CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 14659/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa in data 9 aprile 2025 dalla Cortedi Appello di Palermo con cui è stata confermata la decisione di condanna - emessa in primogrado – alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda (per il reato di cuiall’art.4 legge n.110 del 1975, commesso in data 6 giugno 2018.Con unico motivo si deduce l’omesso rilievo della estinzione del reato per prescrizioneche sarebbe maturata prima della decisione impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.Ed invero trattandosi di reato commesso durante la vigenza della legge n.103 del 2017va computata la causa di sospensione che era stata introdotta con detto interventolegislativo, come ribadito dalla Sezioni Unite di questa Corte : la disciplina della sospensionedel corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa,ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effettiretroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134,poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistemadalla legge n. 134 del 2021. (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175 - 01).Ciò posto al momento di emissione della decisione impugnata il reato non eraprescritto, posto che dovendosi applicare la previsione normativa di cui sopra, i termini diprescrizione erano sospesi sino alla data del 11.9.2025.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]