CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22437/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore Sig.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e P. I. 00975871005, con sede inRoma, [OSCURATO:PERSONA] della Cina 304, elettivamente domiciliata in 00184 Roma,Via dell'[OSCURATO:PERSONA] n° 24, presso e nello studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Colonnelli del Foro di Roma, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], C. F. CLSCST 67H15 H501M, che la rappresenta e difende per procura su foglioseparato cartaceo (dal quale è stata estratta copia informatica) daintendersi in calce al ricorso (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18,comma 5, del d.m. n° 44/2011) ed inserita nel messaggio di postaelettronica certificata con cui è unitamente notificata; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.dichiara, ai sensi dell'art. 136 cod. proc. civ., di voler ricevere lecomunicazioni e notificazioni via fax al n. 0668 71498 o via e-mailall'indirizzo di posta elettronica: cristianocolonnelli @ordineavvocatiroma.org.RicorrentecontroRoma Capitale ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona della [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesaNumero registro generale 21619/2020Numero sezionale 2792/2026Numero di raccolta generale 22437/2026Data pubblicazione 30/06/2026dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] C.F. ([OSCURATO:PERSONA] 70M53 H501U), indirizzop.e.c. fiammetta.lorenzetti @ pec.comune.roma.it in virtù di procuraspeciale alle liti in calce al controricorso, e presso la stessa domiciliatanegli uffici dell'[OSCURATO:PERSONA] in Roma, in via del Tempio di Giove,n° 21.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 1682 depositata il 5marzo 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Il Tribunale di Roma, in riassunzione dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa città, dichiarava non dovute dall’attrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lesomme indicate in tredici avvisi di accertamento, con i quali il Comune diRoma (poi [OSCURATO:PERSONA]) le aveva intimato il pagamento del Canone perl’installazione di impianti pubblicitari per il 2002 per euro 3.315,89.2.- La Corte d’appello, adita dalla soccombente [OSCURATO:PERSONA], riformavaintegralmente la prima decisione.Osservava la Corte che il primo giudice aveva ritenuto applicabile allafattispecie l’art. 18 del Regolamento del Consiglio Comunale n° 339 del1998, che disciplinava il canone per l’occupazione di spazi ed areepubbliche, prevedendone l’esenzione nel caso di occupazione di suoloinferiore a mezzo metro quadrato.Sennonché, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva dimostrato tale presuppostofattuale, con la conseguenza che dovevano applicarsi le normesull’occupazione abusiva di suolo pubblico e che le somme pretesedall’appellante erano dovute.3.- Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA].r.l., affidando il gravame a sette mezzi illustrati da memoria.Numero registro generale 21619/2020Numero sezionale 2792/2026Numero di raccolta generale 22437/2026Data pubblicazione 30/06/2026Resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso illustrato da memoria,concludendo per l’inammissibilità o, comunque, per il rigettodell’impugnazione.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo, formulato ex art. 360 n° 4 cod. proc. civ., laricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.Il Tribunale avrebbe ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 18 dellaDelibera del Consiglio Comunale capitolino n° 339 del 1998 ed avrebbe,altresì, ritenuto provato il fatto che ogni singolo impianto occupava unasuperficie inferiore al mezzo metro quadrato, con la conseguenza che ilcanone non era dovuto.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe proposto appello censurando solo la primaquestione, ossia quella dell’applicabilità dell’art. 18 sopra menzionato, conla conseguenza che sulla seconda sarebbe sceso il giudicato interno.La Corte, per contro, avrebbe accolto l’appello ritenendo non provata daparte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che ne aveva l’onere, la circostanzadell’occupazione di superficie inferiore a mezzo metro quadrato.5.- Il motivo è infondato.È, infatti, consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui ai finidella selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili didevoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello,occorre fare riferimento alla cosiddetta "minima unità suscettibile diacquisire la stabilità del giudicato interno".Essa individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma edall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fattosussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effettogiuridico.Numero registro generale 21619/2020Numero sezionale 2792/2026Numero di raccolta generale 22437/2026Data pubblicazione 30/06/2026Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possaessere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione inordine anche ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione(Cass. sez. L., 20 luglio 2023, n° 21789, con menzione di altriprecedenti).Nel presente caso, l’appello della Città metropolitana sull’applicabilità dellanorma ha, dunque, riaperto la discussione anche in ordine alla sussistenzadell’elemento di fatto, costituito dall’occupazione di suolo inferiore amezzo metro quadrato, con la conseguenza che la Corte non ha affattorimesso in discussione un punto sul quale era sceso il giudicato interno.6.- Col secondo, col terzo e col quarto motivo, i primi due in baseall’art. 360 n° 4 e l’ultimo in base all’art. 360 n° 3 del cod. proc. civ., laricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. sotto diversoprofilo, nonché la violazione o la falsa applicazione di “norme di diritto”,con riferimento alla parte della sentenza nella quale la Corte d'Appelloritiene che trovino applicazione al caso in esame le disposizioni cheLa Corte, dopo aver ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avesse dato laprova delle dimensioni delle varie occupazioni, aveva erroneamenteritenuto applicabili al caso di specie le norme che disciplinano leoccupazioni abusive, senza che alcuna delle parti in causa avesse discussointorno a tale evenienza e senza considerare che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era inpossesso delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie.7.- I motivi sono inammissibili, in quanto la menzione dell’applicabilità alcaso di specie delle norme sull’occupazione abusiva è priva di rilievodecisivo.Infatti, essa non ha avuto alcun riflesso sulla decisione della Corte, laquale ha confermato il credito di [OSCURATO:PERSONA], che, per stessaammissione della ricorrente (ricorso pagine 20-26), non aveva ad oggettoalcuna sanzione pecuniaria, ma solo il canone per l’installazione di impiantiNumero registro generale 21619/2020Numero sezionale 2792/2026Numero di raccolta generale 22437/2026Data pubblicazione 30/06/2026pubblicitari, ritenuto dovuto, secondo la ratio decidendi della sentenza, inragione della mancanza di prova che l’occupazione di suolo fosse inferiorea mezzo metro quadrato.8.- Col quinto mezzo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 cod.proc. civ. in base all’art. 360 n° 3 dello stesso codice.La Corte, asserendo che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avrebbe dato prova che lamisura delle occupazioni fosse inferiore a mezzo metro quadrato, nonavrebbe tenuto conto dei documenti prodotti e della mancatacontestazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dei fatti da essi risultanti.9.- Il motivo è inammissibile.In primo luogo, la non contestazione prevista dall’art. 115 del cod. proc.civ. non si applica alle prove, ma alle allegazioni delle parti.Sicché la violazione dell’art. 115 sopra menzionato non è prospettabile ovela parte alleghi che alcuni fatti di causa sarebbero rimasti dimostrati inragione della mancata contestazione di prove e, in particolare, didocumenti (tra le tante: Cass, sez. III, 5 marzo 2020, n° 6172, Cass.,sez. III, 17 novembre 2021, n° 35027, con menzione di altri precedenti).Secondariamente, va anche rammentato che il ricorso per cassazione concui si deduca l'erronea applicazione del principio di non contestazione nonpuò prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il ricorrenteintende predicarne la sussistenza (Cass., sez. III, 29 maggio 2024, n°15058, con indicazione di altre precedenti decisioni).Ora, sol che si legga il motivo di ricorso è agevole osservare che essocontiene dei semplici rimandi ai documenti in atti, che, peraltro, possonocostituire oggetto di prudente apprezzamento solo da parte del giudice delmerito e non, certo, da parte della Corte di legittimità.10.- Con la sesta doglianza la ricorrente denuncia l’omesso esame di unfatto decisivo (ex art. 360 n° 5 cod. proc. civ.), costituito dalla profonditàdegli impianti pubblicitari indicati negli avvisi di pagamento del canone diinstallazione impugnati.Numero registro generale 21619/2020Numero sezionale 2792/2026Numero di raccolta generale 22437/2026Data pubblicazione 30/06/2026Se la Corte avesse esaminato le prove assunte in istruttoria, avrebbeconstatato che tutti gli impianti pubblicitari proiettavano al suolo unafigura geometrica di superficie inferiore a mezzo metro quadrato.11.- Doglianza del tutto inammissibile, giacché il fatto menzionato dall’art.360 n° 5 del codice di rito non può consistere nell’omesso esame di provee, in particolare, di documenti o testimonianze, ove il fatto storicorappresentato da questi mezzi (qui: l’area di occupazione del suolo) siastato preso in considerazione dal giudice del merito (come per vero è quiavvenuto), anche qualora il potere di apprezzamento delle prove sia statomalamente esercitato (per tutte: Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n°34476).12.- Col settimo motivo, veicolato con l’art. 360 n° 3 cod. proc. civ., laricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 cod. civ. deducendo lestesse argomentazioni sopra riassunte.In sostanza, ribadisce che la Corte avrebbe violato la norma citataomettendo di considerare che la prova della superficie degli impiantipubblicitari era stata data mediante le foto di essi e mediante i testiD’Alessandro e Cavalaglio, nonché mediante i dati risultanti dagli stessiavvisi di pagamento.13.- Il motivo è, al pari dei precedenti, inammissibile.La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si ha quando il giudice di meritoapplica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modoerroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quellache ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispeciebasate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni (ex multis: Cass.,sez. VI-3, 23 ottobre 2018, n° 26769) e non quando il giudice omette diconsiderare, oppure valuta malamente le prove assunte.14.- Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente allarifusione delle spese in favore della resistente, per la cui liquidazione –Numero registro generale 21619/2020Numero sezionale 2792/2026Numero di raccolta generale 22437/2026Data pubblicazione 30/06/2026fatta in base al valore della lite (euro 3,5 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014– si rimanda al dispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a caricodella ricorrente, ove dovuto. P.Q.Mla Corte dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna la ricorrente arifondere alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro1.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsoforfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuti.Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n°115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ovedovuto.Così deciso in Roma il 23 giugno 2026, nell’adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]