CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2021
Cassazione n. 27716/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di PATTI del 24/06/2021: ato avviso alle parti;«7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 24 giugno 2021 il Tribunale di Patti, quale giudice dell'esecuzione, dichiarava la propria incompetenza, sull'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ordinando, ex art. 665 cod. proc. pen., la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Messina ritenuta competente. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione — nelle forme di legge — [OSCURATO:PERSONA], denunciando erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. 3. Il ricorso, trattato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., è inammissibile perché rivolto avverso un provvedimento non impugnabile ex art. 591, comma 1, lett b), cod. proc. pen., quale la declinatora di competenza, contestabile soltanto mediante proposizione di conflitto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inamnnissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]