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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 febbraio 2024

Cassazione n. 28599/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 21/06/2024 dalla Corte di Appello di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA] udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano ha disposto la consegna allo Stato di Francia di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di un mandato di arresto europeo processuale per i reati di furto in banda organizzata, violazione di sepolcri, associazione per delinquere, riciclaggio.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con cui deduce violazione degli artt. 18 bis, comma 2 bis, e 19 legge 22 aprile 2005, n.1 Il tema attiene al radicamento sul territorio del consegnando e alla mancata apposizione della condizione prevista dall'art. 19 della legge n. 69 del 2005; sul punto la motivazione sarebbe superficiale, contraddittoria e apodittica (così il ricorso), essendosi la Corte limitata ad affermare che il ricorrente non sarebbe residente da cinque anni sul territorio dello Stato senza, tuttavia, adeguatamente valutare i documenti prodotti.

Nicolici, diversamente dagli assunti della Corte: a) sarebbe iscritto all'anagrafe del Comune di Corsico dalla nascita, cioè dal 2003; b) sarebbe regolarmente soggiornante sul territorio nazionale; c) avrebbe sempre lavorato in Italia adempiendo alle obbligazioni contributive e fiscali; d) attualmente lavora in Italia con un contratto di lavoro a tempo determinato, già rinnovato una volta; e) risiederebbe stabilmente in Italia dal 2019 dove pure vi sono la compagna e la nonna; f) la pena eventualmente inflitta perseguirebbe finalità rieducative.

Il ricorrente, che è in possesso di un regolare documento di identità: a) nonostante abbia risieduto in Francia dall'età di dieci anni sino al 2018, non avrebbe mai richiesto la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente con ciò dimostrando come l'Italia costituisca il centro dei suoi interessi; b) lavora in Italia e ha sempre prestato attività lavorativa nel rispetto delle norme contributive e fiscali; c) la compagna risiede in Italia dal 2019; d) la prova della residenza deriverebbe anche dall'avere il ricorrente dal 2022 compiuto acquisti in rete dall'Italia; e) la stessa compagna del Nicolici avrebbe dichiarato che questi risiede stabilmente dal 2019 in Italia e ciò sarebbe confermato da una serie di ulteriori elementi, quali schermate di profili instagram della coppia e stralci di conversazioni whatsapp.

La Corte non avrebbe considerato detti "indici rivelatori" e si sarebbe "adagiata" sulle imprecise dichiarazioni rese dal consegnando in sede di identificazione - in cui questi aveva riferito di essere in Italia da tre anni - poi rettificate in sede di discussione; né sarebbe stato chiarito perché la documentazione prodotta e le dichiarazioni della compagna del ricorrente non sarebbero dotate di adeguata capacità dimostrative Una motivazione gravemente viziata e una sentenza nulla. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. A seguito delle modifiche apportate alla

I. 22 aprile 2005, n. 69, l'attuale previsione dell'art. 22 consente la proposizione del ricorso per cassazione esclusivamente per far valere i vizi di cui all'art. 606, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. con conseguente esclusione del vizio di motivazione.La scelta del Legislatore va inquadrata nella complessiva riformulazione dell'art. 22

I. 22 aprile 2005, n. 69; detta norma, nell'originaria previsione, stabiliva che il ricorso per cassazione poteva essere proposto «anche per il merito» e, non contenendo alcuna limitazione, consentiva la proposizione di tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

A seguito della riformulazione, da un lato, è stato espunto il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, è stata circoscritta la possibilità di proporre i soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. con conseguente espunzione del vizio di motivazione.

Tale duplice intervento, induce a ritenere che, con riguardo ai procedimenti in tema di mandato di arresto europeo, la Cassazione non è più giudice del merito ed il ricorso non può essere proposto per vizi attinenti alla contraddittorietà o illogicità della motivazione.

3. In tale quadro di riferimento, la Corte di appello ha spiegato come il ricorrente: a) sia titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato il 10/02/2024, rinnovato il 2/05/2024 fino al 09/07/2024; b) abbia dichiarato di essersi trasferito in Francia dall'età di dieci anni dove è rimasto ai vivere la propria famiglia e di essere tornato in Italia da tre anni; c) abbia, in sede di udienza di discussione, poi rettificato dette dichiarazioni, nel senso che il riferimento ai tre anni avrebbe dovuto intendersi come riferito al periodo di svolgimento di attività lavorativa e che, invece, egli risiederebbe in Italia dal 2019.

La Corte ha chiarito, da una parte, perché la rettifica operata dal ricorrente non appare sorretta da rilevante capacità persuasiva, essendo state rese le prime dichiarazioni non solo in presenza di un difensore, ma, soprattutto, da un soggetto dotato di un elevato grado di conoscenza della lingua italiana, e, dall'altra, come la documentazione prodotta non dimostri affatto, nel suo complesso, un continuo radicamento sul territorio per cinque anni, essendo i fatti in essa rappresentati compatibili anche con la possibilità di un rientro temporaneo in Italia ovvero riferibili agli anni 2022-2023.

Dunque, ha concluso la Corte, anche le dichiarazioni della compagna del ricorrente si rivelano sfornite di riscontro documentale.

4. Il motivo rivela la sua strutturale inammissibilità perché, da una parte non si confronta con l'ordinanza impugnata, e, dall'altra, è sostanzialmente volto a far emergere non tanto una violazione di legge, quanto, piuttosto, un vizio di motivazione.

La Corte ha più volte affermato il principio, in tema di mandato di arresto europeo, secondo cui sono inammissibili le censure che involgono l'accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato, le quali, pur dedotte quale vizio di violazione di legge, attengono in realtà alla motivazione della decisione, atteso che l'art. 22 della legge 22 aprile 2005„ n. 69, come modificato dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non ammette avverso la sentenza resa dalla corte di appello sulla richiesta di consegna il ricorso per cassazione per vizi di motivazione (Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260; Sez. 6 n. 8299 del 08/03/2022, PG in proc.

Rafa, Rv. 282911 per citare solo alcune fra quelle massimate).

È senz'altro vero che con il nuovo comma 2 bis dell'art. 18 legge n. 69 del 2005 sono stati fissati i c.d. indici rivelatori dello stabile radicamento da cinque anni al fine di rendere verificabile il processo valutativo posto alla base dell'applicazione o del diniego di un motivo di rifiuto che, essendo facoltativo, rischia diversamente di essere affidato alla mera discrezionalità della Corte di appello„ ma è altrettanto vero che, nel caso di specie, la Corte ha valutato con rigore la valenza della documentazione prodotta e, al riguardo, il ricorso è obiettivamente generico non essendo stato indicato quale sarebbe l'indice la cui valutazione è stata omessa e che, se valutato, avrebbe condotto a una diversa decisione.

Non è inutile aggiungere infatti come la documentazione allegata al ricorso non abbia carattere decisivo, trattandosi di documentazione relativa - quasi integralmente - al periodo successivo al 2019 e, comunque, non dimostrativa, di un radicamento stabile sul territorio italiano dal 2019.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 21/06/2024 dalla Corte di Appello di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA] udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano ha disposto la consegna allo Stato di Francia di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di un mandato di arresto europeo processuale per i reati di furto in banda organizzata, violazione di sepolcri, associazione per delinquere, riciclaggio. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con cui deduce violazione degli artt. 18 bis, comma 2 bis, e 19 legge 22 aprile 2005, n.1 Il tema attiene al radicamento sul territorio del consegnando e alla mancata apposizione della condizione prevista dall'art. 19 della legge n. 69 del 2005; sul punto la motivazione sarebbe superficiale, contraddittoria e apodittica (così il ricorso), essendosi la Corte limitata ad affermare che il ricorrente non sarebbe residente da cinque anni sul territorio dello Stato senza, tuttavia, adeguatamente valutare i documenti prodotti. Nicolici, diversamente dagli assunti della Corte: a) sarebbe iscritto all'anagrafe del Comune di Corsico dalla nascita, cioè dal 2003; b) sarebbe regolarmente soggiornante sul territorio nazionale; c) avrebbe sempre lavorato in Italia adempiendo alle obbligazioni contributive e fiscali; d) attualmente lavora in Italia con un contratto di lavoro a tempo determinato, già rinnovato una volta; e) risiederebbe stabilmente in Italia dal 2019 dove pure vi sono la compagna e la nonna; f) la pena eventualmente inflitta perseguirebbe finalità rieducative. Il ricorrente, che è in possesso di un regolare documento di identità: a) nonostante abbia risieduto in Francia dall'età di dieci anni sino al 2018, non avrebbe mai richiesto la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente con ciò dimostrando come l'Italia costituisca il centro dei suoi interessi; b) lavora in Italia e ha sempre prestato attività lavorativa nel rispetto delle norme contributive e fiscali; c) la compagna risiede in Italia dal 2019; d) la prova della residenza deriverebbe anche dall'avere il ricorrente dal 2022 compiuto acquisti in rete dall'Italia; e) la stessa compagna del Nicolici avrebbe dichiarato che questi risiede stabilmente dal 2019 in Italia e ciò sarebbe confermato da una serie di ulteriori elementi, quali schermate di profili instagram della coppia e stralci di conversazioni whatsapp. La Corte non avrebbe considerato detti "indici rivelatori" e si sarebbe "adagiata" sulle imprecise dichiarazioni rese dal consegnando in sede di identificazione - in cui questi aveva riferito di essere in Italia da tre anni - poi rettificate in sede di discussione; né sarebbe stato chiarito perché la documentazione prodotta e le dichiarazioni della compagna del ricorrente non sarebbero dotate di adeguata capacità dimostrative Una motivazione gravemente viziata e una sentenza nulla. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. A seguito delle modifiche apportate alla I. 22 aprile 2005, n. 69, l'attuale previsione dell'art. 22 consente la proposizione del ricorso per cassazione esclusivamente per far valere i vizi di cui all'art. 606, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. con conseguente esclusione del vizio di motivazione.La scelta del Legislatore va inquadrata nella complessiva riformulazione dell'art. 22 I. 22 aprile 2005, n. 69; detta norma, nell'originaria previsione, stabiliva che il ricorso per cassazione poteva essere proposto «anche per il merito» e, non contenendo alcuna limitazione, consentiva la proposizione di tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. A seguito della riformulazione, da un lato, è stato espunto il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, è stata circoscritta la possibilità di proporre i soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. con conseguente espunzione del vizio di motivazione. Tale duplice intervento, induce a ritenere che, con riguardo ai procedimenti in tema di mandato di arresto europeo, la Cassazione non è più giudice del merito ed il ricorso non può essere proposto per vizi attinenti alla contraddittorietà o illogicità della motivazione. 3. In tale quadro di riferimento, la Corte di appello ha spiegato come il ricorrente: a) sia titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato il 10/02/2024, rinnovato il 2/05/2024 fino al 09/07/2024; b) abbia dichiarato di essersi trasferito in Francia dall'età di dieci anni dove è rimasto ai vivere la propria famiglia e di essere tornato in Italia da tre anni; c) abbia, in sede di udienza di discussione, poi rettificato dette dichiarazioni, nel senso che il riferimento ai tre anni avrebbe dovuto intendersi come riferito al periodo di svolgimento di attività lavorativa e che, invece, egli risiederebbe in Italia dal 2019. La Corte ha chiarito, da una parte, perché la rettifica operata dal ricorrente non appare sorretta da rilevante capacità persuasiva, essendo state rese le prime dichiarazioni non solo in presenza di un difensore, ma, soprattutto, da un soggetto dotato di un elevato grado di conoscenza della lingua italiana, e, dall'altra, come la documentazione prodotta non dimostri affatto, nel suo complesso, un continuo radicamento sul territorio per cinque anni, essendo i fatti in essa rappresentati compatibili anche con la possibilità di un rientro temporaneo in Italia ovvero riferibili agli anni 2022-2023. Dunque, ha concluso la Corte, anche le dichiarazioni della compagna del ricorrente si rivelano sfornite di riscontro documentale. 4. Il motivo rivela la sua strutturale inammissibilità perché, da una parte non si confronta con l'ordinanza impugnata, e, dall'altra, è sostanzialmente volto a far emergere non tanto una violazione di legge, quanto, piuttosto, un vizio di motivazione. La Corte ha più volte affermato il principio, in tema di mandato di arresto europeo, secondo cui sono inammissibili le censure che involgono l'accertamento del radicamento del soggetto nel territorio dello Stato, le quali, pur dedotte quale vizio di violazione di legge, attengono in realtà alla motivazione della decisione, atteso che l'art. 22 della legge 22 aprile 2005„ n. 69, come modificato dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non ammette avverso la sentenza resa dalla corte di appello sulla richiesta di consegna il ricorso per cassazione per vizi di motivazione (Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260; Sez. 6 n. 8299 del 08/03/2022, PG in proc. Rafa, Rv. 282911 per citare solo alcune fra quelle massimate). È senz'altro vero che con il nuovo comma 2 bis dell'art. 18 legge n. 69 del 2005 sono stati fissati i c.d. indici rivelatori dello stabile radicamento da cinque anni al fine di rendere verificabile il processo valutativo posto alla base dell'applicazione o del diniego di un motivo di rifiuto che, essendo facoltativo, rischia diversamente di essere affidato alla mera discrezionalità della Corte di appello„ ma è altrettanto vero che, nel caso di specie, la Corte ha valutato con rigore la valenza della documentazione prodotta e, al riguardo, il ricorso è obiettivamente generico non essendo stato indicato quale sarebbe l'indice la cui valutazione è stata omessa e che, se valutato, avrebbe condotto a una diversa decisione. Non è inutile aggiungere infatti come la documentazione allegata al ricorso non abbia carattere decisivo, trattandosi di documentazione relativa - quasi integralmente - al periodo successivo al 2019 e, comunque, non dimostrativa, di un radicamento stabile sul territorio italiano dal 2019. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art
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