CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 ottobre 1974
Cassazione n. 16340/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente 5 ENTE-m apf sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sei:44e le conclusioni del PG ip ks cefut. k.Q. -CLA-[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 20 aprile 2021 il Tribunale di Taranto - in sede esecutiva - ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In motivazione si rappresenta che : a) gli episodi giudicati nelle due sentenze irrevocabili sono rappresentati da plurime condotte di cessione di sostanze stupefacenti avvenute tra il 14 gennaio e il 22 aprile del 2004 in Taranto e Massafra; b) pur trattandosi di condotte omogenee e realizzate in un ristretto arco temporale, si evidenzia che la loro reiterazione, in alcuni casi con modalità realizzative diverse, è indicativa non già di una deliberazione unitaria quanto di una mera tendenza alla ripetizione dell'illecito. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Il ricorrente rileva che il giudice della esecuzione ha del tutto omesso di considerare che quattro dei cinque episodi delittuosi erano stati già ritenuti commessi in attuazione del medesimo disegno criminoso, in una delle due decisioni divenute definitive. La richiesta riguardava, pertanto, un quinto episodio di cessione (autonomamente giudicato), commesso peraltro a distanza di sei giorni dall'ultimo fatto delittuoso già divenuto reato-satellite. La decisione avrebbe dovuto tener conto di quanto stabilito in cognizione, posto che l'ultimo episodio non appare difforme da quelli già ritenuti espressivi del medesimo disegno criminoso, data la stretta contiguità temporale. 3. Il ricorso è fondato. 3.1 Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso. Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862) . Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato. 3.2 La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è - per natura - indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita. Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati. Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa. Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838).3.3 Tali principi sono stati di recente ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. 3.4 Nel caso in esame l'analisi delle modalità realizzative delle singole violazioni è effettivamente carente e, soprattutto, non ricomprende in modo espresso il 'confronto' con l'esistenza di una decisione definitiva (emessa in cognizione) che ha già ritenuto sussistente il vincolo ideativo tra quattro delle cinque violazioni. Va ribadito, sul tema, l'orientamento espresso - tra le altre - da Sez. I n. 54106 del 24.3.2017, rv 271903 secondo cui il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di nnedesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento. 3.5 Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, come da dispositivo. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto. Così deciso il raprile 20