Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:537
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CJ0261 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 2 luglio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Effetti della constatazione del carattere abusivo di una clausola – Invalidazione del contratto – Azione di restituzione promossa dal professionista – Termine di prescrizione dell’azione del professionista – Dies a quo – Principio di equivalenza – Principio di effettività – Principio della certezza del diritto – Principio di proporzionalità – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Arricchimento senza causa» Nelle cause riunite C‑261/25 [Ścierbek] i e C‑262/25 [Drózdzik] ( i ), aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisioni, rispettivamente, del 7 e del 3 aprile 2025, pervenute in cancelleria il 7 aprile 2025, nei procedimenti

[OSCURATO:PERSONA] BPH S.A.

contro

[OSCURATO:PERSONA],

NS (C‑261/25), e

[OSCURATO:PERSONA] AG

contro

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑262/25), LA CORTE (Nona Sezione), composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, R. Frendo (relatrice) e A. Kornezov, giudici, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] BPH S.A., da A. Cudna-Wagner, radca prawny, e B. Miąskiewicz, adwokat; – per la [OSCURATO:PERSONA] AG, da M. Bakuła, radca prawny, e Ł.

Hejmej, adwokat; – per AS e NS, da M. Korpalski, radca prawny; – per MZ, da W. Budzewski e M. Chęcińska, adwokaci; – per il governo polacco, da B. Majczyna e D. Lutostańska, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da M. Brauhoff e P. Kienapfel, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ), dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dei principi di effettività, di equivalenza, di proporzionalità, della certezza del diritto e del diritto di accesso a un giudice. 2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra alcune banche e taluni consumatori, ovvero, nella causa C‑261/25, la [OSCURATO:PERSONA] BPH S.A., da un lato, e AS e NS, dall’altro e, nella causa C‑262/25, la [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), da un lato, e MZ, dall’altro, in merito alla restituzione delle prestazioni indebitamente fornite da tali banche a detti consumatori in forza di contratti di mutuo ipotecario dichiarati invalidi a causa delle clausole abusive in essi contenute.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 4 L’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva così prevede: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Diritto polacco Codice civile 5 Ai sensi dell’articolo 118 della ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz.

U. del 1964, n. 16, posizione 93), nella versione applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo: il «codice civile»): «Salvo i casi in cui una disposizione speciale disponga diversamente, il termine di prescrizione è di sei anni, mentre per i diritti a prestazioni periodiche e i diritti connessi all’esercizio di un’attività economica è di tre anni.

Tuttavia, il termine di prescrizione scade l’ultimo giorno dell’anno civile, a meno che detto termine non sia inferiore a due anni». 6 L’articolo 405 del codice civile così dispone: «Chiunque abbia conseguito un arricchimento patrimoniale senza causa a danno di un’altra persona è obbligato a restituire tale arricchimento in natura o, se questo non è possibile, a restituirne il valore». 7 L’articolo 410, paragrafi 1 e 2, di tale codice prevede quanto segue: «1.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano in particolare alla prestazione indebita.

2. Una prestazione è indebita se colui che l’ha eseguita non era affatto obbligato o non era obbligato nei confronti della persona a favore della quale l’ha eseguita, o se la causa della prestazione è venuta meno o lo scopo perseguito dalla prestazione non è stato raggiunto, o se l’atto giuridico su cui si basava l’obbligo di eseguire la prestazione era invalido e non ha acquistato validità dopo l’esecuzione della prestazione».

Codice di procedura civile 8 L’articolo 203, paragrafo 4, della ustawa Kodeks postępowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (Dz.

U. del 1964, n. 43, posizione 296), nella versione applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), così prevede: «Il giudice può dichiarare irricevibile la rinuncia agli atti, l’abbandono o la limitazione di una pretesa solo se le circostanze del caso di specie dimostrano che tali atti sono contrari alla legge o ai principi di convivenza sociale o che hanno lo scopo di eludere la legge».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali Causa C‑261/25 9 Il 12 maggio 2008 AS e NS hanno concluso con la GE [OSCURATO:PERSONA] S.A., il dante causa della [OSCURATO:PERSONA] BPH, un contratto di mutuo ipotecario della durata di 360 mesi, denominato in franchi svizzeri (CHF), in forza del quale hanno ricevuto un importo di 460000 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 109000). 10 Il 27 agosto 2019 AS e NS hanno inviato alla [OSCURATO:PERSONA] BPH una lettera di reclamo nella quale facevano valere che alcune clausole di tale contratto erano abusive.

A tale riguardo, essi hanno precisato che la formulazione di dette clausole era identica a quella delle clausole iscritte nel registro delle clausole illecite tenuto dal Prezes Urzędu [OSCURATO:PERSONA] i Konsumentów (Presidente dell’Ufficio per la tutela della concorrenza e dei consumatori, Polonia). (in prosieguo: il «registro delle clausole illecite»). 11 Il 16 settembre 2019 essi hanno intentato un’azione contro la [OSCURATO:PERSONA] BPH dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) al fine di ottenere una dichiarazione di nullità di detto contratto e la restituzione degli importi versati in esecuzione di quest’ultimo, maggiorati degli interessi legali di mora, richieste che sono state accolte con sentenza del 30 ottobre 2023. 12 Il 1 o dicembre 2022, la [OSCURATO:PERSONA] BPH ha, a sua volta, intentato un’azione contro [OSCURATO:PERSONA] e NS dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia), giudice del rinvio, diretta a ottenere che, a causa della nullità del medesimo contratto, AS e NS fossero condannati a restituirle la somma di PLN 460000 (circa EUR 109000), maggiorata degli interessi di mora, a titolo di rimborso del capitale del mutuo messo a loro disposizione. 13 In risposta a tale azione della [OSCURATO:PERSONA] BPH, AS e NS hanno eccepito la prescrizione del credito fatto valere da quest’ultima.

Essi hanno sostenuto che il termine di prescrizione triennale risultante dall’articolo 118 del codice civile doveva essere calcolato dal 21 maggio 2008, data in cui avevano ricevuto il capitale prestato in forza del contratto concluso con tale banca o, in subordine, dal 16 aprile 2014, data in cui clausole il cui tenore è identico a quelle contenute in tale contratto sono state iscritte nel registro delle clausole illecite. 14 Il giudice del rinvio indica che la nullità del contratto concluso da AN e NS con la [OSCURATO:PERSONA] BPH ha come conseguenza che le parti devono rimborsarsi reciprocamente tutte le prestazioni effettuate in base a tale contratto, conformemente all’articolo 405 del codice civile, letto in combinato disposto con l’articolo 410, paragrafo 1, di quest’ultimo. 15 Secondo tale giudice, l’esistenza del credito fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA] BPH, corrispondente all’importo del capitale prestato, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda di pagamento, non solleva alcun dubbio. 16 Tuttavia, detto giudice rileva che, se il credito della [OSCURATO:PERSONA] BPH dovesse essere considerato prescritto, esso dovrebbe respingere le sue domande. 17 Il giudice del rinvio sottolinea che la determinazione del dies a quo del termine di prescrizione applicabile ai crediti dei professionisti è quindi decisiva al fine di dirimere la controversia di cui al procedimento principale. 18 A tale riguardo, detto giudice ritiene che dalla sentenza del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Termine di prescrizione delle azioni di restituzione) ( C‑28/22 , EU:C:2023:992 , punti da 69 a 75 ), risulta che la direttiva 93/13 osta a che il termine di prescrizione del credito del professionista a titolo della restituzione di una prestazione indebita effettuata in esecuzione di un contratto nullo inizi a decorrere dal giorno in cui la sentenza che dichiara la nullità di tale contratto diviene definitiva.

Esso ne deduce che, per conformarsi a tale direttiva, è necessario prendere in considerazione una data anteriore. 19 A tal fine, detto giudice menziona tre possibilità, vale a dire, anzitutto, la data in cui il professionista ha messo a disposizione del consumatore il capitale prestato, poi, la data in cui clausole corrispondenti a quelle da cui deriva la nullità del contratto concluso tra il consumatore e il professionista sono state iscritte nel registro delle clausole illecite o, infine, la data in cui il consumatore ha contestato, per la prima volta, presso il professionista, il carattere vincolante di una o più clausole contenute in tale contratto. 20 In primo luogo, per quanto riguarda la data della messa a disposizione del capitale prestato, il giudice del rinvio spiega che, certamente, la giurisprudenza polacca relativa ai crediti di restituzione delle prestazioni indebite fornite in esecuzione di contratti nulli considera che il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito, nella maggior parte dei casi, inizia a decorrere dal giorno in cui la prestazione è stata eseguita. 21 Tuttavia, una soluzione del genere non sarebbe appropriata per quanto riguarda le domande di restituzione di prestazioni indebite fornite in applicazione di contratti dichiarati nulli per il motivo che contengono clausole abusive.

