CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13868/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 38743_22 Rilevato che è stato proposto ricorso, a mezzo di difensore, da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato del reato di cui all'art. 73 co. 1 per detenzione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente di tipo cocaina (contenuta in due buste: in una grammi 45,23 pari a 28 dosi medie singole, nell'altra un quantitativo di grammi 7,2 pari 28 dosi medie singole) e per cessione di una dose della medesima sostanza a D'[OSCURATO:PERSONA], con cui si chiede l'annullamento deducendo tre motivi di ricorso, qui sinteticamente enunciati. Rilevato che il difensore ha deposito memoria con cui, richiamando i principi della pronuncia di Questa Corte, Sezione 6, n. 45061/2022, ha chiesto la restituzione del ricorso alla sezione di competenza, tenuto conto dei principi enunciati dalla citata pronuncia e del dato ponderale compatibile con la fattispecie di cui all'art 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con quali il ricorrente contesta il diniego di riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, sono manifestamente infondati sulla base delle seguenti ragioni di diritto. Va preliminarmente ricordato che è orientamento consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, quello secondo cui la fattispecie del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, conv. nella legge 10 febbraio 2014, n. 10, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze o dalle modalità organizzate della condotta, essendo quest'ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva (Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562; Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, Rv. 259664; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Rv. 256610). In tale senso, si erano già espresse le Sezioni Unite ove, nel riconoscere la fattispecie in parola solo in ipotesi di "minima offensività penale della condotta", desumibile dalla valutazione dei parametri richiamati dalla disposizione - salvo uno di essi non sia di per sé suscettibile di arrecare un'offesa e/o di realizzare una messa in pericolo del bene tutelato così significative da renderlo assorbente - si osservava come la questione circa l'applicabilità o meno della norma in parola «non possa essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via di principio, ma deve trovare soluzione caso per caso, tenuto conto di volta in volta di tutte le specifiche e concrete circostanze» (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911; Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668). Nel solco delle citate pronunce si pone la successiva giurisprudenza che con indirizzo condiviso e consolidato ha affermato che, ai fini del riconoscimento della fattispecie incriminatrice del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto a valutare, secondo una visione unitaria e globale, tutti gli elementi normativamente indicati, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attenenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa) come manifestatisi nel peculiare caso di specie (da ultimo Sez. 6, n. 812 del 29/11/2022, Caccavallo, non mass.). Nella medesima prospettiva si colloca un'altra pronuncia, resa da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076, che ha fatto applicazione di tali principi affermando che la diversità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato in esame, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione. Infine, deve richiamarsi il principio espresso, con riferimento alla fattispecie autonoma del fatto di lieve entità, da Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016, Zuccaro, Rv. 268293, secondo cui, ove il "dato ponderale" sia, in sé, compatibile tanto con le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 quanto con quella autonoma di lieve entità, di cui al comma 5 del medesimo articolo, il giudice deve in motivazione specificare quali altri elementi consentano di qualificare il fatto nell'una o nell'altra ipotesi di reato. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha dato rilievo al dato quantitativo (grammi 45,23 pari a 28 dosi medie singole di cocaina, e grammi 7,2 pari 28 dosi medie singole di cocaina) ed ha poi valutato le altre circostanze dell'azione e segnatamente l'occultamento di parte di questa all'interno di una lavanderia industriale, accanto a strumenti tipici per il confezionamento (bilancino e fogli di cellophane) e l'altra parte occultata in altra lavanderia pure gestita dall'imputato con accanto un foglietto con appunti di nomi e cifre di denaro, elementi da cui ha tratto il convincimento della capacità di diffusione della droga ad una clientela numerosa incompatibile con la qualificazione del fatto lieve-. Si tratta di una motivazione che si pone in linea con gli arresti della giurisprudenza di legittimità a partire dalle citate Sezioni Unite Rico e di quelle successive a cui va dato seguito. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 7, Ordinanza n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475). Si è chiarito che, nell'applicazione di un criterio eminentemente discrezionale, come quello concernente la determinazione della riduzione della pena conseguente alla concessione di una circostanza attenuante, non si può pretendere dal giudice di merito la precisazione di specifiche ragioni, essendo sufficiente che possa desumersi dalla motivazione che il giudice ha esercitato il suo potere discrezionale con senso di equità e di proporzione (Sez. 5, n. 699 del 08/05/1967, Amadei, Rv. 104781) e di tale principio la Corte d'appello ha fatto applicazione rilevando l'assenza di ulteriori elementi di valutazione per addivenire ad una ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de