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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09353/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Catania, nel confermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 contestato a [OSCURATO:PERSONA], accoglieva parzialmente il riesame proposto dall'indagato e per l'effetto disponeva la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia.

2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria.

Evidenzia il ricorrente come la Corte non abbia tenuto conto dello stato di abituale assuntore di marijuana (v. pag. 5 ricorso), né delle puntuali deduzioni difensive relative alla situazione di fatto e al possesso dei bilancini di precisione e della plastica asseritamente utilizzata per il confezionamento (v. pag. 4 ricorso).2.2.

Con il secondo motivo, lamenta che erroneamente non è stato riconosciuto il comma 5 dell'articolo 73, d.P.R. 309/1990, in assenza di una perizia chimica che stabilisse il quantitativo di principio attivo presente nella sostanza in sequestro.

2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alle esigenze cautelari, dedotte, ancora una volta, da un erroneo convincimento della piattaforma indiziaria, che denoterebbe l'inserimento in circuiti rodati di spaccio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito indicati.

2. Il primo motivo è inammissibile per genericità.

Il Tribunale del riesame di Catania deduce la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dai seguenti elementi (v. pag. 1): presenza nel terreno circostante alla casa di n. 4 piante di marijuana, di cui 3 dell'altezza di 80 centimetri e una dell'altezza di un metro, nonché di kg. 1,4 di inflorescenze dello stesso stupefacente, diviso in contenitori; rinvenimento di n. 3 bilancini di precisione; rinvenimento di bustine di plastica per il confezionamento dello stupefacente.

Ritiene, per contro (ex art. 292, comma 2, lettera c-bis, cod. proc. pen., il quale richiede che siano esposti i «motivi per i quali non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa»), che la spiegazione alternativa fornita dall'indagato - coltivazione per uso personale - non fosse attendibile, in ragione sia dell'entità del materiale sequestrato (soggetto a rapido deterioramento) che della impossibilità di considerare quella in parola una coltivazione domestica, stante la non casalinga e rudimentale tecnica di piantagione, sia, infine, dal non dedotto stato di tossicodipendenza.

Del tutto priva di rilevanza appare poi la deduzione relativa alla mancata riconduzione della fattispecie in esame al comma 5 dell'articolo 73 d.P.R. 309/1990: tale censura avrebbe potuto avere pregio ove l'indagato fosse stato sottoposto alla misura di massimo rigore, che non può essere disposta nel caso leviore previsto dalla legge, ma nel caso in esame, in cui l'indagato risulta attinto da misura non detentiva, il tema proposto non assume rilievo.

A ciò va debitamente aggiunto che tale censura - fermo restando l'effetto pienamente devolutivo del riesame - non risulta dedotta tra i motivi di riesame, per cui non appare possibile censurare un vizio di motivazione relativo alla qualificazione giuridica del fatto contestato che non determini effetti sui criteri di scelta delle misure.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come, secondo la giurisprudenza della Corte (Sez. 5, n. 10995 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278797 - 01) in sede cautelare il canone di giudizio è quello della gravità indiziaria.

Per quanto si riconosca che la capacità rappresentativa del compendio indiziario debba corrispondere a quella che, in sede di giudizio, risulta idonea a suffragare la prova della colpevolezza, differenziandosene ontologicamente sotto il profilo della provvisorietà e della proiezione dinamica (in tal senso Sez. 1, n. 13980 del 13/2/2015, Cilio, Rv. 262300), non può tuttavia sottacersi come l'oggetto della delibazione cautelare sia diverso, in quanto preordinato ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quello di merito, orientato invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Cass. Sez.

U. n. 36267 del 30/5/2006, Spennato, rv. 234598).

Ne discende che il giudizio cautelare si risolve nell'individuazione di una piattaforma indiziaria di cui si riveli la prospettica idoneità rappresentativa, ciò che non può dirsi coincidente con la formulazione di un giudizio oltre ogni ragionevole dubbio, tale da corroborare la certezza della colpevolezza.

La prevalente giurisprudenza della Corte è, ancora, nel senso che i «gravi indizi di colpevolezza» non coincidono con gli «indizi» di cui all'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., in relazione ai quali viene chiesto oltre al requisito della gravità, anche quello della precisione e concordanza, posto che l'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 (ex plurimis: Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Messini, Rv. 284299 - 02; Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019; Sez. 5, n. 55410 del 26/11/2018 Rv. 274690; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Rv. 275805).