In particolare, nel caso di un contratto di mutuo ipotecario, il professionista non avrebbe motivo di dubitare della validità di quest’ultimo fintantoché il mutuatario onori le scadenze, situazione questa che può durare molti anni. 22 Inoltre, rilevando che il credito del professionista potrebbe quindi essere prescritto ancor prima che quest’ultimo abbia potuto realizzare di averne uno, tale giudice dubita che la prima possibilità menzionata sia conforme al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’articolo 47 della Carta, nonché al principio di proporzionalità. 23 In secondo luogo, il giudice del rinvio espone che la soluzione consistente nel considerare come dies a quo del termine di prescrizione del credito del professionista la data dell’iscrizione delle clausole abusive di cui si tratta nel registro delle clausole illecite potrebbe basarsi in particolare sulla sentenza del 18 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Controllo d’ufficio del carattere abusivo delle clausole) ( C‑531/22 , EU:C:2024:58 , punto 78 ), da cui risulterebbe che una siffatta iscrizione ha per effetto che tali clausole possono essere considerate abusive in qualsiasi procedimento che coinvolga un consumatore. 24 Tuttavia, tale iscrizione non significherebbe automaticamente che il contratto contenente dette clausole sia nullo nel suo complesso.

Infatti, la nullità di tale contratto per il motivo che esso non può sussistere senza le stesse clausole dovrebbe essere dichiarata da un giudice. 25 In terzo luogo, il giudice del rinvio ritiene che la soluzione consistente nel considerare, come dies a quo del termine di prescrizione del credito del professionista, la data in cui il consumatore ha contestato, per la prima volta presso quest’ultimo, il carattere vincolante di una o più clausole contenute nel contratto da essi concluso costituisca una soluzione equa. 26 A tale riguardo, esso precisa che tale contestazione, che farebbe decorrere il termine di prescrizione del credito del professionista, non deve necessariamente assumere la forma di un’azione giudiziaria.

Infatti, un reclamo o un’intimazione di pagamento indirizzati al professionista sarebbero sufficienti per indurre quest’ultimo a verificare se il contratto stipulato con tale consumatore contenga effettivamente clausole abusive tali da comportarne la nullità. 27 Dalla data di una tale contestazione, il professionista disporrebbe di tre anni per analizzare il rapporto contrattuale e decidere eventualmente di chiedere la liquidazione del suo credito al consumatore o di concludere con quest’ultimo un accordo transattivo che determini la sorte dei crediti reciproci. 28 Il giudice del rinvio ritiene che tale soluzione sia conforme ai principi di equivalenza, di proporzionalità e della certezza del diritto nonché al diritto di accesso a un giudice, in quanto, pur tutelando i diritti del consumatore, consentirebbe al professionista di far valere utilmente i propri diritti. 29 In tali circostanze il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13], l’articolo 47 della [Carta] nonché i principi di effettività, di equivalenza, di proporzionalità, di certezza del diritto e il diritto di adire un giudice debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a un’interpretazione giurisprudenziale della normativa nazionale ai sensi della quale il termine di prescrizione del diritto di un professionista nei confronti di un consumatore alla restituzione delle prestazioni indebite eseguite in adempimento di un contratto dichiarato nullo a causa delle clausole abusive ivi contenute inizia a decorrere dalla data in cui il consumatore ha contestato alla banca di non essere vincolato dalle clausole contrattuali».

Causa C‑262/25 30 Il 14 dicembre 2006 MZ ha concluso con la EFG [OSCURATO:PERSONA] S.A., il dante causa della [OSCURATO:PERSONA], un contratto di mutuo ipotecario della durata di 360 mesi, denominato in franchi svizzeri, in forza del quale ha ricevuto un importo di PLN 149369,29 (circa EUR 35325). 31 Il 17 novembre 2020 e l’11 dicembre 2023, MZ e la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto dinanzi al giudice del rinvio, rispettivamente, azioni analoghe a quelle di cui ai punti 11 e 12 della presente sentenza. 32 In risposta all’azione della [OSCURATO:PERSONA], MZ ha eccepito la prescrizione del credito di quest’ultima, per ragioni corrispondenti, in sostanza, a quelle indicate al punto 13 della presente sentenza. 33 Con sentenza del 20 giugno 2024, il giudice del rinvio, pronunciandosi sull’azione intentata da MZ, ha accolto le domande di quest’ultimo. 34 Basandosi, in sostanza, sugli stessi motivi ricordati ai punti da 14 a 28 della presente sentenza, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/ 13], l’articolo 47 della [Carta] nonché i principi di effettività, di equivalenza, di proporzionalità, di certezza del diritto e il diritto di adire un giudice debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a un’interpretazione giurisprudenziale della normativa nazionale ai sensi della quale il termine di prescrizione del diritto di un professionista nei confronti di un consumatore alla restituzione delle prestazioni indebite eseguite in adempimento di un contratto dichiarato nullo a causa delle clausole abusive ivi contenute inizia a decorrere dalla data in cui il consumatore ha contestato alla banca di non essere vincolato dalle clausole contrattuali».

Procedimento dinanzi alla Corte 35 Con decisione del presidente della Corte del 22 maggio 2025, le cause da C‑259/25 a C‑262/25 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza. 36 A seguito del ritiro delle domande di pronuncia pregiudiziale all’origine delle cause C‑259/25 e C‑260/25, queste ultime sono state separate dalle altre cause e cancellate dal ruolo della Corte, con ordinanze del presidente della Corte dell’11 agosto 2025, Juminek ( C‑259/25 , EU:C:2025:722 ), e del 3 settembre 2025, Olteski ( C‑260/25 , EU:C:2025:721 ).

Sul non luogo a statuire nella causa C‑262/25 37 Secondo costante giurisprudenza, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione di cui questi necessitano per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti (v. ordinanza del 26 gennaio 1990, Falciola, C‑286/88 , EU:C:1990:33 , punto 7 , e sentenza del 29 luglio 2024, LivaNova, C‑713/22 , EU:C:2024:642 , punto 52 e giurisprudenza citata). 38 Poiché risulta sia dal tenore letterale sia dall’impianto sistematico dell’articolo 267 TFUE che il procedimento pregiudiziale presuppone la pendenza dinanzi ai giudici nazionali di un’effettiva controversia, nell’ambito della quale essi dovranno emettere una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale, la Corte deve concludere per il non luogo a statuire se la controversia principale è divenuta priva di oggetto (sentenza del 24 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑302/21 , EU:C:2022:919 , punto 32 e giurisprudenza citata). 39 Nel caso di specie, con lettera dell’8 dicembre 2025, il giudice del rinvio ha informato la Corte che, il 29 agosto 2025, la [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato alla sua azione nel procedimento all’origine della causa C‑262/25, producendo al contempo una copia della sua ordinanza del 13 novembre 2025, con la quale detto giudice, sulla base dell’articolo 203, paragrafo 4, del codice di procedura civile, ha considerato tale rinuncia irricevibile. 40 Nella sua ordinanza, il giudice del rinvio ha ritenuto che l’obiettivo reale di detta rinuncia fosse quello di pervenire al ritiro della domanda di pronuncia pregiudiziale pendente dinanzi alla Corte e che, pertanto, il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] fosse contrario ai principi di convivenza sociale e configurasse un’elusione della legge. 41 A seguito della richiesta di informazioni rivoltagli dalla Corte il giudice del rinvio, con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 2 gennaio 2026, ha comunicato a quest’ultima il testo dell’articolo 203, paragrafo 4, del codice di procedura civile e ha precisato che la sua ordinanza del 13 novembre 2025 non è impugnabile e ha quindi autorità di cosa giudicata. 42 Pertanto, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che la controversia di cui al procedimento principale non è divenuta priva di oggetto. 43 In tali circostanze, vi è luogo a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale all’origine di tale causa.

Sulla ricevibilità 44 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] BPH sostiene che la risposta alla questione sollevata non è necessaria ai fini della soluzione della controversia principale all’origine della causa C‑261/25, cosicché tale questione è di natura ipotetica.

