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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37525/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta da! Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché manifestamente infondato e generico, articolato in fatto con la riproposizione delle stesse argomentazioni dell'appello, senza critiche specifiche alla decisione impugnata.

La sentenza impugnata (e la sentenza del Tribunale) correttamente rileva che la ricorrente è proprietaria dell'area e interessata (unica) alla prosecuzione dei lavori effettuati dopo la violazione dei sigilli.

Inoltre, la donna era residente nell'immobile ed era anche custode.

Il ricorso è generico e non si confronta con le motivazioni della sentenza, prospettando un'assenza di conoscenza della violazione dei sigilli, disancorata da qualsiasi emergenza processuale, quindi solo ipotetica.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, per ciascun ricorrente, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta da! Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché manifestamente infondato e generico, articolato in fatto con la riproposizione delle stesse argomentazioni dell'appello, senza critiche specifiche alla decisione impugnata. La sentenza impugnata (e la sentenza del Tribunale) correttamente rileva che la ricorrente è proprietaria dell'area e interessata (unica) alla prosecuzione dei lavori effettuati dopo la violazione dei sigilli. Inoltre, la donna era residente nell'immobile ed era anche custode. Il ricorso è generico e non si confronta con le motivazioni della sentenza, prospettando un'assenza di conoscenza della violazione dei sigilli, disancorata da qualsiasi emergenza processuale, quindi solo ipotetica. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, per ciascun ricorrente, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0