CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04664/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31540-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4759/5/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ì)t`),' udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 31540 sez. MT - ud. 14-12-2022 -2- Rg 31540/2021 Agenzia delle Entrate C/ [OSCURATO:PERSONA] che L' Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Ragusa, in composizione monocratica, di cui all'epigrafe- che ha accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per l'ottemperanza dell'Amministrazione finanziaria agli obblighi derivanti dalla sentenza della CTR della Sicilia n. 3002/05/17, depositata il 10 agosto 2017, che aveva riconosciuto alla contribuente il rimborso pari al 90% dell'IRPEF versata in eccedenza negli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in applicazione dell'art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (in relazione agli eventi calamitosi del 1990). Costituitasi nel giudizio d'ottemperanza proposto dalla contribuente, l'Amministrazione ha dedotto di aver già provveduto all'adempimento, per effetto del pagamento della somma pari alla metà dell'importo riconosciuto dalla predetta sentenza di cognizione, ovvero nei limiti di quanto disposto dall'art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. La sentenza impugnata ha tuttavia ritenuto che la limitazione all'attuazione del rimborso, anche in relazione all'incremento dello stanziamento di cui al DL 162/2019, era inerente solamente agli anni 2015/2017, con conseguente limitazione al suddetto periodo, non potendosi interpretare come un limite di spesa definitivo; ha ritenuto tempestiva l'impugnazione del provvedimento di diniego di rimborso, trattandosi di emenda, cui non si applicano i termini di cui all'art. 38 dpr. 602/73. Il giudice dell'ottemperanza ha quindi accolto il ricorso della contribuente, nominando un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari per disporre l'integrale pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza da ottemperare. La contribuente è rimasta intimata. Considerato che: 1.Con l'unico motivo del ricorso, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., dell'art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014, comma 1, lett. a) b) c) dl. 91/2017, conv.I. 123/2017, e dall'art. 29 comma 1 dl. 162/2019, conv. in I. n. 8 2020, in relazione agli artt. 69 e 70, commi 7 e 10 del d.lgs. 546/92. 2.11 motivo è fondato nei termini di cui in prosieguo. 2.1.In via preliminare va richiamato il principio di diritto espresso da questa Corte quanto all'interpretazione dell'art. 70, comma 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che limita le censure ammissibili contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza alle sole violazioni di natura procedimentale. Sul punto questa Corte ha chiarito che detta disposizione va interpretata nel senso che è possibile denunciare non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo in cui sia incorso il giudice dell'ottemperanza, ivi incluso il mancato o difettoso esercizio del potere - dovere di interpretare e eventualmente integrare il dictum costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede. (Cass. n. 23379 del 26/07/2022; Cass.19/05/2022, n. 16289, Cass. 28/09/2018, n. 23487). 2.2. Va ancora premesso che è costante l'interpretazione di questa Corte, secondo cui lo ius superveniens introdotto dall'art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017 n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 ed attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale non incide sulla questione del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando i limiti delle risorse stanziate, e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate, soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (ex multis Cass. 22/02/2018, n. 4291; Cass. 25/03/2021, n. 8393; 22/04/ 2021, nn. 10714 e 10716; Cass. 13/11/2020, n. 25818; Cass. 30/09/2020, n. 20790; Cass.22/02/2019, n. 5300). A supporto ulteriore di tale conclusione, oltre al tenore letterale dello stesso complesso normativo richiamato, questa Corte ha poi rilevato che costituisce ius receptum l'affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (Cass. 22/02/2018, n. 4291, ex plurimis, che richiama ad esempio Cass. 24/04/2015, n. 8373, in tema di Iva) con interpretazione che si inserisce nel solco della pronuncia della Corte costituzionale n. 197 del 2022, che ha ritenuto che la verifica della disponibilità dei fondi stanziati dall'art. 1, comma 665, I. n. 190/2014 trova la sua sede naturale nell'ambito dell'attuazione e, quindi, nel giudizio d'ottemperanza. 2.3. Nella fattispecie in esame, alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati, lo ius superveniens trova quindi specifica applicazione nel giudizio di ottemperanza al giudicato, determinando la riduzione del rimborso nella misura del 50% sulla base delle determinazioni adottate dall'amministrazione finanziaria in esecuzione dell'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123, senza che possa assumere rilievo la distinzione, operata dalla [OSCURATO:PERSONA], che confligge con il dato normativo, tra rimborso accertato in sede amministrativa, soggetto a limiti quantitativi, e rimborso riconosciuto in sede giurisdizionale con efficacia di cosa giudicata, da attribuire al contribuente nella sua integralità. 2.4. Ne consegue che, anche ove il giudice della cognizione abbia riconosciuto la spettanza al contribuente del diritto al rimborso delle maggiori imposte dirette versate, l'entità del rimborso concretamente erogabile non potrà che essere determinato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal provvedimento direttoriale citati, ovvero verificando la sufficienza delle risorse statuali stanziate e, in caso di superamento, applicando la riduzione del 50% o, addirittura, escludendo in toto la stessa erogazione del rimborso. Verifica che ovviamente dovrà essere effettuata, come detto sopra, dal giudice dell'ottemperanza. 2.5. In conclusione, il giudice dell'ottemperanza ha fatto malgoverno del principio enunciato, demandando al commissario ad acta di adottare i «provvedimenti necessari per disporre l'integrale pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza da ottemperare», senza tenere in alcun conto le disposizioni dell'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123 nella determinazione del quantum debeatur, in modo da verificare se l'amministrazione finanziaria avesse provato che l'ammontare delle istanze di rimborso presentate eccedesse le complessive risorse stanziate dal citato art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2017 n. 123 e, quindi, provvedere di conseguenza.>> In quest'ottica, va letta Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4570 del 21/02/2020, secondo cui la norma sopravvenuta di cui all'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla I. n. 123 del 2017, che, a parziale modifica dell'art. 1, comma 665 della I. n. 190 del 2014, ha previsto che i rimborsi delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 siano disposti solo fino a concorrenza dello stanziamento previsto dalla stessa norma, non incide sul titolo della ripetizione, operando esclusivamente nella sua fase esecutiva e/o di ottemperanza. Invero, questa Corte ha più volte ribadito che i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell'apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all'odierno giudizio. In definitiva, i limiti delle risorse stanziate operano ed eventuali questioni sui conseguenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate vengono in rilievo soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza. Di questo avviso è altresì Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6213 del 14/03/2018. Va, pertanto, ribadito il principio secondo cui nel giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati (Sez. 5, Sentenza n. 16289 del 19/05/2022; conf. Cass. n. 16290 del 2022, nonché nn. 16644, 16646, 16655, 16658, 16659, 16829 e 16830 del 2022; n. 31057/2022). 3. Ne consegue l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tribut