CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 28459/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19814-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1232/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 26/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 19814 sez. ML - ud. 26-05-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 26 novembre 2019, la Corte d'Appello di Catania, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Siracusa, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto ex art. 13, comma 8, I. n. 257/1992; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto la natura autonoma del diritto e conseguentemente l'intervenuta prescrizione dello stesso per averlo il Floridia azionato decorsi i dieci anni dalla presentazione della domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto all'INAIL attestante l'acquisita consapevolezza del pregiudizio, che, in base all'orientamento accolto da questa Corte, costituisce il dies a quo del decorso della prescrizione en potendo l'interessato da quel momento esercitare il diritto medesimo; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Floridia, affidando l'impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA]; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO - che il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, deduce la nullità dell'impugnata sentenza per porsi la sancita prescrizione del diritto di cui all'ad 13, comma 8, I. n. 257/1992 in contrasto con la garanzia costituzionale che assiste posizioni giuridiche riconducibili agli artt. 2 e 32 Cost.; - che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esannk di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente imputa alla Corte di aver erroneamente individuato nella data di inoltro della domanda di certificazione all'INAIL il dies a quo del decorso della prescrizione; che nel terzo motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato con riguardo alla mancata considerazione della domanda di riesame presentata all'INAIL in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], sul presupposto che alla stessa ben poteva ricollegarsi l'effetto interruttivo della prescrizione; che con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., il ricorrente lamenta l'incongruità logica e giuridica della ritenuta prescrizione del diritto invocando l'impedimento all'esercizio del diritto, cui la norma invocata ricollega il decorso della prescrizione, dovuto alla mancata certificazione dell'esposizione da parte dell'INAIL; che, con il quinto motivo, in subordine rispetto al motivo che precede, si propone la medesima censura relativa alla mancata considerazione da parte della Corte territoriale dell'impedimento all'esercizio del diritto, invocando qui il difetto dei requisiti contributivi e di età richiesti per il pensionamento; che con il sesto motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, si deduce la nullità della sentenza impugnata per non essere ritenuta prescrizione del diritto adeguatamente motivata in relazione alle caratteristiche del caso concreto, con particolare riferimento alla tardiva certificazione ricevuta dall'INAIL; che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi per essere tutti diretti a confutare il convincimento del compiuto decorso della prescrizione su cui è fondata l'impugnata sentenza, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi del tutto infondati, essendosi la Corte territoriale nel sancire l'intervenuta prescrizione del diritto conformata all'orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 3586/2019) che ammette il decorso della prescrizione dal momento dell'acquisita consapevolezza dell'esposizione qui correttamente ricondotta all'inoltro all'INAIL della domanda di certificazione (12.7.2002), il cui diniego, superato soltanto nel 2013 (allorchè trovava positivo riscontro la domanda di riesame inoltrata il 2010, cui peraltro non poteva ricollegarsi alcun effetto interruttivo della prescrizione, non potendosi configurare la domanda inviata a soggetto estraneo al rapporto un atto di esercizio del diritto) non ostava alla presentazione della domanda in via amministrativa all'[OSCURATO:PERSONA], avanzata, invece, ben oltre il decennio dalla predetta data (luglio 2014); che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R., n. 115/2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al