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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08756/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte territoriale, in parziale riforma in punto di trattamento sanzionatorio della sentenza del primo giudice, ha condannato il ricorrente per i reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990 alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione e di euro 20.000 di multa, deducendo con il primo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego di circostanze attenuanti generiche; con il secondo, difetto e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto comunque eccessivo.

Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato' (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).

Nel caso in disamina, il giudice a quo ha fatto riferimento all'assenza di elementi positivi da valutare in senso favorevole e alla gravità della condotta e alla sua reiterazione nel tempo, non rilevando lo stato di incensuratezza dell'imputato a tal fine.

Anche le determinazióni del giudice a quo in ordine al trattamento sanzionatório sono insindacabili ove sorrette da congrua ed adeguata motivazione.

Al riguardo, la Corte territoriale ha ritenuto di ridurre la pena base di anni otto di reclusione statuita dal primo giudice in ragione dell' incensuratezza del ricorrente, assumendo la pena base di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 20.000 di multa, ritenendo quindi di discostarsi leggermente dal minimo edittale, aumentata di ulteriori mesi tre di reclusione ed euro 1000 di multa per la circostanza aggravante di cui all'art. 73 comma 6, d.P.R.309/1990, e aumentata per la continuazione interna a nove anni e mesi sei di reclusione ed euro 30.000 di multa; infine ridotta di un terzo per la scelta del rito nella pena finale di anni sei e mesi quattro di reclusione e di euro 20.000 di multa.

Peraltro, si ricorda che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 Ud. (dep. 09/07/2019 ) Rv. 276288).

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte territoriale, in parziale riforma in punto di trattamento sanzionatorio della sentenza del primo giudice, ha condannato il ricorrente per i reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990 alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione e di euro 20.000 di multa, deducendo con il primo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego di circostanze attenuanti generiche; con il secondo, difetto e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto comunque eccessivo. Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato' (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha fatto riferimento all'assenza di elementi positivi da valutare in senso favorevole e alla gravità della condotta e alla sua reiterazione nel tempo, non rilevando lo stato di incensuratezza dell'imputato a tal fine. Anche le determinazióni del giudice a quo in ordine al trattamento sanzionatório sono insindacabili ove sorrette da congrua ed adeguata motivazione. Al riguardo, la Corte territoriale ha ritenuto di ridurre la pena base di anni otto di reclusione statuita dal primo giudice in ragione dell' incensuratezza del ricorrente, assumendo la pena base di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 20.000 di multa, ritenendo quindi di discostarsi leggermente dal minimo edittale, aumentata di ulteriori mesi tre di reclusione ed euro 1000 di multa per la circostanza aggravante di cui all'art. 73 comma 6, d.P.R.309/1990, e aumentata per la continuazione interna a nove anni e mesi sei di reclusione ed euro 30.000 di multa; infine ridotta di un terzo per la scelta del rito nella pena finale di anni sei e mesi quattro di reclusione e di euro 20.000 di multa. Peraltro, si ricorda che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 Ud. (dep. 09/07/2019 ) Rv. 276288). Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa dell
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