Del resto, è stato correttamente evidenziato (Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Messini, Rv. 284299 - 02, cit.) che i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l'applicazione di una misura cautelare personale, e la prova indiziaria, di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., operano su piani diversi, essendo sufficiente, nel primo caso, l'esistenza di una qualificata probabilità di colpevolezza, indipendentemente dal tipo di prova acquisita, e occorrendo, invece, nel secondo caso, la prova critica, logica e indiretta del fatto, contrapposta alla prova diretta acquisibile con i mezzi previsti dal codice di rito.

Infine, ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto, la coesione e la congruenza rispetto al tema di indagine (ex multis: Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Rv. 279789; Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, n. 272056; Sez.

I, n. 46566 del 21/02) 2017, n. 271228).

2.2. La motivazione resa dall'ordinanza impugnata fa buon governo dei principi sopra esposti, ritenendo sussistente la gravità indiziaria dalla concordante presenza di numerosi elementi di prova, da cui desumere quella «qualificata probabilità di colpevolezza» richiesta dall'articolo 273 del codice di rito.

3. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse, non potendo discendere dalla eventuale riqualificazione del fatto contestato, in ragione della natura non detentiva della misura, che può essere emessa, con uguale termini di fase, per entrambe le ipotesi delittuose, portare alcun giovamento alla posizione del ricorrente in fase cautelare.

4. Il motivo relativo alle esigenze cautelari è infondato.

Il Tribunale del riesame ritiene che, nonostante l'incensuratezza dell'indagato, i quantitativi sequestrati e il materiale da confezionamento rinvenuti consentono di inferire il suo inserimento nel circuito dello spaccio di droghe.

Quanto alla proporzionalità e all'adeguatezza, il riesame attenua la misura originariamente disposta con quella dell'obbligo di presentazione alla P.G..

Anche in questo caso, l'ordinanza non appare viziata da manifesta illogicità, né la statuizione appare pronunciata in violazione di legge.

