CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13197/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 954/2024 depositatail 01/03/2024.Numero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2025dal [OSCURATO:PERSONA] Frasca.Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleStanislao [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come segue: Preliminarmentemodifica le conclusioni rispetto a quelle riportate nella requisitoriadepositata nel senso di rinunciare alla richiesta di integrazione delcontraddittorio nei confronti delle parti contumaci del giudizio di appello,avendo successivamente riscontrato che non sussiste alcun vizionell'integrazione del contraddittorio stesso. Nel merito si riporta allarequisitoria depositata, insistendo nella richiesta di dichiarazione diinammissibilità ed in subordine di rigetto del ricorso. .1. Con ordinanza emessa il 15 ottobre 2021 nel procedimento ex art.702-bis c.p.c. introdotto nel 2020 da [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidella F.lli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di Ivan e [OSCURATO:PERSONA] leva e dell’Ebbrezza di NoèS.r.l., il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda del [OSCURATO:PERSONA] ai sensidell’art. 2901 c.c. e dichiarava inefficace nei suoi confronti l’atto a firmeautenticate in data 25 ottobre 2007 in Napoli per notaio [OSCURATO:PERSONA]. 25469, col quale la detta S.a.s. aveva ceduto alla detta S.r.l.l’azienda corrente in Napoli al [OSCURATO:PERSONA] 9, avente ad oggetto l’attivitàdi somministrazione al pubblico di alimenti e bevande su licenza delComune di Napoli. L’ordinanza veniva emessa nei confronti dei soci dellaS.a.S., Danila, Luca e [OSCURATO:PERSONA], cui, dopo l’emersione dell’avvenutacancellazione dal Registro delle Imprese della società, il ricorso era statonotificato.1.1. Il Tribunale di Napoli riteneva provato che l’atto di disposizionefosse lesivo delle ragioni di credito dedotte dal ricorrente, derivanti da unasentenza dello stesso Tribunale, Sezione Lavoro, del 26 ottobre 2020, inNumero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026quanto posto in essere dalla società cedente con la consapevolezza delpregiudizio arrecato al Mallamaci e nella consapevolezza da parte dellasocietà cessionaria di tale pregiudizio, desunta dai vincoli di parentela fra isoci e gli amministratori delle due compagini sociali.2. Avverso l’ordinanza la società L’Ebbrezza di Noè proponeva appellolamentando l’omessa pronuncia da parte del primo giudice in ordineall’eccezione di prescrizione dell’azione revocatoria e nel giudizio di appellosi costituiva il [OSCURATO:PERSONA] resistendo all’appello, mentre rimanevanocontumaci Danila, Luca e [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 954 del 2024 la Corte di Appello di Napoli rigettaval’appello con gravame delle spese.2.1. Per quanto ancora interessa, la corte partenopea, dopo avereritenuto fondato l’appello quanto alla deduzione dell’omessa pronunciasull’eccezione di prescrizione, ha proceduto ad esaminare l’eccezione edha così motivato: In proposito si deve rammentare che, ai sensi dell’art. 2903 c.c.,l’azione revocatoria ordinaria è assoggettata ad una prescrizionequinquennale, che decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicitàai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valeree l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (cfr. exmultis, Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 4049 del 09/02/2023). Nellaspecie, secondo quanto emerge dalla lettura del ricorso di primo grado,l’atto, oggetto dell’azione revocatoria, rogato dal [OSCURATO:PERSONA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA], veniva pubblicato il 14.11.2007. Deve, pertanto,ritenersi che il dies a quo della prescrizione vada fatto risalire al14.11.2007, data di pubblicazione, del titolo negoziale impugnato, daparte del Notaio rogante. § 6. Ciò premesso occorre, ancora in diritto,rammentare che “Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in sensostretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano oin quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazioneNumero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrispondeall'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte deltitolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva odestintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazionedi volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamentogiudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integraun'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essererilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmenteacquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanzadi parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltantoad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non hafondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di unaeccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual èl'interruzione della prescrizione. Ne consegue che il rilievo d'ufficio delleeccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestivaallegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fattirisultino documentati "ex actis"” (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. 1,Ordinanza n. 9810 del 13/04/2023). § 7. In applicazione del principiodinanzi richiamato, l’eccezione di prescrizione, sollevata nel giudizio diprimo grado dall’odierna appellante, deve considerarsi infondata. Invero,come emerge dalla lettura della sentenza n. 481/2016, ritualmenteprodotta in primo grado dal ricorrente, con la quale il Tribunale di Napoliaccoglieva la domanda di revocatoria, avente ad oggetto il medesimo attodi disposizione, proposta da [OSCURATO:PERSONA], altra creditrice della [OSCURATO:SOCIETA]., il [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato intervento volontario in quelprocedimento, mediante comparsa depositata il 22.11.2011. Occorre, aquesto punto, stabilire se siffatto intervento abbia avuto o meno efficaciainterruttiva della prescrizione. A tale quesito può fornirsi rispostaaffermativa. In proposito, merita rimarcare che, come ritenuto dalla S.C.,“Ai fini della qualificazione dell'intervento volontario del terzo comeNumero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026intervento meramente adesivo, inidoneo ad interrompere la prescrizione aisensi dell'art. 2943 cod. civ., il giudice di merito deve procedere allavalutazione del complessivo contenuto dell'atto di intervento, sì da poteraccertare che l'interveniente abbia effettivamente inteso far valere undiritto altrui e non già un diritto proprio” (cfr. Cass. Civ. Sez. L, Sentenzan. 15799 del 14/12/2001). Alla stregua di tale principio deve, allora,ritenersi che competa a questa Corte, quale Giudice investito delladomanda di revocatoria proposta dal [OSCURATO:PERSONA], valutare l’efficaciainterruttiva della comparsa di intervento depositata dallo stesso Mallamacein data 22.11.2011, nel primo giudizio introdotto dalla Lombardo, nonpotendosi ritenere vincolante la valutazione, in termini di interventomeramente adesivo, operata dal Giudice che ha emesso la sopra indicatasentenza n. 481/2016. In particolare, ad avviso del Collegio, non sonocondivisibili i rilievi, operati nella suddetta sentenza ed invocati a confortodelle proprie ragioni dell’appellante, secondo cui l’intervento spiegato dalMallamace doveva ritenersi meramente adesivo all’azione della Lombardo,essendosi l’odierno appellato limitato a chiedere l’accoglimento delladomanda dell’attrice. Al riguardo, la Corte osserva che, esaminando nelcomplesso la comparsa di intervento prodotta dal [OSCURATO:PERSONA] nel giudizion. 