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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2022

Cassazione n. 01704/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversb la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i primi due motivi dedotti dalla ricorrente sono affetti da genericità in merito all'accertamento del reato di peculato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla appropriazione delle somme per fini personali, senza beneficio per i due familiari affidati alla sua tutela (vedi p. 8 della sentenza impugnata); ritenuto che anche il terzo motivo sul diniego dell'attenuante dell'art. 323 bis c.p. è ugualmente generico perché non si confronta con le argomentazioni espresse nella motivazione della sentenza in merito alla entità delle somme distratte; ritenuto che anche il quarto motivo relativo al reato di cui all'art. 483 c.p. appare reiterativo di una versione dei fatti alternativa già respinta dalla Corte di merito con motivazione coerente alle risultanze probatorie e documentali in atti; ritenuto che le censure dedotte con l'ultimo motivo in tema di trattamento sanzionatorio sono anch'esse reiterative di valutazioni riduttive della gravità dei fatti, basate su apodittiche affermazioni che sollecitano una rivalutazione di merito non ammessa in sede di legittimità; ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati e ribaditi nella memoria difensiva del 9/11/2022 che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 19/12/2022 [OSCURATO:PERSONA].liere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversb la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i primi due motivi dedotti dalla ricorrente sono affetti da genericità in merito all'accertamento del reato di peculato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla appropriazione delle somme per fini personali, senza beneficio per i due familiari affidati alla sua tutela (vedi p. 8 della sentenza impugnata); ritenuto che anche il terzo motivo sul diniego dell'attenuante dell'art. 323 bis c.p. è ugualmente generico perché non si confronta con le argomentazioni espresse nella motivazione della sentenza in merito alla entità delle somme distratte; ritenuto che anche il quarto motivo relativo al reato di cui all'art. 483 c.p. appare reiterativo di una versione dei fatti alternativa già respinta dalla Corte di merito con motivazione coerente alle risultanze probatorie e documentali in atti; ritenuto che le censure dedotte con l'ultimo motivo in tema di trattamento sanzionatorio sono anch'esse reiterative di valutazioni riduttive della gravità dei fatti, basate su apodittiche affermazioni che sollecitano una rivalutazione di merito non ammessa in sede di legittimità; ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati e ribaditi nella memoria difensiva del 9/11/2022 che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 19/12/2022 [OSCURATO:PERSONA].liere este
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