CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 26828/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA Sulricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persola del legale rappresentante , rappresentata e difesa da ll’ A vv ocatura Generale dello Statio . ed elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, 12 -ricorrente– [OSCURATO:PERSONA] del Consorzio U.P.E.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo curatore, rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio , in Messina, viaUniversità, 8 -controricorrente- Avverso la sentenza n. 404/2020 emessa dalla C orte d’Appello di Roma, del 2 0.12 . 2019 , depositata il 21.1.2020, notificata il 24.1.2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: compensazione legale e compensazione impropria impropria Con atto di citazione in opposizione al d.i. n.23755/2008, ottenuto dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'AGEA -Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura citava il predetto Consorzio a comparire all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinnanzi al Tribunale di Roma, per ivi sentire accogliere le seguenti testuali conclusioni: «In accoglimento della opposizione, voglia il Tribunale adito dichiarare inammissibile il ricorso per ingiunzione e nullo il decreto ingiuntivo; in subordine revocarlo mandando assolta l'A.G.E.A. da tutte le domande, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio». L'Agea aveva spiegato opposizione a D.I. deducendo, più precisamente, che il D.I. opposto sarebbe dovuto essere stato revocato, perché il credito azionato dal [OSCURATO:PERSONA] non era esigibile in quanto dopo il deposito del ricorso per D.I. (29/9/2008), e prima della notifica del D.I. (29.1.2009), l'Agea in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva notificato al [OSCURATO:PERSONA] un provvedimento cautelare di sospensione generalizzata dell'erogazione degli aiuti comunitari dovuti ex art. 33 del d.lgs. n. 228/2001, in quanto vi erano indagini in corso della magistratura penale, circa l'ipotesi di indebita percezione di contributi comunitari, già pagati da Agea per le campagne agrumarie delle annate che andavano dal 1997-1998 al 2000-2001, per l'ammontare di € 25.132.884,59. -[OSCURATO:PERSONA] costituiva e deduceva che - l’Agea non aveva mai messo in discussione, ma anzi riconosc iuto espressamente, la debenza dell'importo di € 1.994.850,44, con la nota prot. n. DPTU.2005.1018 del 18.03.2005; -il [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento monitorio, aveva già spiegato e documentato, con il depo sito della sentenza di assoluzione n. 865/2004 emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Palmi, in relazione al procedimento n. 507 R.G.N.R., con la sentenza di assoluzione n. 30 9/20 0 7 , emessa dal Tribunale di Patti -Sezione di Sant'Agata di Militello, , in relazione al procedimento n. 44/94 R.G.NR., e con la sentenza di assoluzione n.454107, emessa dal Tribunale di Patti - Sezione di Sant'Agata di Militello, in relazione al procedimento n. 44/94 R.G.N.R., che il provvedimento di sospensione ex art. 33 d.lgs n. 228/2001, del 2003 rettificat o nel 2004 e 2005, era stato superato dal passaggio in giudicato delle sentenze dei Tribunali di Palmi e Patti; era pertanto venuta meno l'efficacia dei suddetti provvedimenti di sospensione dell'erogazione dei contributi per il definitivo accertamento deifatti, che chiudevano i procedimenti penali ai quali l'Agea aveva rimesso l'accertamento definitivo dei fatti, e dal quale accertamento dipendeva il dies ad quem della disposta sospensione dell'erogazione dei contributi riconosciuti come dovuti; - Con la nota del 9. 4. 2008 , notificata il 19.11.2009, il Direttore dell'Area Amministrativa dell'A.G.E.A. comunicava al [OSCURATO:PERSONA] che, ai sensi dell'art. 7. l.n.241/90, era stato avviato il procedimento per il definitivo accertamento della irregolarità ipotizzata con verbale della Guardia di Finanza in data 17.10.2007 in relazione a percezioni indebite di contributi comunitari; contestualmente comunicava altresì che era già stato adottato, ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 228/2001, l'allegato provvedimento in data 08.04.2008, di sospensione dei procedimenti di erogazione dei contributi comunitari dovuti dal consorzio per l'importo di €25.132.884,59. Deduceva anche che Agea, non aveva mai messo in discussione, ma, anzi, aveva riconosciuto espressamente, la debenzadell'importo di € 1.944.850,44, la sospensione dell'erogazione del precitato importo dovuto per le campagne 2001-2002 e 2002-2003, non era legata ad accertamenti circa la relativa certezza, liquidita' o esigibilita' del credito, ma solo strumentale all'eventuale recupero di contributi percepiti dal Consorzio UPEA in altre campagne, ossia quella del 1990 —1991 e 1993 — 1994, e ciò ovviamente, solo ove fosse stata accertata la truffa, rivelatasi poi inesistente, in virtù delle sopra citate sentenze del giudice penale passate in autorità di cosa giudicata.Deduce, altresì , l' UPEA che non ricorrevano i presupposti per la richiesta di compensazione c.d. atecnica, in quanto l'Agea intendeva portare in compensazione un preteso diritto di credito nascente da asserito indebito pagamento di contributi, mai accertato e/o richiesto dalla medesima Agea nella formae con le garanzie di cui all'art. 3 l. 23 dicembre 1986, n. 898. Il Tribunale con la sentenza n. 5527/2014 accoglieva l’opposizione e revocava il d.i. [OSCURATO:PERSONA] UPEA proponeva appello e la Corte di Appello di R oma accoglieva il gravame. La Corte, evocando i principi espressi da questa Corte con la sentenza n. 711/2013, riteneva che in difetto della proposizione di una fondata eccezione di compensazione dell’AGEA per gli asseriti controcrediti relativi alle annate 1998/1999- 200 0 /2001 e a causa della mancata contestazione dell’importo relativo all’annata 2001/2002 , in virtù degli accertamenti in corso per le annate precedenti che avrebbero potuto determinare un credito compensabile, l’opposizione al d.i. doveva essere respinta. Agea propone ricorso con due motiv i . Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente deduc e : 1.Primo motivo. N ullita' della sentenza per difetto di motivazione o motivazione apparente in violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 36 d.lgs., n.546/1992, 118 disp. att. c.p.c., in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c. La Corte territoriale ha ritenuto che Agea non abbia proposto «una fondata eccezione di compensazione...per un asserito controcredito di €.25.132.884,52 per le annate agrarie 1998/1999-2000/2001», senza motivare le ragioni di tale decisione. 1.1la censura è fondata . La sentenza,richiamando un precedente di questa Corte che ha sancito la possibilità per il giudice ordinario, adito dalla Curatela di un Fallimento, di decidere (Cass. n. 711/2013 su un’altra vertenza dell’AGEA) sull’eccezione di compensazione , ritiene che al momento dell’emissione del d.i. la presenza della sospensione amministrativa effettuata in virtù degli accertamenti in corso, non impediscela compensazione soltanto ove l’ eccezione sia stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei presupposti indicati nella pronuncia. Sinteticamente ritiene che, nel caso di specie, ci sia un «difetto nella proposizione di una fondata eccezione» La Corte non adduce alcuna specifica motivazione rispetto alle ragioni del riscontrato difetto in relazione alla proposizione di unaeccezione di compensazione atecnica o impropria come quella formulata da AGEA per escluderne l’ammissibilità o il fondamento contravvenendo ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità. In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) si distingue da quella propria, disciplinata dagli articoli 1241 e ss. c.c., poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, e si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti. E' per questo che il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo (ex multis Cass., n. 33872 del 17/11/2022). La Corte territoriale non si è confrontata con questi principi. 2.Secondo motivo . F alsa applicazione degli art t. 1241, 1243 e 1246, n. 3 c.c.e violazione contestuale del combinato disposto degli art t . 5 ter Reg. CE n.1034/2008 della commissi one del 21 ottobre 2008, e 8 tercommi 2, 4 e 5, l. n. 33/2009, violazione della compensazione atecnica, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte di Appello, trascurando del tutto di applicare la compensazione atecnica alla fattispecie e nel riferirsi alla eccezione di compensazione in senso stretto, omette di considerare che l'art. 1246, n. 3 c.c. riguarda l'ipotesi di compensazione legale, la quale postula l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, ma tale norma non è applicabile allorquando i rispettivi crediti e debiti traggono origine da un unico rapporto tra le stesse intercorso, ovvero da rapporti accessori, risolvendosi in tal caso la valutazione delle reciproche pretese in un semplice accertamento contabile di dare ed avere 2.1Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo. 3. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spes