CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36181/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna, a seguito della sentenza di annullamento con rinvio della Sezione Prima di codesta Corte, ha rigettato il reclamo avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] del 16 giugno 2022 inerente alla sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune per dieci giorni inflitta dal Consiglio di disciplina in data 4 febbraio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per avere ceduto, senza preventiva autorizzazione, ad altro detenuto un manoscritto sul quale erano riportate alcune preghiere; - che il motivo di ricorso del detenuto è inammissibile, laddove appare diretto a denunciare vizi di motivazione diversi dalla sua carenza o mera apparenza, in quanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 69, comma 6, lett. a), e 35-bis, comma 4-bis, ord. pen., il ricorso per cassazione in materia di sanzioni disciplinari è consentito solo per violazione di legge; - che il motivo di ricorso è nel resto manifestamente infondato, in quanto nel provvedimento impugnato è presente adeguata motivazione sulla misura della sanzione, la quale non si fonda esclusivamente sul dato formale della avvenuta violazione, ma trova giustificazione nella concreta offensività desunta sia dalla natura del bene ceduto sia dalla finalità della lesione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci