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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22305/2022

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25589/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domi- ciliato presso il suo studio in Roma, via Valadier n.43; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Pu- glia n.1751/13/2016 depositata il 6 luglio 2016, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 4 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia ri- gettava l'appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. av- verso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bari n.1788/9/2015 di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento per IRES 2008, 2009, 2010, 2011.

2. Atti impositivi venivano elevati nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e, a seguito della retti- fica del reddito di impresa dichiarato dalle società per vari anni di im- posta tra cui il 2008, facevano seguito in capo ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli avvisi di accertamento recanti l'imputazione di reddito da partecipazione in capo alle persone fisiche, soci di cia- scuna delle due suddette società a ristretta base sociale.

3. Sulla base di p.v.c. venivano ricostruiti i ricavi delle società nel qua- dro di un accertamento analitico induttivo art.39 primo comma lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973.

Tanto il giudice di prime cure quanto quello di appello confermavano l'impianto e la misura delle riprese nei con- fronti della società.

3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente, affidato a cin- que motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

Considerato che:

4. In primo grado le quattro controversie coinvolgenti le due società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e i due soci per- sone fisiche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] partecipi in cia- scuna delle s.r.l. a ristretta base sociale sono state decise dall'unica sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bari n.1788/9/2015.

Gli appelli proposti dai contribuenti contro tale deci- sione non sono stati riuniti dalla CTR della Puglia, né il giudice d'appello ha sospeso ex art.295 cod. proc. civ. le cause relative ai soci, legate da rapporto di pregiudizialità rispetto all'accertamento dei redditi asse- ritamente non dichiarati dalle società e oggetto di accertamenti, da cui discendono le riprese per redditi da partecipazione.

5. Ritenuto che la presente controversia dev'essere rinviata a nuovo ruolo per trattazione congiunta, oltre che con i ricorsi avanzati dai soci, iscritti rispettivamente ai nn. r.g. 25587/2016 e 25590/2016 e chia- mati alla presente adunanza, anche con il ricorso proposto dalla se- conda società da questi partecipata, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., iscritto all'r.g.n.25588/2016; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il ricorso iscritto all'r.g.n.25588/2016.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25589/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domi- ciliato presso il suo studio in Roma, via Valadier n.43; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Pu- glia n.1751/13/2016 depositata il 6 luglio 2016, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 4 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia ri- gettava l'appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. av- verso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bari n.1788/9/2015 di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento per IRES 2008, 2009, 2010, 2011. 2. Atti impositivi venivano elevati nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e, a seguito della retti- fica del reddito di impresa dichiarato dalle società per vari anni di im- posta tra cui il 2008, facevano seguito in capo ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli avvisi di accertamento recanti l'imputazione di reddito da partecipazione in capo alle persone fisiche, soci di cia- scuna delle due suddette società a ristretta base sociale. 3. Sulla base di p.v.c. venivano ricostruiti i ricavi delle società nel qua- dro di un accertamento analitico induttivo art.39 primo comma lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973. Tanto il giudice di prime cure quanto quello di appello confermavano l'impianto e la misura delle riprese nei con- fronti della società. 3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente, affidato a cin- que motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che: 4. In primo grado le quattro controversie coinvolgenti le due società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e i due soci per- sone fisiche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] partecipi in cia- scuna delle s.r.l. a ristretta base sociale sono state decise dall'unica sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bari n.1788/9/2015. Gli appelli proposti dai contribuenti contro tale deci- sione non sono stati riuniti dalla CTR della Puglia, né il giudice d'appello ha sospeso ex art.295 cod. proc. civ. le cause relative ai soci, legate da rapporto di pregiudizialità rispetto all'accertamento dei redditi asse- ritamente non dichiarati dalle società e oggetto di accertamenti, da cui discendono le riprese per redditi da partecipazione. 5. Ritenuto che la presente controversia dev'essere rinviata a nuovo ruolo per trattazione congiunta, oltre che con i ricorsi avanzati dai soci, iscritti rispettivamente ai nn. r.g. 25587/2016 e 25590/2016 e chia- mati alla presente adunanza, anche con il ricorso proposto dalla se- conda società da questi partecipata, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., iscritto all'r.g.n.25588/2016; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il ricorso iscritto all'r.g.n.25588/2016.
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