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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37694/2022

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a seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 5743/2021R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via Alberico II n. 33, giusta procura a margine del controricorsoe atto di nomina di nuovo domiciliatario; –controricorrente – nonché contro CalderonNavarrete [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 564/3/2020, depositata il 26 agosto 2020.

Oggetto: Accertamento – Società di persone estinta – Imposte dirette e [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del25 ottobre 2022, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per l’anno 2005 nei confronti della società PRO.BU.BU. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] F. e C., notificato anche ai soci tra i quali la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con cui chiedeva il pagamento delle maggiori imposte dovuteper Irpef e Irap, oltre alle relative sanzioni.

L’impugnazione proposta dalla socia [OSCURATO:PERSONA], previa integrazione del contraddittorio con gli altri soci attesa l’avvenuta estinzione della società, era accolta dalla CTP di Genova.

L’appello dell’Agenzia delleentrate era dichiarato inammissibile per la mancata notifica agli altri soci.

La sentenza era cassata con rinvio dalla Corte di cassazione per non aver la CTR ordinato l’integrazione del contraddittorio.

Riassunto il giudizio ed integrato il contraddittorio, la CTR rigettava l’impugnazione dell’Ufficio ritenendo inesistente l’atto impositivo in quanto emesso nei confronti della società dopo la cancellazione dal registro.

L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso , poi illustrato con memoria.

Gli altri contribuenti sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]

1. La contribuente, con istanza depositata in data 20 ottobre 2022, ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 5 l. n. 130 del 2022, trattandosi di controversia astrattamente definibile in via agevolata dalla nuova disciplina.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo ai sensi dell’

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 5743/2021R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma via Alberico II n. 33, giusta procura a margine del controricorsoe atto di nomina di nuovo domiciliatario; –controricorrente – nonché contro CalderonNavarrete [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 564/3/2020, depositata il 26 agosto 2020. Oggetto: Accertamento – Società di persone estinta – Imposte dirette e [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del25 ottobre 2022, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per l’anno 2005 nei confronti della società PRO.BU.BU. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] F. e C., notificato anche ai soci tra i quali la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con cui chiedeva il pagamento delle maggiori imposte dovuteper Irpef e Irap, oltre alle relative sanzioni. L’impugnazione proposta dalla socia [OSCURATO:PERSONA], previa integrazione del contraddittorio con gli altri soci attesa l’avvenuta estinzione della società, era accolta dalla CTP di Genova. L’appello dell’Agenzia delleentrate era dichiarato inammissibile per la mancata notifica agli altri soci. La sentenza era cassata con rinvio dalla Corte di cassazione per non aver la CTR ordinato l’integrazione del contraddittorio. Riassunto il giudizio ed integrato il contraddittorio, la CTR rigettava l’impugnazione dell’Ufficio ritenendo inesistente l’atto impositivo in quanto emesso nei confronti della società dopo la cancellazione dal registro. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un motivo. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso , poi illustrato con memoria. Gli altri contribuenti sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. La contribuente, con istanza depositata in data 20 ottobre 2022, ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 5 l. n. 130 del 2022, trattandosi di controversia astrattamente definibile in via agevolata dalla nuova disciplina. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo ai sensi dell’
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