Infatti, secondo la [OSCURATO:PERSONA] BPH, la soluzione di tale controversia presuppone che il giudice del rinvio si conformi alla giurisprudenza nazionale che applica la cosiddetta teoria «delle due pretese», in forza della quale, in sostanza, in caso di invalidità di un contratto di mutuo ipotecario, il consumatore può chiedere la restituzione di tutte le prestazioni fornite e il professionista può chiedere la restituzione della totalità del capitale prestato.

Orbene, nella sentenza del 19 giugno 2025, Lubreczlik ( C‑396/24 , EU:C:2025:460 ), la Corte avrebbe rimesso in discussione tale giurisprudenza nazionale indicando che i pagamenti effettuati dal consumatore devono essere imputati all’importo del capitale prestato dal professionista. 45 [OSCURATO:PERSONA] BPH precisa che i pagamenti effettuati da AS e da NS corrispondono a un importo che supera il capitale prestato, cosicché, se la giurisprudenza nazionale di cui al punto precedente non potesse essere applicata, essa non disporrebbe di alcun credito da far valere a fronte di quello di un importo più elevato che AS e NS detengono nei suoi confronti. 46 Si deve rammentare, a tale proposito, che, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.

Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v. sentenze del 29 novembre 1978, Redmond, 83/78 , EU:C:1978:214 , punto 25 , e dell’11 dicembre 2025, Kuszycka, C‑767/24 , EU:C:2025:962 , punto 33 ). 47 Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza.

La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (v. sentenze del 7 settembre 1999, Beck e Bergdorf, C‑355/97 , EU:C:1999:391 , punto 22 , nonché dell’11 dicembre 2025, Kuszycka, C‑767/24 , EU:C:2025:962 , punto 34 ). 48 Nel caso di specie, da un lato, è pacifico che la questione sollevata verte sull’interpretazione di disposizioni e di principi del diritto dell’Unione, cosicché essa beneficia di tale presunzione di rilevanza. 49 Dall’altro lato, nella sentenza del 19 giugno 2025, Lubreczlik ( C‑396/24 , EU:C:2025:460 , punto 44 ), la Corte ha dichiarato che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale, qualora una clausola di un contratto di mutuo qualificata come abusiva renda quest’ultimo invalido, il professionista ha diritto di esigere dal consumatore la restituzione dell’intero importo nominale del mutuo ottenuto, a prescindere da quale sia l’importo dei rimborsi effettuati dal consumatore in esecuzione di tale contratto e da quale sia l’importo residuo dovuto. 50 Tuttavia, come risulta dal punto 11 della presente sentenza, il giudice del rinvio, con sentenza del 30 ottobre 2023, che è quindi anteriore alla sentenza del 19 giugno 2025, Lubreczlik ( C‑396/24 , EU:C:2025:460 ), ha accolto le domande che AS e NS avevano presentato mediante un’azione distinta da quella intentata dalla [OSCURATO:PERSONA] BPH, che è all’origine della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑261/25.

A tali consumatori è stato quindi riconosciuto il diritto alla restituzione di tutte le prestazioni fornite in esecuzione del contratto di mutuo dichiarato invalido, senza essere obbligati a restituire il capitale prestato. 51 Pertanto, non risulta in modo manifesto che la questione sollevata in tale causa sia ipotetica per il motivo che il credito della [OSCURATO:PERSONA] BPH corrispondente a tale capitale sarebbe estinto a seguito della sentenza del giudice del rinvio menzionata al punto precedente. 52 In secondo luogo, nella causa C‑262/25, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la questione sollevata è irricevibile in quanto la valutazione degli effetti dell’annullamento di un contratto contenente clausole abusive, compreso il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di restituzione del professionista, rientrerebbe nel diritto nazionale, e non nella direttiva 93/13. 53 A tale riguardo, da un lato, come indicato al punto 48 della presente sentenza, la questione sollevata, vertente sull’interpretazione del diritto dell’Unione, beneficia di una presunzione di rilevanza. 54 Dall’altro lato, laddove, come nel caso di specie, non appaia in modo manifesto che l’interpretazione di un atto del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, l’obiezione relativa all’inapplicabilità di detto atto alla controversia di cui al procedimento principale rientra nel merito delle questioni (sentenze del 21 dicembre 2023, BMW [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21 , EU:C:2023:1014 , punto 114 , nonché dell’11 dicembre 2025, Kuszycka, C‑767/24 , EU:C:2025:962 , punto 39 ). 55 Di conseguenza, la questione sollevata è ricevibile tanto nella causa C‑261/25 quanto nella causa C‑262/15.

Nel merito 56 Nelle sue questioni, il giudice del rinvio fa riferimento, tra l’altro, sia all’articolo 47 della Carta sia al diritto a un giudice. 57 Orbene, la Corte ha già avuto occasione di precisare che il principio della tutela giurisdizionale effettiva di cui a tale articolo 47 è costituito da diversi elementi, i quali comprendono, in particolare, il diritto di ricorso a un giudice (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Judecătoresc Horațiu‑[OSCURATO:PERSONA], C‑205/15 , EU:C:2016:499 , punto 42 e giurisprudenza citata). 58 Di conseguenza, si deve ritenere che, con le sue identiche questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47 della Carta nonché dei principi di effettività, di equivalenza, di proporzionalità e della certezza del diritto, debbano essere interpretati nel senso che ostano a un’interpretazione giurisprudenziale della normativa nazionale secondo cui il termine di prescrizione del credito di un professionista nei confronti di un consumatore a titolo di restituzione delle prestazioni indebitamente fornite in esecuzione di un contratto dichiarato invalido, a causa delle clausole abusive in esso contenute, inizia a decorrere dalla data in cui il consumatore ha contestato, per la prima volta, presso il professionista il carattere vincolante di tali clausole e del contratto che le contiene. 59 Secondo una giurisprudenza costante, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché non può produrre effetti nei confronti del consumatore.

Pertanto, l’accertamento giudiziale del carattere abusivo di una siffatta clausola deve, in linea di principio, avere come conseguenza il ripristino della situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola, dando, in particolare, fondamento alla restituzione dei benefici che il professionista abbia indebitamente acquisito a discapito del consumatore, avvalendosi di tale clausola abusiva.

Lo stesso vale quando il carattere abusivo di una o più clausole di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista comporti non solo la nullità di tali clausole, ma anche l’invalidità di tale contratto nella sua interezza (sentenza del 16 aprile 2026, Jangielak, C‑752/24 , EU:C:2026:307 , punto 32 e giurisprudenza citata). 60 Tale obiettivo del ripristino della situazione di diritto e di fatto che sarebbe stata quella del consumatore in assenza di una o più clausole abusive deve essere perseguito nel rispetto del principio di proporzionalità, il quale costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, che esige che la normativa nazionale che attua tale diritto non ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti (sentenza del 16 aprile 2026, Jangielak, C‑752/24 , EU:C:2026:307 , punto 33 e giurisprudenza citata). 61 Orbene, tale principio di proporzionalità sarebbe violato se la restitutio in integrum dovesse essere esclusa nei confronti del professionista.

Pertanto, l’obbligo di restituzione, conseguente all’invalidazione di un contratto di mutuo contenente clausole abusive, deve essere reciproco, la banca non può, tuttavia, chiedere al consumatore un importo che ecceda il rimborso del capitale versato per l’esecuzione di tale contratto nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda di pagamento (sentenza del 16 aprile 2026, Jangielak, C‑752/24 , EU:C:2026:307 , punto 34 e giurisprudenza citata). 62 Peraltro, l’effetto restitutorio connesso all’invalidazione di un contratto di mutuo contenente clausole abusive, che giustifica parimenti la domanda di restituzione dell’istituto bancario, consente di assicurare che la tutela dei diritti garantiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione non comporti un arricchimento senza causa del consumatore (sentenza del 16 aprile 2026, Jangielak, C‑752/24 , EU:C:2026:307 , punto 35 e giurisprudenza citata). 63 Occorre aggiungere che una siffatta domanda di restituzione da parte del professionista consente di garantire il rispetto del principio di parità delle armi.

Infatti, secondo una giurisprudenza costante, tale principio, che è un corollario della nozione stessa di processo equo, garantito in particolare dall’articolo 47 della Carta, e che ha lo scopo di garantire l’equilibrio tra le parti del procedimento, implica l’obbligo di dare a ciascuna parte una ragionevole opportunità di presentare il suo caso in condizioni che non la pongano in netto svantaggio rispetto al suo avversario (sentenze del 28 luglio 2016, Ordre des barreaux francophones et germanophone e a., C‑543/14 , EU:C:2016:605 , punto 40 , nonché del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio, C‑348/20 P , EU:C:2022:548 , punto 128 ). 64 Pertanto, poiché il consumatore, per il fatto che il contratto che ha concluso con il professionista è dichiarato invalido a causa della presenza di clausole abusive, può chiedere la restituzione delle prestazioni che ha fornito in forza di tale contratto, tale professionista deve disporre, a sua volta, del diritto di chiedere la restituzione del capitale prestato, per il quale, tuttavia, non ha diritto di ricevere una remunerazione [v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 78 ]. 65 Di conseguenza, la presentazione di una siffatta domanda da parte del professionista, incluso in un procedimento distinto da quello avviato dal consumatore, non solo non pregiudica, in linea di principio, l’esercizio, da parte di quest’ultimo, del suo diritto alla restituzione dei vantaggi indebitamente acquisiti da tale professionista sulla base di clausole abusive, ma contribuisce altresì al ripristino della situazione di diritto e di fatto in cui tale consumatore si sarebbe trovato in assenza di tali clausole (v., in tal senso, sentenza del 16 aprile 2026, Jangielak, C‑752/24 , EU:C:2026:307 , punti 36 e 37 ). 66 Per quanto riguarda il termine di prescrizione applicabile al credito restitutorio del professionista, si deve ricordare che, in mancanza di una disciplina specifica dell’Unione in materia, le modalità di attuazione della tutela dei consumatori prevista dalla direttiva 93/13, letta in combinato disposto con i principi di proporzionalità, il divieto di arricchimento senza causa, e il principio di parità delle armi, rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi.

Tali modalità non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenza del 16 aprile 2026, Jangielak, C‑752/24 , EU:C:2026:307 , punto 40 e giurisprudenza citata). 67 Da un lato, per quanto riguarda il principio di equivalenza, è sufficiente rilevare che nessun elemento del fascicolo di cui dispone la Corte è tale da suscitare dubbi relativamente alla conformità a tale principio delle norme nazionali che disciplinano i termini di prescrizione di cui si tratta nel procedimento principale. 68 Dall’altro lato, per quanto riguarda il principio di effettività, in primo luogo, dalle domande di pronuncia pregiudiziale risulta che la giurisprudenza polacca relativa ai crediti di restituzione delle prestazioni indebite fornite in esecuzione di contratti nulli considera che il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito, nella maggior parte dei casi, inizia a decorrere dal giorno in cui la prestazione è stata eseguita.

Pertanto, in caso di applicazione di tale giurisprudenza polacca, il termine di prescrizione del credito del professionista corrispondente al capitale prestato al consumatore in esecuzione di un contratto dichiarato nullo a causa della presenza di clausole abusive inizierebbe a decorrere il giorno in cui tale capitale è stato messo a disposizione di tale consumatore. 69 Orbene, si deve ricordare, a tale riguardo, che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, il sistema di tutela del consumatore previsto dalla direttiva 93/13 non si applica se il consumatore vi si oppone.

Pertanto, quest’ultimo, dopo essere stato avvisato dal giudice nazionale, può non far valere il carattere abusivo e non vincolante di una clausola, dando così un consenso libero e informato alla clausola in questione, evitando, in tal modo, l’annullamento del contratto [sentenze del 16 marzo 2023, M.B. e a. (Effetti dell’annullamento di un contratto), C‑6/22 , EU:C:2023:216 , punto 38 , nonché dell’11 dicembre 2025, Kuszycka, C‑767/24 , EU:C:2025:962 , punto 53 ]. 70 Di conseguenza, fintantoché il consumatore non abbia espresso la sua volontà di far dichiarare invalido tale contratto, è escluso che il professionista disponga di un credito di restituzione, cosicché il termine di prescrizione applicabile a quest’ultimo non può iniziare a decorrere prima dell’espressione di una siffatta volontà. 71 In secondo luogo, per tale ragione, occorre escludere che la data dell’iscrizione nel registro delle clausole illecite di clausole corrispondenti a quelle contenute in un contratto concluso tra un professionista e un consumatore possa essere considerata quale dies a quo del termine di prescrizione del credito di restituzione vantato dal professionista.

Infatti, una siffatta iscrizione non dà luogo a una invalidazione del contratto, in quanto la dichiarazione di nullità di quest’ultimo deve provenire dal giudice nazionale che deve tenere conto della volontà del consumatore a tale proposito. 72 In terzo luogo, per contro, l’esercizio del diritto del professionista di chiedere la restituzione del capitale prestato, maggiorato, se del caso, di interessi di mora, ai sensi della giurisprudenza ricordata ai punti da 61 a 64 della presente sentenza, non risulta praticamente impossibile o eccessivamente difficile qualora il termine di prescrizione applicabile a quest’ultimo inizi a decorrere dalla data in cui il consumatore ha contestato per la prima volta presso detto professionista il carattere vincolante del contratto concluso da tali parti. 73 Peraltro, una tale soluzione elimina il rischio, evocato dal giudice del rinvio facendo riferimento alla sentenza del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Termine di prescrizione delle azioni di restituzione) ( C‑28/22 , EU:C:2023:992 , punti 70 e 72 ), che il professionista possa rimanere inattivo in attesa della scadenza del termine di prescrizione del credito del consumatore senza rischiare che il proprio credito si prescriva. 74 Inoltre, occorre rilevare che l’interpretazione del diritto nazionale privilegiata dal giudice del rinvio è corroborata dal principio della certezza del diritto, al quale fa altresì riferimento tale giudice, che, secondo una giurisprudenza costante, mira a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici (sentenza del 16 ottobre 2019, Agrárminiszter, C‑490/18 , EU:C:2019:863 , punto 35 e giurisprudenza citata). 75 A tale riguardo, occorre rilevare che il fatto di considerare, quale dies a quo del termine di prescrizione del credito del professionista, la data in cui il consumatore ha contestato, per la prima volta, il carattere vincolante del contratto concluso da tali parti garantisce la prevedibilità richiesta da tale principio, dal momento che, a partire da tale data, il professionista è informato della volontà del consumatore di avvalersi dell’asserita invalidità del contratto e può quindi ragionevolmente prevedere le conseguenze che possono derivarne. 76 Peraltro, occorre rilevare che, nell’ipotesi, evocata dalla [OSCURATO:PERSONA], in cui, nonostante la contestazione rivolta al professionista, il consumatore decidesse, successivamente, di dare il proprio consenso alle clausole abusive contenute nel contratto di cui si tratta, evitando così che quest’ultimo sia dichiarato invalido, nessuna delle parti del contratto disporrebbe di un credito di restituzione e il professionista manterrebbe i benefici che trae dalla presenza di clausole abusive in tale contratto.

Pertanto, la questione di un’eventuale prescrizione del credito di tale professionista non si pone, cosicché il principio della certezza del diritto non osta a che il termine di prescrizione del credito del professionista inizi a decorrere dalla data di tale contestazione. 77 In considerazione dei motivi che precedono, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47 della Carta nonché dei principi di effettività, di equivalenza, di proporzionalità e della certezza del diritto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a un’interpretazione giurisprudenziale della normativa nazionale secondo cui il termine di prescrizione del credito di un professionista nei confronti di un consumatore a titolo della restituzione delle prestazioni indebite eseguite in adempimento di un contratto dichiarato invalido a causa delle clausole abusive in esso contenute inizia a decorrere dalla data in cui il consumatore ha contestato per la prima volta, presso il professionista, il carattere vincolante di tali clausole e del contratto che le contiene.

Sulle spese 78 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dei principi di effettività, di equivalenza, di proporzionalità e della certezza del diritto, devono essere interpretati nel senso che: non ostano a un’interpretazione giurisprudenziale della normativa nazionale secondo cui il termine di prescrizione del credito di un professionista nei confronti di un consumatore a titolo della restituzione delle prestazioni indebite eseguite in adempimento di un contratto dichiarato invalido a causa delle clausole abusive in esso contenute inizia a decorrere dalla data in cui il consumatore ha contestato per la prima volta, presso il professionista, il carattere vincolante di tali clausole e del contratto che le contiene.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco. ( i ) I nomi delle presenti cause sono nomi fittizi.

Non corrispondono ai nomi reali di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CJ0261 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 2 luglio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Effetti della constatazione del carattere abusivo di una clausola – Invalidazione del contratto – Azione di restituzione promossa dal professionista – Termine di prescrizione dell’azione del professionista – Dies a quo – Principio di equivalenza – Principio di effettività – Principio della certezza del diritto – Principio di proporzionalità – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Arricchimento senza causa» Nelle cause riunite C‑261/25 [Ścierbek] i e C‑262/25 [Drózdzik] ( i ), aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisioni, rispettivamente, del 7 e del 3 aprile 2025, pervenute in cancelleria il 7 aprile 2025, nei procedimenti [OSCURATO:PERSONA] BPH S.A. contro [OSCURATO:PERSONA], NS (C‑261/25), e [OSCURATO:PERSONA] AG contro [OSCURATO:PERSONA] (C‑262/25), LA CORTE (Nona Sezione), composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, R. Frendo (relatrice) e A. Kornezov, giudici, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] BPH S.A., da A. Cudna-Wagner, radca prawny, e B. Miąskiewicz, adwokat; – per la [OSCURATO:PERSONA] AG, da M. Bakuła, radca prawny, e Ł. Hejmej, adwokat; – per AS e NS, da M. Korpalski, radca prawny; – per MZ, da W. Budzewski e M. Chęcińska, adwokaci; – per il governo polacco, da B. Majczyna e D. Lutostańska, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da M. Brauhoff e P. Kienapfel, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ), dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dei principi di effettività, di equivalenza, di proporzionalità, della certezza del diritto e del diritto di accesso a un giudice. 2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra alcune banche e taluni consumatori, ovvero, nella causa C‑261/25, la [OSCURATO:PERSONA] BPH S.A., da un lato, e AS e NS, dall’altro e, nella causa C‑262/25, la [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), da un lato, e MZ, dall’altro, in merito alla restituzione delle prestazioni indebitamente fornite da tali banche a detti consumatori in forza di contratti di mutuo ipotecario dichiarati invalidi a causa delle clausole abusive in essi contenute. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 4 L’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva così prevede: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». Diritto polacco Codice civile 5 Ai sensi dell’articolo 118 della ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U. del 1964, n. 16, posizione 93), nella versione applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo: il «codice civile»): «Salvo i casi in cui una disposizione speciale disponga diversamente, il termine di prescrizione è di sei anni, mentre per i diritti a prestazioni periodiche e i diritti connessi all’esercizio di un’attività economica è di tre anni. Tuttavia, il termine di prescrizione scade l’ultimo giorno dell’anno civile, a meno che detto termine non sia inferiore a due anni». 6 L’articolo 405 del codice civile così dispone: «Chiunque abbia conseguito un arricchimento patrimoniale senza causa a danno di un’altra persona è obbligato a restituire tale arricchimento in natura o, se questo non è possibile, a restituirne il valore». 7 L’articolo 410, paragrafi 1 e 2, di tale codice prevede quanto segue: «1.   Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano in particolare alla prestazione indebita. 2.   Una prestazione è indebita se colui che l’ha eseguita non era affatto obbligato o non era obbligato nei confronti della persona a favore della quale l’ha eseguita, o se la causa della prestazione è venuta meno o lo scopo perseguito dalla prestazione non è stato raggiunto, o se l’atto giuridico su cui si basava l’obbligo di eseguire la prestazione era invalido e non ha acquistato validità dopo l’esecuzione della prestazione». Codice di procedura civile 8 L’articolo 203, paragrafo 4, della ustawa Kodeks postępowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (Dz. U. del 1964, n. 43, posizione 296), nella versione applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), così prevede: «Il giudice può dichiarare irricevibile la rinuncia agli atti, l’abbandono o la limitazione di una pretesa solo se le circostanze del caso di specie dimostrano che tali atti sono contrari alla legge o ai principi di convivenza sociale o che hanno lo scopo di eludere la legge». Procedimenti principali e questioni pregiudiziali Causa C‑261/25 9 Il 12 maggio 2008 AS e NS hanno concluso con la GE [OSCURATO:PERSONA] S.A., il dante causa della [OSCURATO:PERSONA] BPH, un contratto di mutuo ipotecario della durata di 360 mesi, denominato in franchi svizzeri (CHF), in forza del quale hanno ricevuto un importo di 460000 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 109000). 10 Il 27 agosto 2019 AS e NS hanno inviato alla [OSCURATO:PERSONA] BPH una lettera di reclamo nella quale facevano valere che alcune clausole di tale contratto erano abusive. A tale riguardo, essi hanno precisato che la formulazione di dette clausole era identica a quella delle clausole iscritte nel registro delle clausole illecite tenuto dal Prezes Urzędu [OSCURATO:PERSONA] i Konsumentów (Presidente dell’Ufficio per la tutela della concorrenza e dei consumatori, Polonia). (in prosieguo: il «registro delle clausole illecite»). 11 Il 16 settembre 2019 essi hanno intentato un’azione contro la [OSCURATO:PERSONA] BPH dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) al fine di ottenere una dichiarazione di nullità di detto contratto e la restituzione degli importi versati in esecuzione di quest’ultimo, maggiorati degli interessi legali di mora, richieste che sono state accolte con sentenza del 30 ottobre 2023. 12 Il 1 o dicembre 2022, la [OSCURATO:PERSONA] BPH ha, a sua volta, intentato un’azione contro [OSCURATO:PERSONA] e NS dinanzi al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia), giudice del rinvio, diretta a ottenere che, a causa della nullità del medesimo contratto, AS e NS fossero condannati a restituirle la somma di PLN 460000 (circa EUR 109000), maggiorata degli interessi di mora, a titolo di rimborso del capitale del mutuo messo a loro disposizione. 13 In risposta a tale azione della [OSCURATO:PERSONA] BPH, AS e NS hanno eccepito la prescrizione del credito fatto valere da quest’ultima. Essi hanno sostenuto che il termine di prescrizione triennale risultante dall’articolo 118 del codice civile doveva essere calcolato dal 21 maggio 2008, data in cui avevano ricevuto il capitale prestato in forza del contratto concluso con tale banca o, in subordine, dal 16 aprile 2014, data in cui clausole il cui tenore è identico a quelle contenute in tale contratto sono state iscritte nel registro delle clausole illecite. 14 Il giudice del rinvio indica che la nullità del contratto concluso da AN e NS con la [OSCURATO:PERSONA] BPH ha come conseguenza che le parti devono rimborsarsi reciprocamente tutte le prestazioni effettuate in base a tale contratto, conformemente all’articolo 405 del codice civile, letto in combinato disposto con l’articolo 410, paragrafo 1, di quest’ultimo. 15 Secondo tale giudice, l’esistenza del credito fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA] BPH, corrispondente all’importo del capitale prestato, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda di pagamento, non solleva alcun dubbio. 16 Tuttavia, detto giudice rileva che, se il credito della [OSCURATO:PERSONA] BPH dovesse essere considerato prescritto, esso dovrebbe respingere le sue domande. 17 Il giudice del rinvio sottolinea che la determinazione del dies a quo del termine di prescrizione applicabile ai crediti dei professionisti è quindi decisiva al fine di dirimere la controversia di cui al procedimento principale. 18 A tale riguardo, detto giudice ritiene che dalla sentenza del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Termine di prescrizione delle azioni di restituzione) ( C‑28/22 , EU:C:2023:992 , punti da 69 a 75 ), risulta che la direttiva 93/13 osta a che il termine di prescrizione del credito del professionista a titolo della restituzione di una prestazione indebita effettuata in esecuzione di un contratto nullo inizi a decorrere dal giorno in cui la sentenza che dichiara la nullità di tale contratto diviene definitiva. Esso ne deduce che, per conformarsi a tale direttiva, è necessario prendere in considerazione una data anteriore. 19 A tal fine, detto giudice menziona tre possibilità, vale a dire, anzitutto, la data in cui il professionista ha messo a disposizione del consumatore il capitale prestato, poi, la data in cui clausole corrispondenti a quelle da cui deriva la nullità del contratto concluso tra il consumatore e il professionista sono state iscritte nel registro delle clausole illecite o, infine, la data in cui il consumatore ha contestato, per la prima volta, presso il professionista, il carattere vincolante di una o più clausole contenute in tale contratto. 