19356/11 R.G. del Tribunale di Napoli, emerge chiaramente comequesti, costituendosi, aveva, in maniera inequivoca, dedotto di vantare,nei confronti della F.lli [OSCURATO:PERSONA], un credito nascente dalla sentenza n.2578/2010 del Giudice del Lavoro di Napoli e che l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA],con cui la F.lli [OSCURATO:PERSONA] aveva alienato l’azienda di cui era titolare allasocietà l’[OSCURATO:SOCIETA], doveva ritenersi lesivo delle sue ragioni, al paridella stessa cancellazione della società F.lli [OSCURATO:PERSONA] da Registro delleImprese. Sul punto, invero, il [OSCURATO:PERSONA] si doleva della condottaplatealmente distrattiva posta in essere dalla debitrice, stigmatizzando ilfatto che tanto la cancellazione della società F.lli [OSCURATO:PERSONA] dal Registro delleImprese, quanto l’atto di disposizione erano stati posti in essere duranteNumero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026la pendenza del giudizio che esso istante aveva instaurato, dinanzi alGiudice del lavoro del Tribunale di Napoli, per fare accertare il suo creditonascente dal rapporto di lavoro intrattenuto con l’alienante.Nell’argomentare circa la sussistenza, nella specie, dei presupposti per ladeclaratoria di inefficacia dell’atto di disposizione, l’intervenientededuceva, altresì, che i soci della F.lli [OSCURATO:PERSONA] erano ben consapevoli, almomento della stipula del negozio di cessione dell’azienda, del giudizio daesso istante promosso dinanzi al Giudice del lavoro e che di tanto eraconsapevole anche [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante dellacessionaria. In gran parte della comparsa di intervento, quindi, ilMallamace faceva chiaro riferimento al credito di cui esso era titolare neiconfronti della F.lli [OSCURATO:PERSONA], a dimostrazione di un intervento rivolto atutelare e far valere le ragioni dell’interventore e non ad operare una meraadesione a quelle della Lombardo. Alle pagine 4 e 5 della comparsa,inoltre, l’odierno appellato manifestava la sua volontà di intervenire nelprocesso, al fine di fare proprie le conclusioni spiegate dalla Lombardo e diottenere una sentenza che dichiarasse inefficace l’atto di disposizione. Adonta dell’equivocità, stigmatizzata dal Tribunale di Napoli nella sentenza n.481/2016, della formulazione adoperata dal difensore del [OSCURATO:PERSONA], cheeffettivamente non aveva cura di precisare che la pronuncia richiestadoveva essere emessa anche in favore del suo assistito, il tenorecomplessivo della comparsa di intervento induce a ritenere che il soggettodestinatario dell’atto, che, per quanto rileva ai fini in esame, si indentificanell’odierna appellante, fosse stato pienamente edotto delle ragionivantate dall’interventore. Ne segue che dovendosi, alla comparsa diintervento del 22.11.2011, riconoscere efficacia interruttiva, da tale datala prescrizione abbia iniziato a decorrere ex novo, con spostamento delsuo termine finale al 22.11.2016. § 8. Va, a questo punto, osservato che,come dedotto in questo grado di giudizio dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA],questi aveva nuovamente interrotto il decorso della prescrizione,Numero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026n. 481/2016 del Tribunale di Napoli, che, come già ricordato, non avevaesteso, a beneficio dello stesso, la declaratoria di inefficacia dell’atto perNotaio [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Invero, sul punto, si deve rilevareche, come documentato dall’appellato nel presente grado di giudizio, ilMallamace proponeva appello avverso la sentenza n. 481/2016, con attonotificato, per quanto rileva ai fini in esame, all’[OSCURATO:SOCIETA]., indata 18/07/2016. Costituendosi in questo grado di giudizio, infatti, ilMallamace, nel resistere all’eccezione di prescrizione reiteratadall’appellante, documentava l’avvenuta proposizione dell’atto di appello,avverso la sentenza n. 481/2016, depositando copia dello stesso. Inparticolare, dall’esame di tale documento, allegato al n. 3 della produzionedi parte del [OSCURATO:PERSONA], si ricava che questi, con il patrocinio del suodifensore dell’epoca, avv. [OSCURATO:PERSONA], notificava atto diimpugnazione della sentenza n. 481/2016, all’[OSCURATO:SOCIETA]., amezzo di raccomandata n. 76714547261-3, ritualmente recapitata alportiere dello stabile ove era ubicata la sede legale della citata società, indata 18/07/2016. Con siffatto atto, il [OSCURATO:PERSONA], impugnando la sentenza,manifestava nuovamente all’odierna appellante la sua inequivoca volontàdi ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto per Notaio BattistaOnorato del 25.10.2007, dal momento che censurava la sentenza n.481/2016 per avere il Giudice qualificato il suo intervento comemeramente adesivo e per non avere esteso, nei suoi confronti, ladeclaratoria di inefficacia dell’atto. Né, in contrario, è dirimente rilevareche, come è pacifico in atti, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dopo avere notificato l’appello,abbia poi omesso di iscrivere a ruolo il procedimento di impugnazione, dalmomento che, ai fini del prodursi degli effetti sostanziali (i.e.: interruttividel decorso della prescrizione) dell’atto di citazione in appello, rilevaunicamente la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], mediante la rituale notificadell’impugnazione, abbia esternato, alla società l’Ebbrezza di Noè, la suaNumero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026volontà di ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto di disposizione del[OSCURATO:DATA_NASCITA]. A conforto di quanto appena osservato milita, invero, ilprincipio, affermato dalla Cassazione in relazione alla fattispecie analogadella domanda giudiziale dichiarata inammissibile, secondo cui “Ladomanda nuova introdotta con l'atto d'appello, pur se inammissibile, haeffetti interruttivi della prescrizione poiché presuppone, in ogni caso, unapronuncia giudiziale suscettibile di passaggio in giudicato formale e,dunque, una difesa attiva della controparte, che resta compiutamenteedotta della volontà dell'attore di esercitare il diritto di credito” (cfr. Sez.U, Sentenza n. 1516 del 27/01/2016). Ed ancora, soccorre il principio,ricavabile dalla giurisprudenza formatasi in tema di prescrizione deltermine della domanda di usucapione, che, al pari di quanto accade perl’azione revocatoria, può essere interrotto proponendo nei confronti delpossessore stesso ed esclusivamente di esso una domanda giudizialeintesa ad ottenere il recupero del bene, secondo cui debbono includersi nelnovero degli atti interruttivi “civili” e non “naturali” anche domandegiudiziali irritualmente esperite (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 27989del 2023). Allo stesso modo, rileva, per la sostanziale analogia con lafattispecie in esame, il principio a mente del quale “L'atto di citazione -anche se invalido come domanda giudiziale e, dunque, inidoneo aprodurre effetti processuali - può tuttavia valere come atto di costituzionein mora ed avere, perciò, efficacia interruttiva della prescrizione qualora,per il suo specifico contenuto e per i risultati a cui è rivolto, possa essereconsiderato come richiesta scritta di adempimento rivolta dal creditore aldebitore” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 124 del 08/01/2020). Nelmedesimo senso, con specifico riferimento all’azione revocatoria, la S.C.ha, ancora in epoca recente, affermato che “.. un atto processuale come ladomanda giudiziale contenuta nella citazione, anche se invalido e, dunque,inidoneo a produrre effetti processuali, può tuttavia valere come atto dicostituzione in mora e avere, perciò, efficacia interruttiva dellaNumero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026prescrizione qualora, per il suo specifico contenuto ovvero per i risultaticui è rivolto, possa essere considerato come richiesta di adempimentorivolta dal creditore al debitore” e che tale principio debba valere anchequando “si tratti di azione, quella revocatoria, che necessita diesperimento giudiziale”. Infatti, “ .., seppure si tratta dell'esercizio di undiritto potestativo, la cui prescrizione come tale può essere interrotta solodalla domanda giudiziale (cfr. Cass., 26/07/2012, n. 13302, Cass.,17/03/2017, n. 6974), ciò nondimeno con la citazione seppure nulla peruna ragione in rito (nel caso, per mancanza dell'avviso ex art. 163 n. 7cod. proc. civ.) non incidente sull'espressione processuale della volontà diesercitare quel diritto, l'effetto da ricollegare a quest'ultima non puòvenire meno ..” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26543 del 2022).§ 9. Né, invero, giova all’appellante eccepire l’inutilizzabilità delladocumentazione, costituita dalla copia dell’atto di appello proposto dalMallamace avverso la sentenza n. 481/2016, siccome non prodotta inprimo grado dall’originario ricorrente, ma dal medesimo depositata per laprima volta solo nel presente grado di giudizio. Ed invero, sul punto,occorre rilevare che, nella specie, il procedimento di appello è regolatodall’art. 702-quater c.p.c., ratione temporis vigente, secondo il qualepossono essere ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quandoil collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione. Orbene, la copiadell’atto di appello notificato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per conto del [OSCURATO:PERSONA],alla società l’Ebbrezza di Noè, deve ritenersi indispensabile, in quanto,ammettendo l’utilizzabilità di tale prova, si giunge a ritenere chel’originario ricorrente abbia validamente interrotto il decorso dellaprescrizione. Infatti, al 18.7.2016, data cui risale la citata notifica, iltermine quinquennale, che, come visto, aveva ripreso a decorrere dal22.11.2011, non era ancora spirato. Ne segue che, essendone statovalidamente interrotto il decorso, con conseguente proroga della relativascadenza al 18.7.2021, la notifica del ricorso introduttivo del giudizio diNumero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026primo grado, avvenuta in data 23.7.2020, possa considerarsi tempestiva.La prova nuova, costituita, nella specie, dalla copia dell’atto di appellonotificato dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.481/2016, è, quindi, da qualificarsi come indispensabile, ai fini di cuiall’art. 702 quater c.p.c., dal momento che, solo ammettendonel’utilizzabilità, è possibile confermare la pronuncia di primo grado, cheaveva completamente omesso di pronunciare sull’eccezione di prescrizione(cfr. sul concetto di prova nuova indispensabile, da ritenere riferibileanche alla norma dettata dall’art. 702 quater c.p.c., Sez. U, Sentenza n.10790 del 04/05/2017). § 10. Deve, altresì, ritenersi improduttivo dieffetti il disconoscimento, della conformità della copia all’originale, che ildifensore dell’appellante operava, ai sensi dell’art. 2712 c.c., in relazioneal citato atto di appello a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nelle note di trattazionescritta depositate in data 14.3.2022, costituenti il primo scritto difensivonel quale lo stesso poteva utilmente contraddire rispetto alla nuovaproduzione documentale del [OSCURATO:PERSONA]. In proposito giova premettereche, per consolidata giurisprudenza, “il disconoscimento della conformitàdi una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effettidel disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perchémentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esitopositivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo nonimpedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anchel'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento,se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendereposizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola ilgiudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egliapprezzarne l'efficacia rappresentativa” (cfr. Cass. Civ. Sez. 5 - ,Ordinanza n. 12737 del 23/05/2018). Nel caso di specie, ildisconoscimento della conformità all’originale, operato dall’appellante, siNumero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026rivela assolutamente generico, non essendo stato addotto alcun elementoche possa indurre a dubitare della conformità della copia dell’atto diappello, depositata dal [OSCURATO:PERSONA], al relativo originale. Né, per altroverso, giova all’appellante opinare che il documento di cui si stadiscorrendo sia privo di qualsiasi attestazione di conformità. Infatti, alriguardo, merita osservare che il potere di autenticare la conformità dellacopia di un atto all’originale è stato previsto, dal D.L. 83/2015, convertitoin legge n. 132/2015, mediante l’introduzione dell’art. 16 decies del D.L.n. 179/2012, convertito in L. 221/2012, ratione temporis applicabile allacontroversia in esame, nel caso in cui “Il difensore” ed altri soggetti delprocesso “depositano con modalità telematiche la copia informatica, ancheper immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento delgiudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copiaconforme”. Il potere di autenticare le copie estratte dai documenti cartaceiopera, quindi, solo quando si tratti di atti di parte o di provvedimenti delgiudice, mentre non viene in rilievo quando, come nella specie, si tratti didocumenti depositati a fini probatori, che possono essere comunquedepositati senza attestazione di conformità, soggiacendo, la relativaefficacia probatoria, agli ordinari principi in tema di disconoscimento dellaconformità delle copie agli originali. Ne segue che del tutto inconferente siriveli il riferimento, operato dall’appellante, alla mancanza di attestazionedella conformità all’originale, della copia dell’atto di appello che la difesadel [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto in giudizio al fine di provare la tempestivainterruzione della prescrizione. .3. Avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]Ebbrezza diNoè ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA] e di Danila, Luca e [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati non hannoresistito.Numero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026La trattazione è stata fissata nell’odierna pubblica udienza, in vistadella quale il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte e partericorrente memoria.4. Nell’imminenza della pubblica udienza il Presidente del Collegio hasostituito il Relatore designato a causa di suo impedimento per ragioni disalute.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, si rileva che, a differenza di quanto il P.G. avevarilevato nelle sue conclusioni scritte, risulta – come del resto ha rilevato lostesso P.G. in udienza - prova della notifica del ricorso a tutte le partiintimate.2. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,“violazione e falsa applicazione di norma di diritto in particolare dell’art.2909 c.c.”, per avere la sentenza impugnata riconosciuto alla comparsa diintervento del 22.11.2011, depositata dal Mallamaci nel giudizio introdottodalla Lombardo, efficacia interruttiva della prescrizione e per avere,quindi, ritenuto che da quella data la prescrizione abbia iniziato adecorrere ex novo, con spostamento del suo termine finale al 22.11.2016.Sostiene parte ricorrente che l’art. 2909 c.c. dispone che"L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato ha efficaciadi giudicato tra le parti, i loro eredi o aventi causa." e che pertanto, inragione dell’efficacia di giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n.481/2016 la detta comparsa del [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dovuta ritenerequale mero atto di intervento ad adiuvandum perché così statuito in quellapronuncia, non avendo, del resto, il [OSCURATO:PERSONA] iscritto a ruolo l'atto diappello avverso detta sentenza.Secondo parte ricorrente la sentenza impugnata avrebbe stravolto eviolato il suindicato principio della “cosa giudicata” attribuendo ex novoalla comparsa del [OSCURATO:PERSONA] un valore diverso rispetto a quello accertatocon la sentenza e divenuto “cosa giudicata”. La Corte territoriale – siNumero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026sostiene - non avrebbe potuto entrare nel merito dell’efficacia diquell’atto all’interno di quel giudizio ma doveva semplicemente prenderesuccessiva impugnativa da parte del [OSCURATO:PERSONA] per avere quest’ultimorinunciato ad iscrivere a ruolo l’atto di appello notificato .Parte ricorrente evoca, quindi, la distinzione tra la funzione negativa opreclusiva e quella positiva o conformativa del giudicato anteriormenteformatosi, rileva – citando un autorevole opinione - che la dottrinaritiene da tempo che la prima tenda ad escludere «non solo una decisionecontraria alla precedente», divenuta inoppugnabile, ma «semplicementeuna nuova decisione su ciò che fu già giudicato»…ogni qual volta il nuovoe successivo giudizio abbia per oggetto il medesimo diritto, il cuiaccertamento risulti ormai "coperto" dall'autorità di quel giudicato ,mentre la seconda funzione, invece, opererebbe piuttosto laddove nelnuovo giudizio sia azionato un diverso diritto, purché dipendente da quellosul cui accertamento il giudicato anteriore ebbe a formarsi. .Richiamando altra opinione dottrinale, la ricorrente conclude che Diconseguenza, se si prescinde da tali ipotesi, sarebbe l'effetto negativo opreclusivo a prevalere, imponendo al nuovo giudice il dovere dipronunziare non già una sentenza di merito che sia di contenuto conformeal giudicato, bensì una sentenza meramente processuale, che dichiari ildifetto di un presupposto processuale, impeditivo tout court di una nuovacognizione di merito .Sottolinea, in fine, che nel caso di specie il giudicato formato diinammissibilità della domanda ha determinato, in ogni caso, che nessuneffetto sospensivo poteva produrre l’atto di intervento proposto dalMallamace. .3. Il motivo non è fondato, ma la motivazione della sentenzaimpugnata dev’essere