Il motivo è pertanto infondato e va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Catania, nel confermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 contestato a [OSCURATO:PERSONA], accoglieva parzialmente il riesame proposto dall'indagato e per l'effetto disponeva la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. Evidenzia il ricorrente come la Corte non abbia tenuto conto dello stato di abituale assuntore di marijuana (v. pag. 5 ricorso), né delle puntuali deduzioni difensive relative alla situazione di fatto e al possesso dei bilancini di precisione e della plastica asseritamente utilizzata per il confezionamento (v. pag. 4 ricorso).2.2. Con il secondo motivo, lamenta che erroneamente non è stato riconosciuto il comma 5 dell'articolo 73, d.P.R. 309/1990, in assenza di una perizia chimica che stabilisse il quantitativo di principio attivo presente nella sostanza in sequestro. 2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alle esigenze cautelari, dedotte, ancora una volta, da un erroneo convincimento della piattaforma indiziaria, che denoterebbe l'inserimento in circuiti rodati di spaccio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito indicati. 2. Il primo motivo è inammissibile per genericità. Il Tribunale del riesame di Catania deduce la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dai seguenti elementi (v. pag. 1): presenza nel terreno circostante alla casa di n. 4 piante di marijuana, di cui 3 dell'altezza di 80 centimetri e una dell'altezza di un metro, nonché di kg. 1,4 di inflorescenze dello stesso stupefacente, diviso in contenitori; rinvenimento di n. 3 bilancini di precisione; rinvenimento di bustine di plastica per il confezionamento dello stupefacente. Ritiene, per contro (ex art. 292, comma 2, lettera c-bis, cod. proc. pen., il quale richiede che siano esposti i «motivi per i quali non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa»), che la spiegazione alternativa fornita dall'indagato - coltivazione per uso personale - non fosse attendibile, in ragione sia dell'entità del materiale sequestrato (soggetto a rapido deterioramento) che della impossibilità di considerare quella in parola una coltivazione domestica, stante la non casalinga e rudimentale tecnica di piantagione, sia, infine, dal non dedotto stato di tossicodipendenza. Del tutto priva di rilevanza appare poi la deduzione relativa alla mancata riconduzione della fattispecie in esame al comma 5 dell'articolo 73 d.P.R. 309/1990: tale censura avrebbe potuto avere pregio ove l'indagato fosse stato sottoposto alla misura di massimo rigore, che non può essere disposta nel caso leviore previsto dalla legge, ma nel caso in esame, in cui l'indagato risulta attinto da misura non detentiva, il tema proposto non assume rilievo. A ciò va debitamente aggiunto che tale censura - fermo restando l'effetto pienamente devolutivo del riesame - non risulta dedotta tra i motivi di riesame, per cui non appare possibile censurare un vizio di motivazione relativo alla qualificazione giuridica del fatto contestato che non determini effetti sui criteri di scelta delle misure. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come, secondo la giurisprudenza della Corte (Sez. 5, n. 10995 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278797 - 01) in sede cautelare il canone di giudizio è quello della gravità indiziaria. Per quanto si riconosca che la capacità rappresentativa del compendio indiziario debba corrispondere a quella che, in sede di giudizio, risulta idonea a suffragare la prova della colpevolezza, differenziandosene ontologicamente sotto il profilo della provvisorietà e della proiezione dinamica (in tal senso Sez. 1, n. 13980 del 13/2/2015, Cilio, Rv. 262300), non può tuttavia sottacersi come l'oggetto della delibazione cautelare sia diverso, in quanto preordinato ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quello di merito, orientato invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Cass. Sez. U. n. 36267 del 30/5/2006, Spennato, rv. 234598). Ne discende che il giudizio cautelare si risolve nell'individuazione di una piattaforma indiziaria di cui si riveli la prospettica idoneità rappresentativa, ciò che non può dirsi coincidente con la formulazione di un giudizio oltre ogni ragionevole dubbio, tale da corroborare la certezza della colpevolezza. La prevalente giurisprudenza della Corte è, ancora, nel senso che i «gravi indizi di colpevolezza» non coincidono con gli «indizi» di cui all'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., in relazione ai quali viene chiesto oltre al requisito della gravità, anche quello della precisione e concordanza, posto che l'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 (ex plurimis: Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Messini, Rv. 284299 - 02; Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Rv. 281019; Sez. 5, n. 55410 del 26/11/2018 Rv. 274690; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Rv. 275805). Del resto, è stato correttamente evidenziato (Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Messini, Rv. 284299 - 02, cit.) che i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l'applicazione di una misura cautelare personale, e la prova indiziaria, di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., operano su piani diversi, essendo sufficiente, nel primo caso, l'esistenza di una qualificata probabilità di colpevolezza, indipendentemente dal tipo di prova acquisita, e occorrendo, invece, nel secondo caso, la prova critica, logica e indiretta del fatto, contrapposta alla prova diretta acquisibile con i mezzi previsti dal codice di rito. Infine, ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto, la coesione e la congruenza rispetto al tema di indagine (ex multis: Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Rv. 279789; Sez. 1, n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, n. 272056; Sez. I, n. 46566 del 21/02) 2017, n. 271228). 2.2. La motivazione resa dall'ordinanza impugnata fa buon governo dei principi sopra esposti, ritenendo sussistente la gravità indiziaria dalla concordante presenza di numerosi elementi di prova, da cui desumere quella «qualificata probabilità di colpevolezza» richiesta dall'articolo 273 del codice di rito. 3. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse, non potendo discendere dalla eventuale riqualificazione del fatto contestato, in ragione della natura non detentiva della misura, che può essere emessa, con uguale termini di fase, per entrambe le ipotesi delittuose, portare alcun giovamento alla posizione del ricorrente in fase cautelare. 4. Il motivo relativo alle esigenze cautelari è infondato. Il Tribunale del riesame ritiene che, nonostante l'incensuratezza dell'indagato, i quantitativi sequestrati e il materiale da confezionamento rinvenuti consentono di inferire il suo inserimento nel circuito dello spaccio di droghe. Quanto alla proporzionalità e all'adeguatezza, il riesame attenua la misura originariamente disposta con quella dell'obbligo di presentazione alla P.G.. Anche in questo caso, l'ordinanza non appare viziata da manifesta illogicità, né la statuizione appare pronunciata in violazione di legge. Il motivo è pertanto infondato e va rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condann
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