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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 45750/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermava quella di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione, in quanto ritenuto responsabile dei delitti, unificati per continuazione, di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 179 del 2011, commessi il 3 agosto 2013 e il 4 agosto 2013.

2. Propone ricorso per cassazione Matteo, tramite il difensore, lamentando vizi della motivazione, sul rilievo che non sono state rappresentate e valutate le prove a carico e quelle a discarico in sede di accertamento della responsabilità.

3. Le doglianze mosse risultano inammissibili, poiché asseriscono mancanze motivazionali in termini assolutamente generici, senza minimamente considerare che, secondo quanto si dà puntualmente atto nella sentenza impugnata, il tema della responsabilità neppure era investito dalle censure in sede di appello, le quali infatti avevano riguardato solamente il trattamento sanzionatorio.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore rto [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA A t7z

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermava quella di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione, in quanto ritenuto responsabile dei delitti, unificati per continuazione, di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 179 del 2011, commessi il 3 agosto 2013 e il 4 agosto 2013. 2. Propone ricorso per cassazione Matteo, tramite il difensore, lamentando vizi della motivazione, sul rilievo che non sono state rappresentate e valutate le prove a carico e quelle a discarico in sede di accertamento della responsabilità. 3. Le doglianze mosse risultano inammissibili, poiché asseriscono mancanze motivazionali in termini assolutamente generici, senza minimamente considerare che, secondo quanto si dà puntualmente atto nella sentenza impugnata, il tema della responsabilità neppure era investito dalle censure in sede di appello, le quali infatti avevano riguardato solamente il trattamento sanzionatorio. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore rto [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITA A t7z
Sentenza Cassazione n. 45750/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris