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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 luglio 2025

Cassazione n. 05439/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità Deposiia in Cancelleria [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro, a seguito di riesame formulato nell'interesse [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di terzo interessato, ha annullato l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro del 10/07/2025 applicativa della misura cautelare del sequestro preventivo funzionale alla confisca per difetto di motivazione sul periculum in mora e ha disposto la restituzione di quanto appreso nei confronti dell'avente diritto [OSCURATO:PERSONA], figlia dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]. 2.

2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, direzione distrettuale antimafia, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

In particolare il ricorrente rappresenta la assoluta consistenza del quadro indiziario inerente la posizione di [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], al quale sono contestati capi di imputazione provvisoria per reato associativo ed altri reati, evidenziando che il GIP, nel disporre la misura cautelare reale, dopo aver descritto il suddetto quadro indiziario, ha motivato espressamente in via autonoma e ha richiamato la richiesta cautelare formulata dal pubblico ministero di emissione del sequestro preventivo, sicché l'ordinanza genetica annullata ha fatto propria per relationem la motivazione e le argomentazioni contenute nella suddetta richiesta, sia in ordine ai profitti conseguiti dalla commercializzazione della sostanza stupefacente per cui applicabile la confisca, sia in ordine al periculum in mora, richiamando la possibilità che gli indagati possano alienare fittiziamente i beni nelle loro disponibilità per scongiurare i rischi di misure ablative.

Deve inoltre considerarsi che [OSCURATO:PERSONA] aveva proceduto alla intestazione di beni a familiari e a persone di fiducia.

Pertanto, erroneamente il giudice del riesame ha ritenuto che l'ordinanza impugnata forse carente di motivazione in ordine al profilo del periculum in mora, avendo il GIP fatto proprie le argomentazioni del Pubblico Ministero anche sotto tale profilo. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore della ricorrente ha depositato plurime memorie difensive con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando la mancanza grafica di motivazione nell'ordinanza applicativa in ordine al periculum in mora, precipuamente trattandosi di beni intestati a terzi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1.Le Sezioni Unite hanno, infatti, condivisibilmente affermato la legittimità della motivazione per relationem, a condizione che essa: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento ad quem; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento, sia conosciuto o comunque ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame (Sez.

U, 21/06/2000, Primavera).

1.2. Si premette che il Tribunale del riesame aveva rilevato l'assenza grafica di motivazione in punto di periculum in mora e ritenuto che, in assenza di un rinvio espresso da parte del GIP, nessuna integrazione fosse ammissibile, conformandosi al principio per il quale in tema di impugnazioni cautelari reali, non è consentito al tribunale del riesame formulare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di "periculum in mora" nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3038 del 2024, Emme, Rv. 285747 - 01). 1.3.Nel caso in disamina, si osserva che nell'ordinanza applicativa della misura cautelare reale, il Gip, dopo aver esaurito l'esame del profilo indiziario, ha dedicato al tema della necessità del vincolo specifiche argomentazioni, richiamando espressamente le considerazioni formulate nella richiesta del PM.

Il GIP, nell'ordinanza applicativa, in particolare, ha evidenziato, rinviando sul punto alla dettagliata analisi contenuta nella richiesta cautelare reale, le condotte di interposizione fittizia di beni mobili ed immobili, finalizzate proprio ad evitare interventi ablatori da parte dell'autorità giudiziaria, di per sé significative del periculum in mora, così indicando le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.

Trattasi di motivazione che eventualmente il giudice del riesame avrebbe potuto legittimamente integrare ma che certamente non è inesistente, onde erroneamente il giudice a quo ha ritenuto l'impossibilità di procedere a un intervento integrativo.

Ne deriva la necessità di un pronunciamento rescindente, dovendo il giudice del controllo riesaminare il profilo inerente alla ravvisabilità o meno del perículum in mora.

2. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità Deposiia in Cancelleria [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro, a seguito di riesame formulato nell'interesse [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di terzo interessato, ha annullato l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro del 10/07/2025 applicativa della misura cautelare del sequestro preventivo funzionale alla confisca per difetto di motivazione sul periculum in mora e ha disposto la restituzione di quanto appreso nei confronti dell'avente diritto [OSCURATO:PERSONA], figlia dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]. 2. 2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, direzione distrettuale antimafia, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare il ricorrente rappresenta la assoluta consistenza del quadro indiziario inerente la posizione di [OSCURATO:PERSONA], padre di [OSCURATO:PERSONA], al quale sono contestati capi di imputazione provvisoria per reato associativo ed altri reati, evidenziando che il GIP, nel disporre la misura cautelare reale, dopo aver descritto il suddetto quadro indiziario, ha motivato espressamente in via autonoma e ha richiamato la richiesta cautelare formulata dal pubblico ministero di emissione del sequestro preventivo, sicché l'ordinanza genetica annullata ha fatto propria per relationem la motivazione e le argomentazioni contenute nella suddetta richiesta, sia in ordine ai profitti conseguiti dalla commercializzazione della sostanza stupefacente per cui applicabile la confisca, sia in ordine al periculum in mora, richiamando la possibilità che gli indagati possano alienare fittiziamente i beni nelle loro disponibilità per scongiurare i rischi di misure ablative. Deve inoltre considerarsi che [OSCURATO:PERSONA] aveva proceduto alla intestazione di beni a familiari e a persone di fiducia. Pertanto, erroneamente il giudice del riesame ha ritenuto che l'ordinanza impugnata forse carente di motivazione in ordine al profilo del periculum in mora, avendo il GIP fatto proprie le argomentazioni del Pubblico Ministero anche sotto tale profilo. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore della ricorrente ha depositato plurime memorie difensive con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando la mancanza grafica di motivazione nell'ordinanza applicativa in ordine al periculum in mora, precipuamente trattandosi di beni intestati a terzi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1.Le Sezioni Unite hanno, infatti, condivisibilmente affermato la legittimità della motivazione per relationem, a condizione che essa: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento ad quem; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento, sia conosciuto o comunque ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame (Sez. U, 21/06/2000, Primavera). 1.2. Si premette che il Tribunale del riesame aveva rilevato l'assenza grafica di motivazione in punto di periculum in mora e ritenuto che, in assenza di un rinvio espresso da parte del GIP, nessuna integrazione fosse ammissibile, conformandosi al principio per il quale in tema di impugnazioni cautelari reali, non è consentito al tribunale del riesame formulare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di "periculum in mora" nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3038 del 2024, Emme, Rv. 285747 - 01). 1.3.Nel caso in disamina, si osserva che nell'ordinanza applicativa della misura cautelare reale, il Gip, dopo aver esaurito l'esame del profilo indiziario, ha dedicato al tema della necessità del vincolo specifiche argomentazioni, richiamando espressamente le considerazioni formulate nella richiesta del PM. Il GIP, nell'ordinanza applicativa, in particolare, ha evidenziato, rinviando sul punto alla dettagliata analisi contenuta nella richiesta cautelare reale, le condotte di interposizione fittizia di beni mobili ed immobili, finalizzate proprio ad evitare interventi ablatori da parte dell'autorità giudiziaria, di per sé significative del periculum in mora, così indicando le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. Trattasi di motivazione che eventualmente il giudice del riesame avrebbe potuto legittimamente integrare ma che certamente non è inesistente, onde erroneamente il giudice a quo ha ritenuto l'impossibilità di procedere a un intervento integrativo. Ne deriva la necessità di un pronunciamento rescindente, dovendo il giudice del controllo riesaminare il profilo inerente alla ravvisabilità o meno del perículum in mora. 2. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. PQM Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324,
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