20 In primo luogo, per quanto riguarda la data della messa a disposizione del capitale prestato, il giudice del rinvio spiega che, certamente, la giurisprudenza polacca relativa ai crediti di restituzione delle prestazioni indebite fornite in esecuzione di contratti nulli considera che il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito, nella maggior parte dei casi, inizia a decorrere dal giorno in cui la prestazione è stata eseguita. 21 Tuttavia, una soluzione del genere non sarebbe appropriata per quanto riguarda le domande di restituzione di prestazioni indebite fornite in applicazione di contratti dichiarati nulli per il motivo che contengono clausole abusive. In particolare, nel caso di un contratto di mutuo ipotecario, il professionista non avrebbe motivo di dubitare della validità di quest’ultimo fintantoché il mutuatario onori le scadenze, situazione questa che può durare molti anni. 22 Inoltre, rilevando che il credito del professionista potrebbe quindi essere prescritto ancor prima che quest’ultimo abbia potuto realizzare di averne uno, tale giudice dubita che la prima possibilità menzionata sia conforme al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’articolo 47 della Carta, nonché al principio di proporzionalità. 23 In secondo luogo, il giudice del rinvio espone che la soluzione consistente nel considerare come dies a quo del termine di prescrizione del credito del professionista la data dell’iscrizione delle clausole abusive di cui si tratta nel registro delle clausole illecite potrebbe basarsi in particolare sulla sentenza del 18 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Controllo d’ufficio del carattere abusivo delle clausole) ( C‑531/22 , EU:C:2024:58 , punto 78 ), da cui risulterebbe che una siffatta iscrizione ha per effetto che tali clausole possono essere considerate abusive in qualsiasi procedimento che coinvolga un consumatore. 24 Tuttavia, tale iscrizione non significherebbe automaticamente che il contratto contenente dette clausole sia nullo nel suo complesso. Infatti, la nullità di tale contratto per il motivo che esso non può sussistere senza le stesse clausole dovrebbe essere dichiarata da un giudice. 25 In terzo luogo, il giudice del rinvio ritiene che la soluzione consistente nel considerare, come dies a quo del termine di prescrizione del credito del professionista, la data in cui il consumatore ha contestato, per la prima volta presso quest’ultimo, il carattere vincolante di una o più clausole contenute nel contratto da essi concluso costituisca una soluzione equa. 26 A tale riguardo, esso precisa che tale contestazione, che farebbe decorrere il termine di prescrizione del credito del professionista, non deve necessariamente assumere la forma di un’azione giudiziaria. Infatti, un reclamo o un’intimazione di pagamento indirizzati al professionista sarebbero sufficienti per indurre quest’ultimo a verificare se il contratto stipulato con tale consumatore contenga effettivamente clausole abusive tali da comportarne la nullità. 27 Dalla data di una tale contestazione, il professionista disporrebbe di tre anni per analizzare il rapporto contrattuale e decidere eventualmente di chiedere la liquidazione del suo credito al consumatore o di concludere con quest’ultimo un accordo transattivo che determini la sorte dei crediti reciproci. 28 Il giudice del rinvio ritiene che tale soluzione sia conforme ai principi di equivalenza, di proporzionalità e della certezza del diritto nonché al diritto di accesso a un giudice, in quanto, pur tutelando i diritti del consumatore, consentirebbe al professionista di far valere utilmente i propri diritti. 29 In tali circostanze il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13], l’articolo 47 della [Carta] nonché i principi di effettività, di equivalenza, di proporzionalità, di certezza del diritto e il diritto di adire un giudice debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a un’interpretazione giurisprudenziale della normativa nazionale ai sensi della quale il termine di prescrizione del diritto di un professionista nei confronti di un consumatore alla restituzione delle prestazioni indebite eseguite in adempimento di un contratto dichiarato nullo a causa delle clausole abusive ivi contenute inizia a decorrere dalla data in cui il consumatore ha contestato alla banca di non essere vincolato dalle clausole contrattuali». Causa C‑262/25 30 Il 14 dicembre 2006 MZ ha concluso con la EFG [OSCURATO:PERSONA] S.A., il dante causa della [OSCURATO:PERSONA], un contratto di mutuo ipotecario della durata di 360 mesi, denominato in franchi svizzeri, in forza del quale ha ricevuto un importo di PLN 149369,29 (circa EUR 35325). 31 Il 17 novembre 2020 e l’11 dicembre 2023, MZ e la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto dinanzi al giudice del rinvio, rispettivamente, azioni analoghe a quelle di cui ai punti 11 e 12 della presente sentenza. 32 In risposta all’azione della [OSCURATO:PERSONA], MZ ha eccepito la prescrizione del credito di quest’ultima, per ragioni corrispondenti, in sostanza, a quelle indicate al punto 13 della presente sentenza. 33 Con sentenza del 20 giugno 2024, il giudice del rinvio, pronunciandosi sull’azione intentata da MZ, ha accolto le domande di quest’ultimo. 34 Basandosi, in sostanza, sugli stessi motivi ricordati ai punti da 14 a 28 della presente sentenza, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/ 13], l’articolo 47 della [Carta] nonché i principi di effettività, di equivalenza, di proporzionalità, di certezza del diritto e il diritto di adire un giudice debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a un’interpretazione giurisprudenziale della normativa nazionale ai sensi della quale il termine di prescrizione del diritto di un professionista nei confronti di un consumatore alla restituzione delle prestazioni indebite eseguite in adempimento di un contratto dichiarato nullo a causa delle clausole abusive ivi contenute inizia a decorrere dalla data in cui il consumatore ha contestato alla banca di non essere vincolato dalle clausole contrattuali». Procedimento dinanzi alla Corte 35 Con decisione del presidente della Corte del 22 maggio 2025, le cause da C‑259/25 a C‑262/25 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza. 36 A seguito del ritiro delle domande di pronuncia pregiudiziale all’origine delle cause C‑259/25 e C‑260/25, queste ultime sono state separate dalle altre cause e cancellate dal ruolo della Corte, con ordinanze del presidente della Corte dell’11 agosto 2025, Juminek ( C‑259/25 , EU:C:2025:722 ), e del 3 settembre 2025, Olteski ( C‑260/25 , EU:C:2025:721 ). Sul non luogo a statuire nella causa C‑262/25 37 Secondo costante giurisprudenza, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione di cui questi necessitano per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti (v. ordinanza del 26 gennaio 1990, Falciola, C‑286/88 , EU:C:1990:33 , punto 7 , e sentenza del 29 luglio 2024, LivaNova, C‑713/22 , EU:C:2024:642 , punto 52 e giurisprudenza citata). 38 Poiché risulta sia dal tenore letterale sia dall’impianto sistematico dell’articolo 267 TFUE che il procedimento pregiudiziale presuppone la pendenza dinanzi ai giudici nazionali di un’effettiva controversia, nell’ambito della quale essi dovranno emettere una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale, la Corte deve concludere per il non luogo a statuire se la controversia principale è divenuta priva di oggetto (sentenza del 24 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑302/21 , EU:C:2022:919 , punto 32 e giurisprudenza citata). 39 Nel caso di specie, con lettera dell’8 dicembre 2025, il giudice del rinvio ha informato la Corte che, il 29 agosto 2025, la [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato alla sua azione nel procedimento all’origine della causa C‑262/25, producendo al contempo una copia della sua ordinanza del 13 novembre 2025, con la quale detto giudice, sulla base dell’articolo 203, paragrafo 4, del codice di procedura civile, ha considerato tale rinuncia irricevibile. 40 Nella sua ordinanza, il giudice del rinvio ha ritenuto che l’obiettivo reale di detta rinuncia fosse quello di pervenire al ritiro della domanda di pronuncia pregiudiziale pendente dinanzi alla Corte e che, pertanto, il comportamento della [OSCURATO:PERSONA] fosse contrario ai principi di convivenza sociale e configurasse un’elusione della legge. 41 A seguito della richiesta di informazioni rivoltagli dalla Corte il giudice del rinvio, con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 2 gennaio 2026, ha comunicato a quest’ultima il testo dell’articolo 203, paragrafo 4, del codice di procedura civile e ha precisato che la sua ordinanza del 13 novembre 2025 non è impugnabile e ha quindi autorità di cosa giudicata. 42 Pertanto, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che la controversia di cui al procedimento principale non è divenuta priva di oggetto. 43 In tali circostanze, vi è luogo a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale all’origine di tale causa. Sulla ricevibilità 44 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] BPH sostiene che la risposta alla questione sollevata non è necessaria ai fini della soluzione della controversia principale all’origine della causa C‑261/25, cosicché tale questione è di natura ipotetica. Infatti, secondo la [OSCURATO:PERSONA] BPH, la soluzione di tale controversia presuppone che il giudice del rinvio si conformi alla giurisprudenza nazionale che applica la cosiddetta teoria «delle due pretese», in forza della quale, in sostanza, in caso di invalidità di un contratto di mutuo ipotecario, il consumatore può chiedere la restituzione di tutte le prestazioni fornite e il professionista può chiedere la restituzione della totalità del capitale prestato. Orbene, nella sentenza del 19 giugno 2025, Lubreczlik ( C‑396/24 , EU:C:2025:460 ), la Corte avrebbe rimesso in discussione tale giurisprudenza nazionale indicando che i pagamenti effettuati dal consumatore devono essere imputati all’importo del capitale prestato dal professionista. 45 [OSCURATO:PERSONA] BPH precisa che i pagamenti effettuati da AS e da NS corrispondono a un importo che supera il capitale prestato, cosicché, se la giurisprudenza nazionale di cui al punto precedente non potesse essere applicata, essa non disporrebbe di alcun credito da far valere a fronte di quello di un importo più elevato che AS e NS detengono nei suoi confronti. 46 Si deve rammentare, a tale proposito, che, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v. sentenze del 29 novembre 1978, Redmond, 83/78 , EU:C:1978:214 , punto 25 , e dell’11 dicembre 2025, Kuszycka, C‑767/24 , EU:C:2025:962 , punto 33 ). 47 Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (v. sentenze del 7 settembre 1999, Beck e Bergdorf, C‑355/97 , EU:C:1999:391 , punto 22 , nonché dell’11 dicembre 2025, Kuszycka, C‑767/24 , EU:C:2025:962 , punto 34 ). 48 Nel caso di specie, da un lato, è pacifico che la questione sollevata verte sull’interpretazione di disposizioni e di principi del diritto dell’Unione, cosicché essa beneficia di tale presunzione di rilevanza. 49 Dall’altro lato, nella sentenza del 19 giugno 2025, Lubreczlik ( C‑396/24 , EU:C:2025:460 , punto 44 ), la Corte ha dichiarato che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale, qualora una clausola di un contratto di mutuo qualificata come abusiva renda quest’ultimo invalido, il professionista ha diritto di esigere dal consumatore la restituzione dell’intero importo nominale del mutuo ottenuto, a prescindere da quale sia l’importo dei rimborsi effettuati dal consumatore in esecuzione di tale contratto e da quale sia l’importo residuo dovuto. 50 Tuttavia, come risulta dal punto 11 della presente sentenza, il giudice del rinvio, con sentenza del 30 ottobre 2023, che è quindi anteriore alla sentenza del 19 giugno 2025, Lubreczlik ( C‑396/24 , EU:C:2025:460 ), ha accolto le domande che AS e NS avevano presentato mediante un’azione distinta da quella intentata dalla [OSCURATO:PERSONA] BPH, che è all’origine della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑261/25. A tali consumatori è stato quindi riconosciuto il diritto alla restituzione di tutte le prestazioni fornite in esecuzione del contratto di mutuo dichiarato invalido, senza essere obbligati a restituire il capitale prestato. 51 Pertanto, non risulta in modo manifesto che la questione sollevata in tale causa sia ipotetica per il motivo che il credito della [OSCURATO:PERSONA] BPH corrispondente a tale capitale sarebbe estinto a seguito della sentenza del giudice del rinvio menzionata al punto precedente. 52 In secondo luogo, nella causa C‑262/25, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la questione sollevata è irricevibile in quanto la valutazione degli effetti dell’annullamento di un contratto contenente clausole abusive, compreso il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di restituzione del professionista, rientrerebbe nel diritto nazionale, e non nella direttiva 93/13. 53 A tale riguardo, da un lato, come indicato al punto 48 della presente sentenza, la questione sollevata, vertente sull’interpretazione del diritto dell’Unione, beneficia di una presunzione di rilevanza. 54 Dall’altro lato, laddove, come nel caso di specie, non appaia in modo manifesto che l’interpretazione di un atto del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, l’obiezione relativa all’inapplicabilità di detto atto alla controversia di cui al procedimento principale rientra nel merito delle questioni (sentenze del 21 dicembre 2023, BMW [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21 , EU:C:2023:1014 , punto 114 , nonché dell’11 dicembre 2025, Kuszycka, C‑767/24 , EU:C:2025:962 , punto 39 ). 55 Di conseguenza, la questione sollevata è ricevibile tanto nella causa C‑261/25 quanto nella causa C‑262/15. Nel merito 56 Nelle sue questioni, il giudice del rinvio fa riferimento, tra l’altro, sia all’articolo 47 della Carta sia al diritto a un giudice. 57 Orbene, la Corte ha già avuto occasione di precisare che il principio della tutela giurisdizionale effettiva di cui a tale articolo 47 è costituito da diversi elementi, i quali comprendono, in particolare, il diritto di ricorso a un giudice (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Judecătoresc Horațiu‑[OSCURATO:PERSONA], C‑205/15 , EU:C:2016:499 , punto 42 e giurisprudenza citata). 58 Di conseguenza, si deve ritenere che, con le sue identiche questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47 della Carta nonché dei principi di effettività, di equivalenza, di proporzionalità e della certezza del diritto, debbano essere interpretati nel senso che ostano a un’interpretazione giurisprudenziale della normativa nazionale secondo cui il termine di prescrizione del credito di un professionista nei confronti di un consumatore a titolo di restituzione delle prestazioni indebitamente fornite in esecuzione di un contratto dichiarato invalido, a causa delle clausole abusive in esso contenute, inizia a decorrere dalla data in cui il consumatore ha contestato, per la prima volta, presso il professionista il carattere vincolante di tali clausole e del contratto che le contiene. 59 Secondo una giurisprudenza costante, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, una clausola contrattuale dichiarata abusiva deve essere considerata, in linea di principio, come se non fosse mai esistita, cosicché non può produrre effetti nei confronti del consumatore. Pertanto, l’accertamento giudiziale del carattere abusivo di una siffatta clausola deve, in linea di principio, avere come conseguenza il ripristino della situazione di diritto e di fatto in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola, dando, in particolare, fondamento alla restituzione dei benefici che il professionista abbia indebitamente acquisito a discapito del consumatore, avvalendosi di tale clausola abusiva. Lo stesso vale quando il carattere abusivo di una o più clausole di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista comporti non solo la nullità di tali clausole, ma anche l’invalidità di tale contratto nella sua interezza (sentenza del 16 aprile 2026, Jangielak, C‑752/24 , EU:C:2026:307 , punto 32 e giurisprudenza citata). 60 Tale obiettivo del ripristino della situazione di diritto e di fatto che sarebbe stata quella del consumatore in assenza di una o più clausole abusive deve essere perseguito nel rispetto del principio di proporzionalità, il quale costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, che esige che la normativa nazionale che attua tale diritto non ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti (sentenza del 16 aprile 2026, Jangielak, C‑752/24 , EU:C:2026:307 , punto 33 e giurisprudenza citata). 61 Orbene, tale principio di proporzionalità sarebbe violato se la restitutio in integrum dovesse essere esclusa nei confronti del professionista. Pertanto, l’obbligo di restituzione, conseguente all’invalidazione di un contratto di mutuo contenente clausole abusive, deve essere reciproco, la banca non può, tuttavia, chiedere al consumatore un importo che ecceda il rimborso del capitale versato per l’esecuzione di tale contratto nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla domanda di pagamento (sentenza del 16 aprile 2026, Jangielak, C‑752/24 , EU:C:2026:307 , punto 34 e giurisprudenza citata). 62 Peraltro, l’effetto restitutorio connesso all’invalidazione di un contratto di mutuo contenente clausole abusive, che giustifica parimenti la domanda di restituzione dell’istituto bancario, consente di assicurare che la tutela dei diritti garantiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione non comporti un arricchimento senza causa del consumatore (sentenza del 16 aprile 2026, Jangielak, C‑752/24 , EU:C:2026:307 , punto 35 e giurisprudenza citata). 63 Occorre aggiungere che una siffatta domanda di restituzione da parte del professionista consente di garantire il rispetto del principio di parità delle armi. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, tale principio, che è un corollario della nozione stessa di processo equo, garantito in particolare dall’articolo 47 della Carta, e che ha lo scopo di garantire l’equilibrio tra le parti del procedimento, implica l’obbligo di dare a ciascuna parte una ragionevole opportunità di presentare il suo caso in condizioni che non la pongano in netto svantaggio rispetto al suo avversario (sentenze del 28 luglio 2016, Ordre des barreaux francophones et germanophone e a., C‑543/14 , EU:C:2016:605 , punto 40 , nonché del 12 luglio 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2/Parlamento e Consiglio, C‑348/20 P , EU:C:2022:548 , punto 128 ). 