corretta ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384c.p.c. in base a quanto emerge dalle stesse allegazioni di parte ricorrente,Numero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026in quanto la conclusione cui è pervenuta la corte territoriale circal’esercizio nel giudizio in cui il Mallamaci spiegò l’intervento dell’azione aisensi dell’art. 2901 c.c. dev’essere giustificata sulla base diun’argomentazione diversa da quella che Essa ha enunciato.Prima di esporne i termini, è opportuno riprodurre le ampie conclusioniscritte del P.G. sul primo motivo, perché anche le argomentazioni svolte inesse, come emergerà, debbono essere considerate al finedell’enunciazione delle ragioni della disponenda correzione dellamotivazione, in quanto anch’esse non sono condivisibili nel filo conduttoreche ha portato il P.G. a postulare il rigetto del motivo.3.1. Le conclusioni del P.G., per quanto attiene al primo motivo, hannoavuto il seguente tenore: Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza di appellonella parte in cui, riqualificando la comparsa di intervento spiegata nelgiudizio di primo grado conclusosi con la sentenza n. 481/2016 delTribunale di Napoli, vi ha attribuito efficacia interruttiva della prescrizionedell’azione revocatoria ordinaria. Deduce, invero, che sulla qualificazionedell’atto di intervento in quel processo, come intervento adesivo autonomo(di per sé improduttivo dell’effetto interruttivo della prescrizione), eracalato il giudicato in senso formale e sostanziale in quanto l’atto diappello, pur spiegato sul punto da M.M., non era stato successivamenteiscritto a ruolo.2. – Va preliminarmente osservato che la giurisprudenza di questaCorte (cfr. Cass. n. 27528 del 2016 e giurisprudenza citata) hatradizionalmente distinto: a) l’intervento volontario in principale, chericorre quando si faccia valere un diritto relativo all’oggetto del processo odipendente dal titolo in questo già dedotto - nei confronti di tutte le parti;b) l’intervento adesivo autonomo, che ricorre quando il diritto, avente larelazione indicata, venga fatto valere nei confronti di una o di alcunesoltanto delle parti in causa; c) l’intervento adesivo dipendente che ricorreNumero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026quando, in luogo di quella del diritto soggettivo perfetto, si faccia valereuna posizione più attenuata costituita da un proprio interesse a sostenerele ragioni di una o di alcune delle parti, sotto il profilo del danno o delvantaggio riflessi che l’interveniente possa subire in dipendenza dellasoccombenza o della vittoria della parte adiuvata.3. – In via preliminare va ancora osservato che, anche di recente, si èritenuto che, nell’ipotesi di intervento di un terzo creditore nel giudiziopromosso da altro creditore per ottenere la revoca ai sensi dell’art. 2901c.c. del medesimo atto dispositivo patrimoniale pregiudizievole delleragioni creditorie di entrambi (attore ed interventore) compiuto in epocasuccessiva al sorgere dei rispettivi crediti, l’intervento è da reputarsiadesivo autonomo, essendo diverso il credito di cui si chiede tutelarispetto a quello già dedotto dall’attore, che dipende però dal “titolo”originario della controversia, inerendo allo stesso fatto giuridicogeneratore del rapporto dedotto in giudizio (il diritto potestativo di revocaex art. 2901 c.c.), così da palesarsi come rapporto giuridico ad essoconnesso per dipendenza (cfr. Cass. n. 6392 del 2023).Il fatto giuridico costitutivo di entrambi i rapporti è, invero,rappresentato dal medesimo atto di disposizione patrimoniale che originail c.d. eventus damni e che, quindi, viene a concretizzare la diminuzione digaranzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.) in capo allo stesso debitorerispetto a tutte le ragioni creditorie verso le quali costui è esposto e nei cuiconfronti (oltre che nei confronti del medesimo terzo acquirente) sial’attore che l’interventore chiedono tutela dei rispettivi distinti crediti(petita mediati) in base ad identico petitum immediato (revoca dell’attopregiudizievole ai sensi dell’art. 2901 c.c. (cfr. Cass. n. 5621 del 2017).4. – La Corte di appello, in premessa (cfr. pag. 9 della sentenza), haosservato che “ai fini della qualificazione dell’intervento volontario delterzo come intervento meramente adesivo, inidoneo ad interrompere laprescrizione ai sensi dell’art. 2943 cod. civ., il giudice di merito deveNumero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026procedere alla valutazione del complessivo contenuto dell’atto diintervento, sì da poter accertare che l’interveniente abbia effettivamenteinteso far valere un diritto altrui e non già un diritto proprio” (Cass. n.15799 del 2001). Ciò perché, qui si aggiunge, l’intervento adesivo, inquanto avente solo finalità ad adiuvandum, non è connesso all’esercizio diun diritto proprio, onde la dichiarazione di inefficacia conseguente allasentenza di revoca gioverebbe solo al creditore procedente e non sarebbe,perciò, utile a interrompere la decorrenza del termine della prescrizione diun diritto non azionato, essendo di per sé inidoneo a far valere un dirittoproprio.Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 481/2016,qualificò l’intervento di M.M. come adesivo dipendente stante l’equivocitàdella comparsa che non precisava che la pronuncia richiesta dal creditoreprincipale dovesse essere emessa anche in favore di M.M.Superando queste incertezze (anche terminologiche), la Corte diappello di Napoli, nel diverso giudizio revocatorio autonomamenteintrapreso da M.M., ha qualificato diversamente l’atto di interventoordinaria, poi successivamente esercitata da M.M. Così facendo haevidentemente attribuito alla comparsa di intervento la natura di eserciziodell’azione revocatoria, posto che “L’interruzione del termine diprescrizione quinquennale per l’esercizio dell’azione revocatoria ex art.2901 c.c. deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio dellarelativa domanda giudiziale” (Cass. 17477 del 2025; conf. Cass. 26543 del2022).5. – L’odierna ricorrente non si è doluta della diversa qualificazioneoperata dalla Corte di appello come accertamento in fatto.Ai fini della qualificazione dell’intervento volontario del terzo comeintervento meramente adesivo, il giudice di merito deve procedere allavalutazione del complessivo contenuto dell’atto di intervento, sì da poterNumero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026accertare che l’interveniente abbia effettivamente inteso far valere undiritto altrui e non già un diritto proprio: tale accertamento costituisceun’interpretazione della domanda, tra le varie possibili, del tuttoinsindacabile in tale sede, se non vengono messi adeguatamente indiscussione i parametri legali utilizzati dal giudice (da ultima Cass. n.17693 del 2025, in motiv.). L’interpretazione della domanda deve, invero,essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, ilcontenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta ingiudizio e dallo scopo pratico perseguito dall’istante con il ricorsoall’autorità giudiziaria. I parametri legali per scrutinare la volontà dellaparte deducente, pertanto, non possono essere che quelli ermeneutici dicui agli artt. 1362 c.c. ss., di cui nel ricorso non è fatta alcuna menzione.6. – La ricorrente, piuttosto, ha dedotto che la Corte di appello nonavrebbe potuto procedere ad una nuova e diversa qualificazione dellacomparsa perché sulla qualificazione dell’intervento era calato il giudicato(formale e sostanziale), ciò in ragione del fatto che la sentenza delTribunale di Napoli non era stata utilmente appellata (l’atto diimpugnazione non era stato iscritto a ruolo).L’unica questione all’attenzione di questa Corte è, pertanto, laseguente: poteva la Corte di appello riqualificare il contenuto dellacomparsa di intervento oppure era vincolata alla qualificazione operata dalTribunale di Napoli in forza del giudicato formale e sostanziale calato sullasentenza n. 481/2016?7. – Questa Corte, in coerenza con la lettura costituzionale dell’art.105 c.p.c. assecondata da Corte cost. n. 455 del 1997, autorizza ilgravame dell’interventore adesivo dipendente allorché “l’impugnazione sialimitata alle questioni specificatamente attinenti alla qualificazionedell’intervento” (Cass. SU n. 5992 del 2012). Di conseguenza, in caso dimancata impugnazione sulla qualificazione dell’intervento si forma ilgiudicato.Numero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026È stato, d’altra parte, già “più volte ammesso”, da parte di questaCorte, come “la “qualificazione giuridica” sia suscettibile di passare ingiudicato” (e ciò “che si tratti di qualificazione d’un fatto, d’un negozio,dell’azione o dell’eccezione”), sicché, “quando il giudice di primo gradoabbia qualificato la domanda in un certo modo, e non vi sia stataimpugnazione sul punto, è precluso in sede di legittimità invocare unadiversa qualificazione” (Cass. n. 31330 del 2023).Resta, peraltro, inteso che la “regola secondo cui il giudicato possaformarsi anche sulla qualificazione giuridica non è tuttavia senzaeccezioni”, in particolare, quando la qualificazione giuridica data dalgiudice di merito alla domanda “non ha condizionato l’impostazione e ladefinizione dell’indagine di merito”, nonché “quando si tratti soltanto distabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad unadeterminata fattispecie concreta” (cfr., nuovamente, Cass. n. 31330 del2023, cit.; in senso conforme Cass. n. 34654 del 2023, non massimata).7.1. – Nel caso di specie, l’odierna ricorrente predica l’efficaciavincolante della qualificazione della comparsa di intervento del 22.11.2011in un diverso giudizio in particolare in quello sfociato con la sentenza direvoca dell’atto di cessione, qui impugnata. Omette, però, di considerareche la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicatoformale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito siaemanata (cosiddetto giudicato interno) e non è idonea a produrre glieffetti del giudicato in senso sostanziale, non precludendo così lariproposizione della domanda in altro giudizio (Cass. n. 20636 del 2024; v.in precedenza Cass. n. 10641 del 2019; Cass. n. 20879 del 2019; Cass. n.13603 del 2021). Si è, invero, precisato che: “Le sentenze che si limitanoa statuire sulle sole questioni processuali, non sono suscettibili di passarein cosa giudicata in senso sostanziale, poichè danno luogo soltanto algiudicato formale, il quale si concreta in una preclusione allariproposizione della questione soltanto davanti al giudice dello stessoNumero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026processo, ma non fa stato in un distinto giudizio promosso dalle stesseparti dinanzi ad un giudice diverso.... mentre le decisioni su questioni dimerito, anche di carattere preliminare, spiegano i loro effetti anche al difuori del processo e sono vincolanti in tutti i giudizi futuri, le decisioni suquestioni processuali, invece, sono suscettibili di formazione del giudicatosoltanto nell’ambito dello stesso processo (cosiddetto giudicato interno) enon impediscono la proposizione delle medesime questioni in unsuccessivo giudizio” (Cass. n. 22212 del 2004).La preclusione connessa al principio del “ne bis in idem” esclude,dunque, che possa farsi luogo ad un secondo giudizio solo quando nelprimo si sia giudicato sul medesimo fatto storico-naturalistico, identificatosulla base della coincidenza di tutti gli elementi costitutivi (condotta -nesso causale - evento), che costituisce oggetto della nuovacontestazione. Se il giudicato è solo formale, poiché basato su ragioniprocessuali, è sempre possibile la riproposizione della medesima domandain un successivo giudizio tra le stesse parti (Cass. n. 24371 del 2021;Cass. n. 23130 del 2020).Tale principio, peraltro, è stato applicato in una molteplicità di casiquali, ad esempio, la sentenza del giudice di merito dichiarativa dellainammissibilità della domanda per genericità. In tal caso si è detto chetale pronuncia ha natura meramente processuale e, come tale, non èidonea alla formazione del giudicato sul diritto soggettivo sostanzialededotto in giudizio, mentre il successivo riferimento, in essa contenuto, aldifetto di prova del diritto non ha alcun valore decisorio, in quanto nonpuò parlarsi di prova, sussistente o insussistente, con riguardo ad unapretesa indefinita (Cass. n. 341 del 2015).Sulla base di tale orientamento del tutto condivisibile, la pronuncia diinammissibilità della domanda di divisione per motivi riguardanti i solipresupposti processuali non è idonea alla produzione del giudicato e non èNumero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026impeditiva della riproposizione della domanda in altro giudizio (Cass. n.18490 del 2020, punto 1.2. della motiv.).Proseguendo con la chiave di lettura contiguamente integrativa dellagenerale nomofilachia sopra richiamata, l’irregolare introduzione di unadomanda sanzionata dall’ordinamento con l’invalidità ostativa ad unapronuncia nel merito non è vizio che attiene all’esistenza dei presuppostidi un diritto o di una azione cosicché, in tale ipotesi, la parte interessatapuò denunziare l’omissione in sede di gravame, previa impugnazione delladeclaratoria di inammissibilità o del rigetto in rito, ovvero coltivare ladomanda in separato giudizio, posto che la rinunzia implicita alla pretesaderivante dal mancato esperimento del gravame ha valore meramenteprocessuale e non sostanziale (Cass. n. 20879 del 2019). In ogni caso,una volta riproposta la domanda, non può essere fondatamente opposta lapreclusione del giudicato, non essendo stata adottata alcuna statuizionesul merito della pretesa azionata (Cass. n. 13614 del 2010).7.2. – Nella specie la sentenza del Tribunale di Napoli n. 481/2016 nonrisulta avere alcun contenuto decisorio di merito e tanto ha rilievoassorbente. Essa, infatti, è stata resa con riguardo ad una questione(quella sulla qualificazione dell’intervento) che ha evidentemente naturaprocessuale: di talché trova applicazione il principio per cui la statuizionesu una questione di rito dà luogo al giudicato formale limitatamente alrapporto processuale nel cui ambito è emanata (Cass. SU n. 35110 del2021; Cass. n. 20869 del 2022, punto 2.1. della motiv.). Senza chenemmeno si possa invocare quella dottrina che riconosce efficacia esternaalla sentenza su questione pregiudiziale di merito, non vertendo ilprocesso oggi sub iudice sulla eadem re, e ciò a prescindere da quelladottrina che predica l’irripetibilità dell’oggetto del giudicato sul processo.Sulla qualificazione della comparsa di intervento del 22.11.2011, cheha comportato la mancata pronuncia della sentenza di inefficacia anchenei confronti di M.M., pertanto, non si è formato il giudicato sostanzialeNumero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026impeditivo di una diversa qualificazione da parte di altro giudice al piùlimitato effetto interruttivo della prescrizione.La Corte di appello, di conseguenza, poteva procedere ad una nuovavalutazione per operare, così come ha fatto, una nuova qualificazionedell’intervento. E già si è detto (v., supra, par. 5) che al riguardo non èstata proposta alcuna censura da parte dell’odierna ricorrente. .4. Come preannunciato il primo motivo appare infondato nella suaprospettazione, quanto all’incidenza sul dispositivo della decisioneimpugnata, ma tale infondatezza deve trovare giustificazione in unamotivazione in iure che si deve qui enunciare in via di correzione di quellaenunciata dalla corte territoriale.Tale motivazione e, dunque, la correzione trova fondamento si basasul corretto apprezzamento della narrazione circa lo svolgimento delgiudizio di merito in cui il [OSCURATO:PERSONA] svolse il suo intervento, per come lastessa ricorrente l’ha riferito.Queste le ragioni della correzione.4.1. Invero, parte ricorrente ha svolto il motivo espressamenteaddebitando alla corte territoriale di avere violato l’efficacia di giudicatoformale e sostanziale della sentenza n. 481 del 2016, emessaoriginariamente nel primo grado del giudizio introdotto dalla Lombardo nelquale il Mallamaci spiegò il suo intervento. Il presupposto del motivo è chequella sentenza – non lo si dice espressamente, ma lo si desume in via diimplicazione necessaria - abbia conservato la sua efficacia ed anzi l’abbiaconservata a tale punto da farla assurgere ad efficacia di cosa giudicataformale e sostanziale, quanto all’affermazione dell’essersi l’interventoreMallamaci [si è] limitato a chiedere nell’atto di intervento l’accoglimentodell’azione proposta dalla Lombardo ed a quella conseguente che pertanto l’atto di cessione di azienda va dichiarato inefficace solo neiconfronti della Lombardo .Numero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026Il che dovrebbe postulare che il [OSCURATO:PERSONA] non svolse una domanda aisensi dell’art. 2901 c.c. espressione di un intervento litisconsortileautonomo.4.2. Per la verità, la sentenza qui impugnata non è esplicitanell’affermare che quella sentenza avesse conservato quella efficacia, datoche si limita a riferirne dicendo, come emerge da quanto sopra riportato,che essa non si poteva ritenere vincolante quanto alla valutazione, in termini di intervento meramente adesivo, operata dalGiudice che la emise.Affermazione questa che, tuttavia, rivela implicitamente laconsiderazione, da parte della sentenza della corte partenopea, di unaconservazione – da parte della sentenza n. 481 del 1986 - della suaefficacia quanto alla natura del rapporto processuale originantedall’intervento e, quindi, della stessa conservazione della esistenza dellasentenza stessa.4.3. Anche il P.G., come dimostrano le sue ampie argomentazioni,ragiona della sentenza n. 481 del 2016 come di una sentenza che,riguardo alla sua decisione circa la posizione dell’interveniente Mallamaci,avrebbe conservato la sua efficacia.4.4. Ora, se veramente detta sentenza avesse conservato la suaefficacia e fosse rimasta indiscutibile, cioè fosse passata in cosa giudicataformale, quanto alla posizione del Mallamaci, cioè quanto allaindividuazione della sostanza della domanda da lui proposta con l’atto diintervento, cioè nel senso della formulazione di una domanda con cui ilMallamaci si era limitato a chiedere nell’atto di interventol’accoglimento dell’azione proposta dalla Lombardo , la conseguenzasarebbe necessariamente che l’eventuale errata interpretazione da partedel Tribunale di Napoli della domanda spiegata con l’intervento nonavrebbe potuto essere messa in discussione nel successivo giudizioNumero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026introdotto dal Mallamaci e, dunque, a torti l’avrebbe la corte napoletanal’avrebbe affermata.L’affermazione sopra riportata evidenziava, infatti, certamente acontrario, l’accertamento della mancanza di proposizione da parte delMallamaci di una domanda ai sensi dell’art. 2901 c.c., cioè diretta adottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi riguardi dell’atto dispositivo,giacché non è possibile, dato il chiaro disposto dell’art. 2901 c.c.,ipotizzare che detta domanda potesse reputarsi proposta a prescinderedalla formulazione di un petitum non altrimenti espresso se non nel sensodi una richiesta di declaratoria di inefficacia verso l’interveniente. Èsufficiente osservare che il paradigma dell’art. 2901 c.c. esprime l’azionedi tutela del diritto da ess previsto chiaramente come un’azione di meroaccertamento della ricorrenza delle condizioni giustificative dell’inefficaciadell’atto dispositivo nei riguardi dell’attore e, dunque, nel caso di specienei riguardi del [OSCURATO:PERSONA].4.5. Mette conto di rilevare che l’affermazione della sentenza n. 481del 2016 della mancanza di una domanda postulante l’inefficaciasoggettiva dell’atto dispositivo verso l’interveniente avrebbe dato luogocertamente ad una pronuncia in rito, cioè nel senso di quella mancanza eche la detta pronuncia, per questa natura, certamente non avrebbe avutoil significato di negazione del relativo diritto ex art. 2901 c.c. in capo alMallamace.Ma la conseguenza sarebbe stata che tale diritto si sarebbe potuto ri-esercitare, perché non negato dalla pronuncia. Tuttavia, se naturalmente isuoi fatti costitutivi fossero stati configurabili e fossero stati dimostrati inun nuovo giudizio e non fossero stati dimostrati in esso eventuali fattiestintivi o impeditivi (o modificativi).Ai fini della valutazione del fatto impeditivo della prescrizione sarebberimasto, tuttavia, fermo l’accertamento che la domanda non era stataproposta con l’intervento. Su questo oggetto, sebbene avente natura diNumero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026pronuncia di mero rito, il giudicato formale e sostanziale sul contenutodell’intervento nel senso che non fosse stato propositivo della domanda exart. 2901 c.c. nel momento in cui era stato spiegato, a torto il P.G. evocail valore del giudicato di natura processuale come limitato al rapportoprocessuale su cui è stato reso. Questo giudicato sarebbe di naturaprocessuale, ma proprio per tale funzione, cioè in quanto attestante lamancata proposizione della domanda, impedirebbe di considerarel’intervento come al contrario propositivo della domanda stessa ai finidell’interruzione della prescrizione.4.6. Si deve, invero, in proposito sottolineare che, con riferimento allaquestione dell’efficacia interruttiva e sospensiva del corso dellaprescrizione, che l’Ordinamento ricollega alla proposizione di unadomanda, mentre, se interviene e passa in giudicato formale unadecisione che ravvisa una ragione di rito impeditiva della decisione sulmerito di essa, ma non negante che la domanda sia stata formulata, comesarebbe per il caso di pronuncia attestante la novità di una domanda, e,dunque, la sua proposizione in via di violazione del principio che impediscenel processo la proposizione di una domanda nuova, il passaggio ingiudicato formale della decisione attestante la novità, non si risolve nellanegazione che la domanda sia stata proposta nel momento in cui è stataintrodotta nel processo e, dunque, implicando solo che la domanda nonpossa essere decisa nel merito, accerta comunque che la domanda è stataproposta, ma irritualmente (cioè in modo tale da non poter essere decisa).Da tale irritualità non si può far discendere la conseguenza del venirmeno della sua efficacia determinativa dell’effetto interruttivo istantaneodel corso della prescrizione ex primo e secondo comma dell’art. 2943 c.c.ed anche, fino al momento del formarsi del giudicato formale, del c.d.effetto interruttivo permanente (o sospensivo) ex secondo comma dell’art.2945 c.c.Numero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026Invero, il dato che la domanda è stata proposta e quello successivoconclusivo che non si può decidere sul merito di essa, non toglie che allasua proposizione si debba riconoscere l’effetto interruttivo istantaneo edanche l’effetto interruttivo permanente (o sospensivo) sospensivo fino ache il processo non si chiude con l’affermazione della irritualità dellaproposizione in via di giudicato formale. Il diritto agito è stato infattiesercitato attraverso la domanda ed il suo esercizio è durato fino a chenon sopravviene la chiusura del processo.Quanto al c.d. effetto interruttivo permanente (o sospensivo), delresto, l’art. 2945, terzo comma, c.p.c., ne sancisce il venir meno solo pereffetto di una pronuncia di chiusura del processo per estinzione.4.7. A distinte conclusioni deve pervenirsi, viceversa, allorquando ilgiudice emetta una pronuncia che nega la proposizione stessa di unadeterminata domanda con l’atto introduttivo o con altro atto nel corso delgiudizio: in tal caso il giudicato di rito che così si forma accerta non soloche sula domanda non si deve pronunciare, ma a monte che essa nonrisulta proposta. Il giudicato che si forma su tale pronuncia si risolvenell’accertamento che non vi è stata alcuna domanda e, dunque, che nonvi è stata alcun atto determinativo della interruzione della prescrizione néin via istantanea né, a fortiori, in via permanente fino al giudicato.Tale accertamento, ove la domanda riconosciuta come non propostavenga proposta in altro giudizio, non può certo essere messo indiscussione dal giudice investito di essa, nel senso che questi non puòprocedere ad una nuova valutazione sul se nel processo chiusosi con quelgiudicato la domanda era stata proposta. Appare palese che tanto sirisolverebbe nel disconoscimento dell’efficacia del giudicato proclamantel’assenza della domanda nel primo processo.Se, dunque, la sentenza n. 481 del 2016 fosse passata in cosagiudicata formale, la corte napoletana non avrebbe potuto in alcun modoprocedere all’interpretazione dell’atto di intervento del Mallamaci e inNumero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026dissenso dal giudice di quella sentenza reputare che esso si fossearticolato con una domanda ex art. 2901 c.c.Parte ricorrente avrebbe ragione nel lamentare la violazione della cosagiudicata sebbene formale e a sostenere che l’accertamento della dettasentenza, comportando che il Mallamaci non avesse proposto la domanda,escludeva il verificarsi di un effetto interruttivo della prescrizione in forzadell’intervento.4.8. Tuttavia, in base alle stesse deduzioni della ricorrente, emergeche una simile violazione non vi è stata in alcun modo.Invero, nell’esposizione sommaria del fatto, nel riferire dellosvolgimento del giudizio di primo grado, parte ricorrente a pag. 6 riferiscecircostanze che palesano che, in realtà, la sentenza n. 481 del 2016, nonsolo non passò in cosa giudicata formale, ma venne meno e ciò anchequanto alla statuizione sull’assenza di domanda del Mallamaci.Tali circostanze sono le seguenti.La ricorrente riferisce: a) di avere essa stessa assoggettato lasentenza n. 481 del 2016 del Tribunale di Napoli ad appello e che la Cortedi Appello di Napoli, con sentenza n. 3290 del 13 luglio 2017 la annullòper violazione della regola del litisconsorzio necessario, perché non eranostati convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci accomandatari dellac.p.c.; b) che il Mallamaci non sarebbe stato parte del giudizio di appello;c) che, una volta riassunto il giudizio dalla Lombardo innanzi al primogiudice, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 10559 del 2019 avrebbedichiarato l’inefficacia nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dell’attoper [OSCURATO:PERSONA] repertorio n. 25469 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ma nonanche nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] in quanto la domanda fudichiarata inammissibile perché proposta tardivamente a seguito dellariassunzione del giudizio .Numero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026Alla successiva pag. 7 parte ricorrente, nel riferire le difese svolte nelpresente giudizio in primo grado, ribadisce il decisum della detta sentenza.Ebbene, sulla base di tali circostanze, relative allo svolgimento delgiudizio nel quale venne pronunciata la sentenza n. 481 del 2016, risultapalese che essa, in realtà, venne caducata dalla Corte di Appello di Napolicon la sua sentenza n. 3290 del 13 luglio 2017, posto che essa rimise leparti davanti al primo giudice.4.9. Né può ritenersi – si badi - che la caducazione abbia riguardo lasentenza n. 481 del 2016 solo per quanto afferiva all’originario rapportoprocessuale, cioè a quello introdotto dalla domanda della Lombardo, e nonanche al rapporto processuale relativo all’atto di intervento spiegato dalMallamaci. È sufficiente osservare che L'interventore adesivo dipendente è portatore di un proprio interesseche, pur non legittimandolo a proporre in via autonoma una sua pretesa,lo abilita a porsi accanto alla parte adiuvata, intervenendo nel giudizioche, nonostante l'ampliamento dei partecipanti, rimane unico in quantoinvariato resta l'oggetto della controversia; l'intervento "ad adiuvandum"determina, pertanto, un'ipotesi di causa inscindibile, con conseguenteapplicazione dell'art. 331 c.p.c., atteso che se è consentito ad un soggettodi intervenire per sostenere le ragioni di una delle parti in causa, restandounico ed indivisibile il giudizio, si deve necessariamente configurare unlitisconsorzio processuale nei successivi giudizi di impugnazione, poiché leragioni che consentono e giustificano la presenza di parti accessorie non siesauriscono in un grado di giudizio, persistendo l'interessedell'interventore adesivo ad influire con una propria difesa sull'esito dellalite (Cass. n. 6357 del 2022).La sentenza della corte partenopea determinò, dunque, la riformadella sentenza n. 481 del 2016 nella sua interezza, perché l’appello dellasocietà qui ricorrente determinò la devoluzione del giudizio anche quantoal rapporto processuale introdotto dall’intervento del [OSCURATO:PERSONA]. AlmenoNumero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026questo è dato reputare in base a ciò che riferisce la ricorrente ed inmancanza di allegazioni evidenziatrici in senso contrario.4.10. Il fatto, poi, che il [OSCURATO:PERSONA] – come emerge dalla sentenza quiimpugnata – aveva appellato a sua volta la sentenza n. 481 del 2016 enon iscritto, però, a ruolo il suo appello, non toglie che la riforma dellasentenza determinata dall’appello della qui ricorrente ai sensi dell’art. 354c.p.c. travolse anche la statuizione che quanto alla posizione delMallamace aveva affermato positivamente che egli aveva chiestol’accoglimento della domanda proposta dalla Lombardo e non avevachiesto la declaratoria di inefficacia dell’atto revocando a suo favore.La ragione è che il vizio che la corte di appello riconobbe quantoall’integrità del contraddittorio sulla domanda originaria della Lombardo,automaticamente assunse rilievo anche con riferimento all’intervento delMallamace, in quanto vizio inerente alla integrità del contraddittorio. Laparte della sentenza statuente su detto intervento risultava, infatti, partecomunque dipendente ai sensi del primo comma dell’art. 336 c.p.c. dallaparte della sentenza decidente sulla domanda della Lombarda, giacché,dovendo farsi luogo, per effetto della rimessione al primo giudice, allaintegrazione del contraddittorio sulla domanda della Lombardo, ildispiegamento dell’intervento e, dunque, l’introduzione del rapportoprocessuale determinato da esso nonché la relativa decisione comunquerisultavano incise dalla carenza dell’integrità del contraddittorio sulladomanda originaria in quanto incidente sulla regolarità del processo abinitio e dunque anche quanto al momento dell’intervento. In buonasostanza la mancanza di integrità del contraddittorio affliggeva anche lostesso intervento.Le medesime considerazioni sarebbero valse, del resto, qualoral’intervento del [OSCURATO:PERSONA] fosse stato considerato dal primo giudice comepropositivo di domanda ex art. 2901 c.c.Numero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026Né il generico assunto che il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe “partecipato” algiudizio di appello, non avendo iscritto a ruolo il suo appello, al di làdell’ambiguità della deduzione, che non si sa se significa anche che non sicostituì per essere stato destinatario dell’appello della Lombardo (riguardoal quale la sua posizione era riconducibile all’art. 331 c.p.c.) oppure chenon venne nemmeno evocato da detto appello, potrebbe implicare che lariforma della sentenza n. 481 del 2016, ancorché disposta senzagarantirgli il contraddittorio, non avrebbe travolto pure la statuizionerelativa al contenuto del suo intervento. Proprio la riconducibilità della suaposizione alla figura di cui all’art. 331 c.p.c. implicava che la sentenza dequa cadesse in toto.Né l’assenza di specificazioni del ricorso può consentire di ipotizzare unerrore della sentenza di appello nel non caducare la senenza di primogrado nella sua interezza.5. Dalle considerazioni svolte emerge allora che la prospettazione delmotivo circa l’esistenza nella sentenza impugnata di una violazione di ungiudicato formatosi sulla sentenza n. 481 del 2016 è priva di fondamento,in quanto quella sentenza non passò mai in giudicato, essendo venutameno con la riforma in appello ai sensi dell’art. 354 c.p.c. ed anzi essendovenuta meno qualsiasi sua efficacia.La corte partenopea nella sentenza impugnata, nel sostenere che atorto quella sentenza avesse affermato che la domanda del [OSCURATO:PERSONA] erastata proposta solo per aderire a quella della Lombardo e non anche perottenere la declaratoria di inefficacia a favore del [OSCURATO:PERSONA] non hadunque potuto contraddire in alcun modo il giudicato formatosi su quellasentenza, semplicemente perché esso non si è mai verificato e non è maisussistito per essere venuta meno quella sentenza.La corte napoletana, nell’esaminare - dopo avere censurato l’omessapronuncia su di essa del primo giudice - l’eccezione di prescrizione dedottadalla qui ricorrente, eccezione basata sul non avere il [OSCURATO:PERSONA] propostoNumero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026la domanda ex art. 2901 c.c. e, dunque, un valido atto di interruzione delcorso della prescrizione, nel dissentire dalla affermazione della sentenza n.481 del 2016 circa il tenore della domanda del [OSCURATO:PERSONA] sulla base dellaconsiderazione della comparsa di intervento, ha in effetti considerato dettasentenza oggettivamente solo come una decisione intervenuta nel primoprocesso priva di efficacia ed ormai avente solo un valore per così dire“storico” nello svolgimento di quel processo.Nel ricostruire la domanda spiegata con l’intervento non ha, dunque,in alcun modo potuto violare un giudicato nascente da detta sentenza eben poteva, come ha fatto, procedere all’interpretazione dell’atto diintervento dissentendo da essa.6. Nelle ultime due righe illustrative del motivo parte ricorrente ad ungiudicato di inammissibilità della domanda che avrebbe determinato in ogni caso, che nessun effetto poteva produrre l’atto di interventoproposto dal [OSCURATO:PERSONA] .La deduzione – stante la scarsa chiarezza – non sembra doversiricollegare a quanto affermato in precedenza nell’illustrazione, là dove sidice che il [OSCURATO:PERSONA], pur avendo notificato l’atto di appello contro lasentenza n. 481 del 2016, non lo iscrisse a ruolo. E peraltro si è già dettosopra che tale comportamento non potè determinare la formazione delgiudicato su detta sentenza quanto al rapporto processuale determinatodall’intervento.La scarsa chiarezza della deduzione impedisce, poi, di intenderla comeevocativa di una censura della sentenza impugnata per non avereconsiderato la circostanza che, una volta avvenuta la riassunzione dinanzial Tribunale di Napoli dopo la rimessione ex art. 354 c.p.c. disposta dallaCorte di Appello di Napoli, lo stesso Tribunale avrebbe dichiaratoinammissibile l’intervento del [OSCURATO:PERSONA], il che avrebbe determinato laconseguenza di non poterlo ritenere idoneo ad interrompere laprescrizione.Numero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026Tuttavia, anche se – valorizzando, in ipotesi, i contenuti soprarichiamati dell’esposizione del fatto ed anche quanto si afferma a pag. 14,righi 2 e ss. sempre nell’esposizione del fatto a proposito del contenutodell’atto di appello in questo giudizio circa la deduzione che era statodichiarato inammissibile l’intervento dalla sentenza n. 10559 del 2019(erroneamente indicata come pronunciata dalla Corte di Appello di Napolianziché dal Tribunale di Napoli), perché proposto oltre il termineutile - si intendesse il suddetto argomento finale come relativo a dettavicenda, dovrebbe rilevarsi che la censura risulterebbe del tutto aspecificaquanto alla dimostrazione che l’intervento del [OSCURATO:PERSONA] non aveva potutospiegare effetto interruttivo.La citata sentenza non risulta, infatti, localizzata come prodotta inquesto giudizio di legittimità, il che non consente di apprezzare lagiustificazione e, dunque, il significato della declaratoria di inammissibilitàdell’intervento.Anzi, si deve rilevare che la ripetuta affermazione che l’inammissibilitàsarebbe stata decisa per tardiva proposizione della domanda (ex art. 2901c.c.), affermazione fatta a pag. 6 e ripetuta nella pagina 14, risulterebbedel tutto inidonea a giustificare la dedotta prescrizione per la ragione chefino al passaggio in giudicato della declaratoria di inammissibilitàdell’intervento (momento peraltro ignoto) e sempre ammessa la suaidoneità ad interrompere la prescrizione per come supposta dalla sentenzaimpugnata attraverso l’esame della comparsa di risposta, sarebbeperdurata come conseguenza del c.d. effetto interruttivo permanente osospensivo.Né, qualora – come potrebbe suggerire quanto esposto alla pag. 7 – sifosse inteso sostenere che solo in sede di riassunzione del giudizio ilMallamace chiese la declaratoria di inefficacia dell’atto nei suoi confrontiintroducendo una domanda in tale senso che prima non c’era e chedunque questa sarebbe stata la ragione della inammissibilità, risultaNumero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026possibile verificare tale assunto stante, come s’è detto, la mancatalocalizzazione della sentenza n.10559 del 2019.7. Dunque, di fronte all’assunto della sentenza impugnata che haricostruito – senza, come s’è detto, alcun vincolo della venuta menosentenza n. 481 del 2016 – il tenore della domanda del [OSCURATO:PERSONA] nelsenso che si fosse dovuta intendere come domanda ai sensi dell’art. 2901c.c. anche a suo favore, risulta in questa sede impossibile apprezzare ilsenso della declaratoria di inammissibilità come relativo ad una domandadi tal genere introdotta dal [OSCURATO:PERSONA] solo a seguito della riassunzione delprocesso dopo la riforma della sentenza n. 481 del 2016 e la rimessione alprimo giudice.In questa situazione e non avendo parte ricorrente posto questa Cortenella condizione di poter apprezzare e verificare il senso e le ragioni delladedotta pronuncia di inammissibilità, risulta impossibile ritenere che talepronuncia abbia determinato un giudicato formale di accertamento dellamancata proposizione originaria di una domanda ex art. 2901 c.c. daparte del [OSCURATO:PERSONA], anche perché ad essa si sarebbe dovutaaccompagnare una statuizione sulla ipotetica domanda originaria propostacon l’intervento, riguardo alla quale nulla parte ricorrente neppure hadedotto.Va detto anzi che nella situazione così per come fatta constare ed inmancanza di una critica all’esegesi della domanda proposta conl’intervento fatta dalla sentenza impugnata, questa Corte deve rilevareche alla pronuncia di inammissibilità di chiusura del processosull’intervento deve necessariamente assegnarsi, in mancanza di elementicontrari, il valore di evidenziare comunque la permanenza dell’effettointerruttivo determinato dall’intervento (inteso come ha fatto la sentenzaimpugnata) fino al momento in cui su di essa si formò giudicato formale e,dunque, la sospensione della prescrizione. Con la conseguenza che ildecorso di un nuovo termine dopo quel momento palesemente nonNumero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026potrebbe che essere stato interrotto efficacemente dall’introduzione dellanuova azione con il ricorso ex art. 702-bis oggetto di questo giudizioavvenuto nel maggio del 2020.8. Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi del n. 3 dell’art. 360c.p.c., “violazione e falsa applicazione di norma di diritto, in particolaredell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 702 bis quater c.p.c.. per aver ritenutoammissibile la produzione in grado di appello dell’ulteriore atto interruttivodella prescrizione, consistente nell'atto di impugnazione della sentenza n.481/2016, notificato dal [OSCURATO:PERSONA] all’[OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo diraccomandata n. 76714547261-3, ritualmente recapitata al portiere dellostabile ove era ubicata la sede legale della citata società, in data18/07/2016, nonostante il divieto ex art. 345 c.p.c., oppure, in viaalternativa, per falsa applicazione del principio generale dell’ordinamentocirca il divieto dei nova in appello”.Il motivo resta assorbito dall’esito del primo motivo e dall’approdo cuiil suo scrutinio è pervenuto ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c.Invero, se, come si è detto, la sentenza n. 481 del 2016 vennecaducata ai sensi dell’art. 354 c.p.c. e se è vero che il corso dellaprescrizione interrotto con l’atto di intervento allo stato deve considerarsitale fino al passaggio in cosa giudicata della sentenza n. 10559 del 2019,non ha senso interrogarsi sulla problematica sollevata con il motivo circala ritualità della produzione dell’atto di appello contro la sentenza n. 481del 2016 quale atto a torto predicato – come evidenziato dal PubblicoMinistero nelle sue conclusioni - dalla sentenza impugnata comeinterruttivo della prescrizione. Fosse stata o meno quella produzionerituale, ai fini della dimostrazione che l’eccezione di prescrizione erainfondata essa si sarebbe dovuta e si deve reputare irrilevante, dato che èrisultato che il corso della prescrizione era sospeso e non aveva bisogno diessere interrotto dall’atto di impugnazione della sentenza n. 480 del 2016.Numero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/20269. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. “violazionee falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell’art. 91 c.p.c. peraver ritenuto soccombente la parte appellante con conseguente condannaalle spese nonostante il gravame sia stato rigettato in ragione di undocumento prodotto solo successivamente”.Il motivo resta assorbito a sua volta dall’assorbimento del secondomotivo ed anzi, a ben vedere, si risolveva in un “non motivo”, dato cheauspica solo l’effetto della caducazione della statuizione sulle spese qualeconseguenza dell’accoglimento del secondo motivo, postulando, dunque,una conseguenza prevista ex lege dal primo comma dell’art. 336 c.p.c.quale effetto della riforma della sentenza.10. Conclusivamente il primo motivo va rigettato con correzione dellamotivazione nei sensi indicati. Il secondo motivo resta assorbito. Il terzo èinammissibile.11. Non è luogo a provvedere sulle spese.12. Va altresì dato atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte rigetta il primo motivo, previa correzione della motivazione aisensi dell’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c. Dichiara assorbito il secondomotivo ed inammissibile il terzo.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte dei ricorrenti soccombenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 21846/2024Numero sezionale 4737/2025Numero di raccolta generale 13197/2026Data pubblicazione 07/05/2026Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 dicembre 2026.[OSCURATO:PERSONA]. ed Est.