CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13881/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 9361 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato e allegato al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Roma, Piazza della Libertà n. 20; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende resistente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5980/01/18, depositata in data 17 settembre 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l'appello principale dell'Agenzia delle entrate e rigettato l'appello incidentale del contribuente avverso la sentenza n. 26728/31/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma di accoglimento del ricorso avverso cartella di pagamento emessa, ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/73, a seguito di controllo formale della dichiarazione presentata dal contribuente, per l'anno 2009, con disconoscimento della detrazione Irpef per spese sostenute relativamente all'acquisto di immobili facenti parte di edifici ristrutturati stante la mancanza, ad avviso dell'Amministrazione, dei presupposti per l'agevolazione fiscale di cui all'art.9, comma 2, della I. n. 448/2001; - l'Agenzia delle entrate resiste in giudizio con "atto di costituzione" al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -il contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] - col primo motivo, il contribuente denuncia, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 2, I. n. 448/2001, 324 c.p.c. e 2909 c.c., per avere la CTR erroneamente escluso l'operatività della detrazione fiscale di cui all'art. 9, comma 2, cit., in presenza di una ristrutturazione eseguita da impresa diversa da quella che aveva provveduto ad alienare gli immobili, peraltro, in contrasto con i giudicati esterni costituiti dalle sentenza della CTR del Lazio n. 1211/35/15 e n. 8056/6/18 che avevano disatteso l'interpretazione restrittiva della detta disposizione; -con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 36ter del d.P.R. n. 600/73 e 25 del d.P.R. n. 602/73, 24 Cost., per avere la CTR rigettato l'appello incidentale del contribuente non riscontrandosi nella fattispecie un'ipotesi di decadenza del potere accertativo dell'Ufficio, per essere stata la cartella emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione fiscale Mod. U. 2010, per l'annualità 2009, ancorché, ad avviso del contribuente, attenendo la rettifica al disconoscimento della detrazione fiscale di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 448/2001 per l'acquisto dell'immobile nel 2005, l'Ufficio avrebbe dovuto notificare la cartella, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/73, entro la data del 31.12.2010, avuto riguardo alla dichiarazione relativa al periodo di imposta 2005 in cui le spese erano state effettivamente sostenute; -rilevato che la causa non è di immediata evidenza decisoria anche alla luce della memoria depositata dal contribuente; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la trasmissione alla sezione ordinaria per la trattazione in pubblica udienzai Cosi deciso in Roma in data 8 marzo 2022 Il ;res