64 Pertanto, poiché il consumatore, per il fatto che il contratto che ha concluso con il professionista è dichiarato invalido a causa della presenza di clausole abusive, può chiedere la restituzione delle prestazioni che ha fornito in forza di tale contratto, tale professionista deve disporre, a sua volta, del diritto di chiedere la restituzione del capitale prestato, per il quale, tuttavia, non ha diritto di ricevere una remunerazione [v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21 , EU:C:2023:478 , punto 78 ]. 65 Di conseguenza, la presentazione di una siffatta domanda da parte del professionista, incluso in un procedimento distinto da quello avviato dal consumatore, non solo non pregiudica, in linea di principio, l’esercizio, da parte di quest’ultimo, del suo diritto alla restituzione dei vantaggi indebitamente acquisiti da tale professionista sulla base di clausole abusive, ma contribuisce altresì al ripristino della situazione di diritto e di fatto in cui tale consumatore si sarebbe trovato in assenza di tali clausole (v., in tal senso, sentenza del 16 aprile 2026, Jangielak, C‑752/24 , EU:C:2026:307 , punti 36 e 37 ). 66 Per quanto riguarda il termine di prescrizione applicabile al credito restitutorio del professionista, si deve ricordare che, in mancanza di una disciplina specifica dell’Unione in materia, le modalità di attuazione della tutela dei consumatori prevista dalla direttiva 93/13, letta in combinato disposto con i principi di proporzionalità, il divieto di arricchimento senza causa, e il principio di parità delle armi, rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi. Tali modalità non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenza del 16 aprile 2026, Jangielak, C‑752/24 , EU:C:2026:307 , punto 40 e giurisprudenza citata). 67 Da un lato, per quanto riguarda il principio di equivalenza, è sufficiente rilevare che nessun elemento del fascicolo di cui dispone la Corte è tale da suscitare dubbi relativamente alla conformità a tale principio delle norme nazionali che disciplinano i termini di prescrizione di cui si tratta nel procedimento principale. 68 Dall’altro lato, per quanto riguarda il principio di effettività, in primo luogo, dalle domande di pronuncia pregiudiziale risulta che la giurisprudenza polacca relativa ai crediti di restituzione delle prestazioni indebite fornite in esecuzione di contratti nulli considera che il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito, nella maggior parte dei casi, inizia a decorrere dal giorno in cui la prestazione è stata eseguita. Pertanto, in caso di applicazione di tale giurisprudenza polacca, il termine di prescrizione del credito del professionista corrispondente al capitale prestato al consumatore in esecuzione di un contratto dichiarato nullo a causa della presenza di clausole abusive inizierebbe a decorrere il giorno in cui tale capitale è stato messo a disposizione di tale consumatore. 69 Orbene, si deve ricordare, a tale riguardo, che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, il sistema di tutela del consumatore previsto dalla direttiva 93/13 non si applica se il consumatore vi si oppone. Pertanto, quest’ultimo, dopo essere stato avvisato dal giudice nazionale, può non far valere il carattere abusivo e non vincolante di una clausola, dando così un consenso libero e informato alla clausola in questione, evitando, in tal modo, l’annullamento del contratto [sentenze del 16 marzo 2023, M.B. e a. (Effetti dell’annullamento di un contratto), C‑6/22 , EU:C:2023:216 , punto 38 , nonché dell’11 dicembre 2025, Kuszycka, C‑767/24 , EU:C:2025:962 , punto 53 ]. 70 Di conseguenza, fintantoché il consumatore non abbia espresso la sua volontà di far dichiarare invalido tale contratto, è escluso che il professionista disponga di un credito di restituzione, cosicché il termine di prescrizione applicabile a quest’ultimo non può iniziare a decorrere prima dell’espressione di una siffatta volontà. 71 In secondo luogo, per tale ragione, occorre escludere che la data dell’iscrizione nel registro delle clausole illecite di clausole corrispondenti a quelle contenute in un contratto concluso tra un professionista e un consumatore possa essere considerata quale dies a quo del termine di prescrizione del credito di restituzione vantato dal professionista. Infatti, una siffatta iscrizione non dà luogo a una invalidazione del contratto, in quanto la dichiarazione di nullità di quest’ultimo deve provenire dal giudice nazionale che deve tenere conto della volontà del consumatore a tale proposito. 72 In terzo luogo, per contro, l’esercizio del diritto del professionista di chiedere la restituzione del capitale prestato, maggiorato, se del caso, di interessi di mora, ai sensi della giurisprudenza ricordata ai punti da 61 a 64 della presente sentenza, non risulta praticamente impossibile o eccessivamente difficile qualora il termine di prescrizione applicabile a quest’ultimo inizi a decorrere dalla data in cui il consumatore ha contestato per la prima volta presso detto professionista il carattere vincolante del contratto concluso da tali parti. 73 Peraltro, una tale soluzione elimina il rischio, evocato dal giudice del rinvio facendo riferimento alla sentenza del 14 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Termine di prescrizione delle azioni di restituzione) ( C‑28/22 , EU:C:2023:992 , punti 70 e 72 ), che il professionista possa rimanere inattivo in attesa della scadenza del termine di prescrizione del credito del consumatore senza rischiare che il proprio credito si prescriva. 74 Inoltre, occorre rilevare che l’interpretazione del diritto nazionale privilegiata dal giudice del rinvio è corroborata dal principio della certezza del diritto, al quale fa altresì riferimento tale giudice, che, secondo una giurisprudenza costante, mira a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici (sentenza del 16 ottobre 2019, Agrárminiszter, C‑490/18 , EU:C:2019:863 , punto 35 e giurisprudenza citata). 75 A tale riguardo, occorre rilevare che il fatto di considerare, quale dies a quo del termine di prescrizione del credito del professionista, la data in cui il consumatore ha contestato, per la prima volta, il carattere vincolante del contratto concluso da tali parti garantisce la prevedibilità richiesta da tale principio, dal momento che, a partire da tale data, il professionista è informato della volontà del consumatore di avvalersi dell’asserita invalidità del contratto e può quindi ragionevolmente prevedere le conseguenze che possono derivarne. 76 Peraltro, occorre rilevare che, nell’ipotesi, evocata dalla [OSCURATO:PERSONA], in cui, nonostante la contestazione rivolta al professionista, il consumatore decidesse, successivamente, di dare il proprio consenso alle clausole abusive contenute nel contratto di cui si tratta, evitando così che quest’ultimo sia dichiarato invalido, nessuna delle parti del contratto disporrebbe di un credito di restituzione e il professionista manterrebbe i benefici che trae dalla presenza di clausole abusive in tale contratto. Pertanto, la questione di un’eventuale prescrizione del credito di tale professionista non si pone, cosicché il principio della certezza del diritto non osta a che il termine di prescrizione del credito del professionista inizi a decorrere dalla data di tale contestazione. 77 In considerazione dei motivi che precedono, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47 della Carta nonché dei principi di effettività, di equivalenza, di proporzionalità e della certezza del diritto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a un’interpretazione giurisprudenziale della normativa nazionale secondo cui il termine di prescrizione del credito di un professionista nei confronti di un consumatore a titolo della restituzione delle prestazioni indebite eseguite in adempimento di un contratto dichiarato invalido a causa delle clausole abusive in esso contenute inizia a decorrere dalla data in cui il consumatore ha contestato per la prima volta, presso il professionista, il carattere vincolante di tali clausole e del contratto che le contiene. Sulle spese 78 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dei principi di effettività, di equivalenza, di proporzionalità e della certezza del diritto, devono essere interpretati nel senso che: non ostano a un’interpretazione giurisprudenziale della normativa nazionale secondo cui il termine di prescrizione del credito di un professionista nei confronti di un consumatore a titolo della restituzione delle prestazioni indebite eseguite in adempimento di un contratto dichiarato invalido a causa delle clausole abusive in esso contenute inizia a decorrere dalla data in cui il consumatore ha contestato per la prima volta, presso il professionista, il carattere vincolante di tali clausole e del contratto che le contiene. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco. ( i ) I nomi delle presenti cause sono nomi fittizi. Non corrispondono ai nomi reali di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris