivo cui è affidato.

È stato, invero, affermato, con un orientamento ormai consolidato, che il Collegio intende ribadire, che, in tema di patteggiamento , la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la sua applicazione nella disponibilità delle parti(Sez.

F., n. 24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279635 – 01; Sez. 4, n. 39075 del 26/02/2016, Favia, Rv. 267978 – 01 ; Sez. 4, n. 18538 del 10/01/2014, Rustemi, Rv.259209 – 01 ) e ciò anche a seguito della modifica dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha inciso solo sulle pene accessorie, prevedendo la possibilità di richiedere al giudice di non applicarle o di applicarle per una durata determinata (Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Coppolaro, Rv. 285426 – 01) .

Sul punto , è stato condivisibilmente sostenuto che, quando il legislatore della riforma del 2022 ha novellato il primo comma dell’art. 444 cod. proc. pen., era ben consapevole dell’esistenza di sanzioni amministrative accessorie a contenuto prevalentemente punitivo (e quindi penali in senso convenzionale), ma non ha ritenuto di inserirle nel contenuto del patto.

Ha stabilito, infatti, che l’imputato e il pubblico ministero possano chiedere al giudice di «non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata», ma non ha previsto che il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie potessero entrare a far parte del patto.

Restano dunque operanti i principi di diritto, più volte affermati da questa Corte di legittimità, secondo i quali «in tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l’applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità (Sez. 4, n. 48556/2023, cit.).

Del resto, le sanzioni amministrative accessorie sono del tutto estranee al processoe la loro natura amministrativa non muta, quando il potere di applicare la sanzione venga attribuito al giudice, come agevolmente si desume da plurime disposizioni: i) l’art. 223 cod. strada, che prevede il potere della sospensione cautelare della patente in capo al Prefetto, ii) l’art. 224, comma 3, cod. strada, che stabilisce la competenza del Prefetto in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa, qualora il reato da cui essa consegue sia estinto per prescrizione, previo accertamento della sussistenza della violazione, iii) l ’ art. 224, comma 1, cod. strada, che dispone l’adozione da parte del Prefetto della revoca o della sospensione della patente di guida per la durata determinata dal provvedimento giurisdizionale di condanna, ancorché la relativa pena sia condizionalmente sospesa.

In particolare, quest’ultima disposizione dimostra la natura amministrativa della sospensione della parente di guida, posto che la sospensione condizionale della pena, incidente sulle sanzioni di natura penale, non si estende, per espressa volontà legislativa, alla sanzione accessoria interdittiva in esame.

Dunque, rientra nei poteri de l giudice disporre la sospensione della patente di guida nei confronti dell’imputato per un periodo di tempo diverso rispetto a quello per il quale è intervenuto l’accordo tra le parti.

Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, applicando all’odierno ricorrente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per la durata di anni due, nonostante l’accordo tra le parti sul punto prevedesse una durata inferiore, atteso che ha considerato che il veicolo apparteneva a persona estranea al reato, circostanza questa che, ai sensi dell’art. 187, comma 1, cod. strada,determina il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria.

Peraltro, avendo applicato la sanzione nel minimo edittale, non era tenuto ad adottare una motivazione diffusa sul punto, essendo sufficiente all’uopo l’indicazione dell’appartenenza del veicolo a persona estranea al reato.

In proposito, invero, questa Corte di legittimità ha ritenuto che, in tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita (Sez.

F., n. 24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279635 – 02; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv.252738 – 01 ; Sez. 4, n. 35670 del 28/06/2007, Petiti, Rv. 237470 – 01 ).

2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 16 dicembre 2025.

Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Lancianodel 19/05/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalePerla Lori, che ha chiesto il rigetto del ricorso ; ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano con sentenza del 19/05/2025 applicava a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 187, comma 1, cod. strada la pena di mesi quattro di arresto ed euro mille di ammenda, che sospendeva condizionalmente , disponendo anche la non menzionenel certificato generale del casellario giudiziale e – tenuto conto che il veicolo apparteneva a persona estranea al reato – applicava la sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida per la durata di anni due. 2. L’imputat o , a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 444 cod. proc. pen., nonché il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, ai sensi dell’art. 448, comma 2-biscod. proc. pen. Osserva che la richiesta di applicazione della pena prevedeva la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e che il Pubblico Ministero aveva prestato il consenso; che è stata pronunciata una sentenza difforme rispetto alla richiesta delle parti, atteso che la sospensione della patente di guida è stata fissata per un periodo di anni due; che l’applicazione di una pena accessoria in quantità diversa da quella concordata in sede di patteggiamento implica l’illegalità della pena; che la sentenza è viziata, per difetto di correlazione con la richiesta, atteso che il giudice al più avrebbe dovuto rigettare l’istanza avanzata, sulla quale si era formato il consenso delle parti. 2.1. In data odierna sono pervenute conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per essere manifestamente infondato l’unico motivo cui è affidato. È stato, invero, affermato, con un orientamento ormai consolidato, che il Collegio intende ribadire, che, in tema di patteggiamento , la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la sua applicazione nella disponibilità delle parti(Sez. F., n. 24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279635 – 01; Sez. 4, n. 39075 del 26/02/2016, Favia, Rv. 267978 – 01 ; Sez. 4, n. 18538 del 10/01/2014, Rustemi, Rv.259209 – 01 ) e ciò anche a seguito della modifica dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha inciso solo sulle pene accessorie, prevedendo la possibilità di richiedere al giudice di non applicarle o di applicarle per una durata determinata (Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Coppolaro, Rv. 285426 – 01) . Sul punto , è stato condivisibilmente sostenuto che, quando il legislatore della riforma del 2022 ha novellato il primo comma dell’art. 444 cod. proc. pen., era ben consapevole dell’esistenza di sanzioni amministrative accessorie a contenuto prevalentemente punitivo (e quindi penali in senso convenzionale), ma non ha ritenuto di inserirle nel contenuto del patto. Ha stabilito, infatti, che l’imputato e il pubblico ministero possano chiedere al giudice di «non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata», ma non ha previsto che il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie potessero entrare a far parte del patto. Restano dunque operanti i principi di diritto, più volte affermati da questa Corte di legittimità, secondo i quali «in tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l’applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità (Sez. 4, n. 48556/2023, cit.). Del resto, le sanzioni amministrative accessorie sono del tutto estranee al processoe la loro natura amministrativa non muta, quando il potere di applicare la sanzione venga attribuito al giudice, come agevolmente si desume da plurime disposizioni: i) l’art. 223 cod. strada, che prevede il potere della sospensione cautelare della patente in capo al Prefetto, ii) l’art. 224, comma 3, cod. strada, che stabilisce la competenza del Prefetto in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa, qualora il reato da cui essa consegue sia estinto per prescrizione, previo accertamento della sussistenza della violazione, iii) l ’ art. 224, comma 1, cod. strada, che dispone l’adozione da parte del Prefetto della revoca o della sospensione della patente di guida per la durata determinata dal provvedimento giurisdizionale di condanna, ancorché la relativa pena sia condizionalmente sospesa. In particolare, quest’ultima disposizione dimostra la natura amministrativa della sospensione della parente di guida, posto che la sospensione condizionale della pena, incidente sulle sanzioni di natura penale, non si estende, per espressa volontà legislativa, alla sanzione accessoria interdittiva in esame. Dunque, rientra nei poteri de l giudice disporre la sospensione della patente di guida nei confronti dell’imputato per un periodo di tempo diverso rispetto a quello per il quale è intervenuto l’accordo tra le parti. Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, applicando all’odierno ricorrente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per la durata di anni due, nonostante l’accordo tra le parti sul punto prevedesse una durata inferiore, atteso che ha considerato che il veicolo apparteneva a persona estranea al reato, circostanza questa che, ai sensi dell’art. 187, comma 1, cod. strada,determina il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria. Peraltro, avendo applicato la sanzione nel minimo edittale, non era tenuto ad adottare una motivazione diffusa sul punto, essendo sufficiente all’uopo l’indicazione dell’appartenenza del veicolo a persona estranea al reato. In proposito, invero, questa Corte di legittimità ha ritenuto che, in tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita (Sez. F., n. 24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279635 – 02; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv.252738 – 01 ; Sez. 4, n. 35670 del 28/06/2007, Petiti, Rv. 237470 – 01 ). 2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 16 dicembre 2025. Il Consigliere estenso