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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 34572/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 emessa all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Vercelli.

Il ricorrente deduce, in termini del tutto generici, vizi di motivazione sostenendo che, in assenza di elementi idonei a giustificare un giudizio di responsabilità, l'imputato avrebbe dovuto essere prosciolto ex art. 129 cod. proc. pen Rilevato che l'unico motivo di ricorso non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione, sicché il ricorso è aspecifico e, perciò, inammissibile (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282949).

Ritenuto che all'inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 7 ottobre 2025 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 emessa all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Vercelli. Il ricorrente deduce, in termini del tutto generici, vizi di motivazione sostenendo che, in assenza di elementi idonei a giustificare un giudizio di responsabilità, l'imputato avrebbe dovuto essere prosciolto ex art. 129 cod. proc. pen Rilevato che l'unico motivo di ricorso non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione, sicché il ricorso è aspecifico e, perciò, inammissibile (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Rv. 282949). Ritenuto che all'inammissibilità consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 ottobre 2025 Il C
Sentenza Cassazione n. 34572/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris