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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 febbraio 2024

Cassazione n. 09589/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27857/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. -intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di B ologna n . 585/2019 depositata il 18/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza n. 585/2019 del 18 febbraio 2019, con cui la Corte d’Appello di Bologna dichiarava risolti due contratti di leasing di distributori automatici per grave inadempimento delll’utilizzatore [OSCURATO:PERSONA] e rigettava tutte le altre domande, sia di [OSCURATO:PERSONA] sia di [OSCURATO:SOCIETA]., in tal modo parzialmente riformando la sentenza n. 2509/2015 dell’11 agosto 2015 con cui il Tribunale di Bologna, ritenuto l’inadempimento dell’utilizzatore Bacci, non solo aveva pronunciato la risoluzione dei contratti, ma lo aveva anche condannato al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA] dei canoni scaduti e d egli interessi di mora dalle scadenze sino alla data della domanda giudiziale, nonché degli ulteriori canoni a scadere ed al prezzo di opzione, oltre gli interessi legali. [OSCURATO:PERSONA] resta intimato.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia “vizio ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti, oltre che per nullità della sentenza”.

Lamenta che la corte territoriale, con motivazione nulla perché affetta da errori di impostazione e per aver erroneamente ritenuto la necessità che nel caso di specie [OSCURATO:SOCIETA] dovesse proporre appello incidentale, ha omesso di condannare la controparte [OSCURATO:PERSONA] sia alla restituzione dei beni concessi in godimento, sia al pagamento delle somme contrattualmente dovute.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “vizio ex art.360, comma 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti, oltre che per nullità della sentenza; vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; vizio ex art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”.

Lamenta che erroneamente, e senza considerare il contenuto e le clausole dei contratti stipulati inter partes , la corte territoriale ha escluso di poter pronunciare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] condanna pecuniaria conseguente alla risoluzione dei contratti di leasing.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “vizio ex art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. per indeterminatezza, illogicità manifesta contraddittorietà della motivazione”.

Lamenta che la corte territoriale non ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dei beni concessi in godimento, per il rilevo -errato- dell’omessa proposizione di appello incidentale da parte di essa [OSCURATO:SOCIETA].

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in materia di determinazione del regime delle spese”.

Lamenta che erroneamente la corte territoriale ha compensato integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

5. I motivi possono essere scrutinati congiuntamente in quanto attengono tutti alle medesime due questioni, in relazione alle quali la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] critica l’impugnata sentenza, e cioè: a) la mancata pronuncia di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dei beni di proprietà di essa società di leasing ; b) la mancata condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle somme contrattualmente dovute.

5.1. Il primo ed il secondo motivosono infondati.

Procedendo per ordine logico delle questioni, va infatti rilevato in primo luogo che l’impugnata sentenza non può dirsi affetta da nullità, secondo i principi e nei termini delineati dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., Sez.

Un., 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054).

Orbene, nel caso di specie la sentenza impugnata motiva espressamente, e senza alcuna contraddizione, sulle due questioni che stanno a cuore alla odierna ricorrente e sono sottese a tutti i motivi di impugnazione dedotti.

In particolare, infatti, la corte territoriale , che tra l’altro fa anche riferimento a “mutamenti delle conclusioni esposti solo in questo grado”, riforma la sentenza di primo grado per la espressa considerazione che [OSCURATO:SOCIETA] non ha specificatamente dedotto e provato “la composizione della cifra globale che richiese” e quindi l’ammontare di quanto pretende le sarebbe dovuto (“tanto più che diverse sono le voci che compongono il dovuto (canoni scaduti, a scadere -da attualizzare-, interessi di mora, prezzo di opzione ecc.)”: così p. 5della sentenza impugnata).

5.2. Va inoltre rilevato che il primo ed il secondo motivo non sono correttamente dedotti né ai sensi del n. 3 né ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. Né ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., posto che per costante orientamento di questa Corte il vizio deve essere dedotto prospettando la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. e non, invece, contrapponendo una propria interpretazione dei fatti di causa rispetto a quella assunta dal giudice di merito (“L'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 cod. civ. e ss., o di motivazione inadeguata, ovverossia non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione.

Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa”: Cass., 09/08/2018, n. 20694; Cass., 06/12/2016, n. 24958; Cass., 10554/2010).

Né sotto il profilo del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., posto che le già citate sentenze n. 8053 e 8054 del 2014 delle Sezioni Unite hanno precisato che l’omesso esame deve riguardare un fatto storico di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e non anche mere difese o istanze istruttorie.

Si è poi precisato che, se l’omesso esame è dedotto in relazione ad un documento, “il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento” (Cass., 17/02/2022, n. 5271; Cass., 29/12/2020, n. 29820).

I motivi proposti fanno invece generico riferimento alla possibile deduzione della somma dovuta dalle condizioni contrattuali, nonché alla omessa considerazione dei documenti e dei titoli contrattuali, senza tuttavia ritrascrivere tali documenti e senza riportarli nel loro contenuto.

5.3. Infondata è anche l’ulteriore doglianza della società ricorrente secondo cui la corte di merito avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dato che in appello [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe unicamente doluto della nullità della domanda di [OSCURATO:SOCIETA] per non avere quest’ultima specificato i titoli delle sue pretese.

Va premesso che consolidato orientamento di questa Corte afferma che il vizio di ultrapetizione o extrapetizione, di cui all’art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi ) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (Cass. n. 9002 del 2018; Cass. n. 8048 del 2019); in particolare, il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda soltanto l’ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. n. 1616 del 2021).

Orbene, nel caso di specie non è configurabile alcun vizio di ultrapetizione avendo la c orte territoriale proceduto alla valutazione degli elementi documentali e processuali( valutazione che è pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni espresse in proposito dai contendenti: v. sul punto Cass.n. 16608 del 2021) e deciso in relazione al terzo motivo di appello di [OSCURATO:PERSONA], che, oltre a far riferimento alla pretesa creditoria di [OSCURATO:SOCIETA]. come “indeterminabile quanto ai titoli sottesi”, anche prospettava come “non risultasse specificato il calcolo sotteso alla pretesa creditoria” (v. p. 3 sentenza impugnata).

5.4. Parimenti infondata è l’ulteriore critica, secondo cui la corte d’appello avrebbe dovuto confermare la sentenza del tribunale, che aveva emesso una condanna affatto generica, ma determinabile con mere operazioni aritmetiche, in quanto sollecita a questa Corte un riesame del fatto e della prova precluso in sede di legittimità(v. tra le tante, quanto al riesame del merito, Cass., Sez.

Un., 25/10/2013, n. 24148 e, quanto alla revisione dell’apprezzamento delle prove, Cass., del 24/05/2006, n. 12362; conf.

Cass., 23/05/2014, n. 11511; Cass., 13/06/2014, n. 13485).

6. Il terzo motivo, che critica l’impugnata sentenza per aver denegato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione a [OSCURATO:SOCIETA] dei beni a lui concessi in godimento, è invece fondato.

La corte territoriale ha motivato il diniego di condanna del Bacci alla restituzione dei beni, rilevando che [OSCURATO:SOCIETA].

“pur reiterando nelle conclusioni la domanda di restituzione dei beni non l’ha fatta oggetto di appello incidentale … anzi espressamente affermando che non ve ne fosse bisogno.

La conclusione è errata (cfr. specificamente Cass., 20690/2018), e pertanto neppure la restituzione dei beni potrà esserle accordata” (così p. 6 sentenza impugnata).

Orbene, a fondamento della decisione la corte territoriale ha richiamato il precedente costituito da Cass., 09/08/2018, n. 20690, secondo cui “In tema di impugnazioni, anche il vizio di omessa pronuncia su una domanda della parte vincitrice in relazione ad altre domande deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello incidentale, con il quale si segnali l'errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a fondamento del motivo possa esaurirsi nell'evidenziare la mancata adozione in sentenza di una decisione sulla domanda ritualmente proposta; sicché deve reputarsi inammissibile la mera riproposizione in sede di gravame della relativa questione”).

Tuttavia, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare il diverso e contrario principio secondo cui “Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado (Cass., Sez.

Un., 21/03/2019, n. 7940).

Dunque richiamando l’orientamento precedente secondo cui la parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado (cfr. Cass., 10966/2004; Cass., 19606/2004; Cass., 14085/2014).

E questo sulla base della distinzione per cui “In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, comma 2, cod.p roc. c iv . (Cass., Sez.

Un., 12/05/2017, n. 11799; Cass., 19/10/2017, n. 24658).

Nel caso di specie, risulta che in prime cure il Tribunale di Bologna ha pronunciato la risoluzione dei contratti di leasing stipulati tra le parti ed ha accertato che i beni oggetto dei leasing non erano stati restituiti, ma non si è pronunciato sulla domanda di restituzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con la conseguenza che, nonostante la risoluzione, l’utilizzatore [OSCURATO:PERSONA] ancora detiene i beni in questione.

In questo contesto, processuale e sostanziale, la corte bolognese ha errato nel ritenere necessaria la proposizione di appello incidentale ed avrebbe dovuto prendere atto della riproposizione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., della domanda di restituzione dei beni concessi in leasing.

7. In conclusione, mentre il primo ed il secondo motivo devono essere rigettati, il terzo motivo va accolto e la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame, in applicazione dei suindicati principi.

Il quarto motivo resta quindi assorbito.

8. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso ; dichiara assorbito il quarto.

Accoglie il terzo motiv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27857/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. -intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di B ologna n . 585/2019 depositata il 18/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza n. 585/2019 del 18 febbraio 2019, con cui la Corte d’Appello di Bologna dichiarava risolti due contratti di leasing di distributori automatici per grave inadempimento delll’utilizzatore [OSCURATO:PERSONA] e rigettava tutte le altre domande, sia di [OSCURATO:PERSONA] sia di [OSCURATO:SOCIETA]., in tal modo parzialmente riformando la sentenza n. 2509/2015 dell’11 agosto 2015 con cui il Tribunale di Bologna, ritenuto l’inadempimento dell’utilizzatore Bacci, non solo aveva pronunciato la risoluzione dei contratti, ma lo aveva anche condannato al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA] dei canoni scaduti e d egli interessi di mora dalle scadenze sino alla data della domanda giudiziale, nonché degli ulteriori canoni a scadere ed al prezzo di opzione, oltre gli interessi legali. [OSCURATO:PERSONA] resta intimato. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia “vizio ex art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti, oltre che per nullità della sentenza”. Lamenta che la corte territoriale, con motivazione nulla perché affetta da errori di impostazione e per aver erroneamente ritenuto la necessità che nel caso di specie [OSCURATO:SOCIETA] dovesse proporre appello incidentale, ha omesso di condannare la controparte [OSCURATO:PERSONA] sia alla restituzione dei beni concessi in godimento, sia al pagamento delle somme contrattualmente dovute. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “vizio ex art.360, comma 1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti, oltre che per nullità della sentenza; vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; vizio ex art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato”. Lamenta che erroneamente, e senza considerare il contenuto e le clausole dei contratti stipulati inter partes , la corte territoriale ha escluso di poter pronunciare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] condanna pecuniaria conseguente alla risoluzione dei contratti di leasing. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “vizio ex art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. per indeterminatezza, illogicità manifesta contraddittorietà della motivazione”. Lamenta che la corte territoriale non ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dei beni concessi in godimento, per il rilevo -errato- dell’omessa proposizione di appello incidentale da parte di essa [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in materia di determinazione del regime delle spese”. Lamenta che erroneamente la corte territoriale ha compensato integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. 5. I motivi possono essere scrutinati congiuntamente in quanto attengono tutti alle medesime due questioni, in relazione alle quali la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] critica l’impugnata sentenza, e cioè: a) la mancata pronuncia di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dei beni di proprietà di essa società di leasing ; b) la mancata condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle somme contrattualmente dovute. 5.1. Il primo ed il secondo motivosono infondati. Procedendo per ordine logico delle questioni, va infatti rilevato in primo luogo che l’impugnata sentenza non può dirsi affetta da nullità, secondo i principi e nei termini delineati dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054). Orbene, nel caso di specie la sentenza impugnata motiva espressamente, e senza alcuna contraddizione, sulle due questioni che stanno a cuore alla odierna ricorrente e sono sottese a tutti i motivi di impugnazione dedotti. In particolare, infatti, la corte territoriale , che tra l’altro fa anche riferimento a “mutamenti delle conclusioni esposti solo in questo grado”, riforma la sentenza di primo grado per la espressa considerazione che [OSCURATO:SOCIETA] non ha specificatamente dedotto e provato “la composizione della cifra globale che richiese” e quindi l’ammontare di quanto pretende le sarebbe dovuto (“tanto più che diverse sono le voci che compongono il dovuto (canoni scaduti, a scadere -da attualizzare-, interessi di mora, prezzo di opzione ecc.)”: così p. 5della sentenza impugnata). 5.2. Va inoltre rilevato che il primo ed il secondo motivo non sono correttamente dedotti né ai sensi del n. 3 né ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. Né ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., posto che per costante orientamento di questa Corte il vizio deve essere dedotto prospettando la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. e non, invece, contrapponendo una propria interpretazione dei fatti di causa rispetto a quella assunta dal giudice di merito (“L'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 cod. civ. e ss., o di motivazione inadeguata, ovverossia non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa”: Cass., 09/08/2018, n. 20694; Cass., 06/12/2016, n. 24958; Cass., 10554/2010). Né sotto il profilo del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., posto che le già citate sentenze n. 8053 e 8054 del 2014 delle Sezioni Unite hanno precisato che l’omesso esame deve riguardare un fatto storico di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e non anche mere difese o istanze istruttorie. Si è poi precisato che, se l’omesso esame è dedotto in relazione ad un documento, “il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento” (Cass., 17/02/2022, n. 5271; Cass., 29/12/2020, n. 29820). I motivi proposti fanno invece generico riferimento alla possibile deduzione della somma dovuta dalle condizioni contrattuali, nonché alla omessa considerazione dei documenti e dei titoli contrattuali, senza tuttavia ritrascrivere tali documenti e senza riportarli nel loro contenuto. 5.3. Infondata è anche l’ulteriore doglianza della società ricorrente secondo cui la corte di merito avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dato che in appello [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe unicamente doluto della nullità della domanda di [OSCURATO:SOCIETA] per non avere quest’ultima specificato i titoli delle sue pretese. Va premesso che consolidato orientamento di questa Corte afferma che il vizio di ultrapetizione o extrapetizione, di cui all’art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi ) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (Cass. n. 9002 del 2018; Cass. n. 8048 del 2019); in particolare, il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda soltanto l’ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass. n. 1616 del 2021). Orbene, nel caso di specie non è configurabile alcun vizio di ultrapetizione avendo la c orte territoriale proceduto alla valutazione degli elementi documentali e processuali( valutazione che è pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni espresse in proposito dai contendenti: v. sul punto Cass.n. 16608 del 2021) e deciso in relazione al terzo motivo di appello di [OSCURATO:PERSONA], che, oltre a far riferimento alla pretesa creditoria di [OSCURATO:SOCIETA]. come “indeterminabile quanto ai titoli sottesi”, anche prospettava come “non risultasse specificato il calcolo sotteso alla pretesa creditoria” (v. p. 3 sentenza impugnata). 5.4. Parimenti infondata è l’ulteriore critica, secondo cui la corte d’appello avrebbe dovuto confermare la sentenza del tribunale, che aveva emesso una condanna affatto generica, ma determinabile con mere operazioni aritmetiche, in quanto sollecita a questa Corte un riesame del fatto e della prova precluso in sede di legittimità(v. tra le tante, quanto al riesame del merito, Cass., Sez. Un., 25/10/2013, n. 24148 e, quanto alla revisione dell’apprezzamento delle prove, Cass., del 24/05/2006, n. 12362; conf. Cass., 23/05/2014, n. 11511; Cass., 13/06/2014, n. 13485). 6. Il terzo motivo, che critica l’impugnata sentenza per aver denegato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione a [OSCURATO:SOCIETA] dei beni a lui concessi in godimento, è invece fondato. La corte territoriale ha motivato il diniego di condanna del Bacci alla restituzione dei beni, rilevando che [OSCURATO:SOCIETA]. “pur reiterando nelle conclusioni la domanda di restituzione dei beni non l’ha fatta oggetto di appello incidentale … anzi espressamente affermando che non ve ne fosse bisogno. La conclusione è errata (cfr. specificamente Cass., 20690/2018), e pertanto neppure la restituzione dei beni potrà esserle accordata” (così p. 6 sentenza impugnata). Orbene, a fondamento della decisione la corte territoriale ha richiamato il precedente costituito da Cass., 09/08/2018, n. 20690, secondo cui “In tema di impugnazioni, anche il vizio di omessa pronuncia su una domanda della parte vincitrice in relazione ad altre domande deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello incidentale, con il quale si segnali l'errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a fondamento del motivo possa esaurirsi nell'evidenziare la mancata adozione in sentenza di una decisione sulla domanda ritualmente proposta; sicché deve reputarsi inammissibile la mera riproposizione in sede di gravame della relativa questione”). Tuttavia, le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare il diverso e contrario principio secondo cui “Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado (Cass., Sez. Un., 21/03/2019, n. 7940). Dunque richiamando l’orientamento precedente secondo cui la parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado (cfr. Cass., 10966/2004; Cass., 19606/2004; Cass., 14085/2014). E questo sulla base della distinzione per cui “In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, comma 2, cod.p roc. c iv . (Cass., Sez. Un., 12/05/2017, n. 11799; Cass., 19/10/2017, n. 24658). Nel caso di specie, risulta che in prime cure il Tribunale di Bologna ha pronunciato la risoluzione dei contratti di leasing stipulati tra le parti ed ha accertato che i beni oggetto dei leasing non erano stati restituiti, ma non si è pronunciato sulla domanda di restituzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con la conseguenza che, nonostante la risoluzione, l’utilizzatore [OSCURATO:PERSONA] ancora detiene i beni in questione. In questo contesto, processuale e sostanziale, la corte bolognese ha errato nel ritenere necessaria la proposizione di appello incidentale ed avrebbe dovuto prendere atto della riproposizione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., della domanda di restituzione dei beni concessi in leasing. 7. In conclusione, mentre il primo ed il secondo motivo devono essere rigettati, il terzo motivo va accolto e la sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame, in applicazione dei suindicati principi. Il quarto motivo resta quindi assorbito. 8. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso ; dichiara assorbito il quarto. Accoglie il terzo motiv
Sentenza Cassazione n. 09589/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris