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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 15115/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della Corte di appello di Roma.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa il 7 aprile 2014 dal Tribunale di Roma, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 385 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione.

La Corte ripercorreva nel merito le motivazioni svolte dal primo giudice circa la consistenza in fatto del reato contestato e riteneva non fondati i rilievi difensivi in ordine alla insussistenza degli elementi, oggettivo e soggettivo, dello stesso, respingendo altresì le doglianze relative al trattamento sanzionatorio.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo di ricorso, ha chiesto l'annullamento della sentenza denunziando l'inosservanza di norme processuali, essendo stato il decreto di citazione per il giudizio di appello eseguito in luogo diverso da quello di residenza.

Rappresentava in particolare che, pur essendovi stata in passato una elezione di domicilio, questa andava verificata in concreto, dal momento che il processo era nato circa dieci anni prima e che nelle more [OSCURATO:PERSONA] era stato ristretto in carcere, tanto da avere ricevuto diversi atti presso l'istituto penitenziario.

In ogni modo mai la residenza anagrafica era stata in via Prizzi n. 26, Roma, essendo invece in via [OSCURATO:PERSONA] n. 54.

A ciò si aggiunge che da vari anni [OSCURATO:PERSONA] abita in Spagna, pur conservando la residenza in Italia nel succitato indirizzo.

La indicazione di assenza contenuta nella relata è pertanto erronea.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Premesso che tutti gli elementi di fatto citati nel ricorso (che l'imputato fosse [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], dove abita la madre; che all'epoca della notifica fosse detenuto; che oggi viva in Spagna) sono meramente enunciati, essendo sprovvisti di qualsiasi supporto documentale, va innanzitutto evidenziato che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello rilevante è quella che è stata rinnovata, con rinvio dell'udienza dal 3 marzo al 13 maggio, e che è stata effettuata presso l'indirizzo di via Prizzi n. 26, senza andare a buon fine, come emerge dalla relata in cui si attesta che nessuno è stato rinvenuto al suddetto indirizzo.

Nell'atto in cui si disponeva la notifica, la Corte aveva precisato che, in caso di impossibilità ad eseguire la notifica nel suddetto indirizzo, si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], come in effetti è avvenuto.

3. In linea di fatto, risulta quindi incontroverso che la notificazione del decreto di citazione all'imputato per il giudizio di appello sia stata eseguita allo studio del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anziché presso la residenza anagrafica, collocata in Roma, ma non in via Prizzi n. 26, bensì in via [OSCURATO:PERSONA] n. 54.

E però, in linea di diritto, il motivo di ricorso sul punto si palesa manifestamente infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396; Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771; Sez. 6, n. 8048 del 31/01/2019, Lamarina, Rv. 275425), la nullità conseguente alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto è di ordine generale a regime intermedio, in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è assolutamente inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore.

Sicché essa resta sanata se non dedotta tempestivamente dall'interessato a norma dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.: il che si è verificato nel caso in esame, attesa la mancata deduzione della relativa nullità nelle conclusioni scritte presentate secondo il rito camerale dal difensore di fiducia, che aveva rinunciato alla trattazione orale.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della Corte di appello di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa il 7 aprile 2014 dal Tribunale di Roma, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 385 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione. La Corte ripercorreva nel merito le motivazioni svolte dal primo giudice circa la consistenza in fatto del reato contestato e riteneva non fondati i rilievi difensivi in ordine alla insussistenza degli elementi, oggettivo e soggettivo, dello stesso, respingendo altresì le doglianze relative al trattamento sanzionatorio. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo di ricorso, ha chiesto l'annullamento della sentenza denunziando l'inosservanza di norme processuali, essendo stato il decreto di citazione per il giudizio di appello eseguito in luogo diverso da quello di residenza. Rappresentava in particolare che, pur essendovi stata in passato una elezione di domicilio, questa andava verificata in concreto, dal momento che il processo era nato circa dieci anni prima e che nelle more [OSCURATO:PERSONA] era stato ristretto in carcere, tanto da avere ricevuto diversi atti presso l'istituto penitenziario. In ogni modo mai la residenza anagrafica era stata in via Prizzi n. 26, Roma, essendo invece in via [OSCURATO:PERSONA] n. 54. A ciò si aggiunge che da vari anni [OSCURATO:PERSONA] abita in Spagna, pur conservando la residenza in Italia nel succitato indirizzo. La indicazione di assenza contenuta nella relata è pertanto erronea. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Premesso che tutti gli elementi di fatto citati nel ricorso (che l'imputato fosse [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], dove abita la madre; che all'epoca della notifica fosse detenuto; che oggi viva in Spagna) sono meramente enunciati, essendo sprovvisti di qualsiasi supporto documentale, va innanzitutto evidenziato che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello rilevante è quella che è stata rinnovata, con rinvio dell'udienza dal 3 marzo al 13 maggio, e che è stata effettuata presso l'indirizzo di via Prizzi n. 26, senza andare a buon fine, come emerge dalla relata in cui si attesta che nessuno è stato rinvenuto al suddetto indirizzo. Nell'atto in cui si disponeva la notifica, la Corte aveva precisato che, in caso di impossibilità ad eseguire la notifica nel suddetto indirizzo, si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], come in effetti è avvenuto. 3. In linea di fatto, risulta quindi incontroverso che la notificazione del decreto di citazione all'imputato per il giudizio di appello sia stata eseguita allo studio del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anziché presso la residenza anagrafica, collocata in Roma, ma non in via Prizzi n. 26, bensì in via [OSCURATO:PERSONA] n. 54. E però, in linea di diritto, il motivo di ricorso sul punto si palesa manifestamente infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396; Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771; Sez. 6, n. 8048 del 31/01/2019, Lamarina, Rv. 275425), la nullità conseguente alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto è di ordine generale a regime intermedio, in quanto detta notifica, seppur irritualmente eseguita, non è assolutamente inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore. Sicché essa resta sanata se non dedotta tempestivamente dall'interessato a norma dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.: il che si è verificato nel caso in esame, attesa la mancata deduzione della relativa nullità nelle conclusioni scritte presentate secondo il rito camerale dal difensore di fiducia, che aveva rinunciato alla trattazione orale. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
Decreto Cassazione n. 15115/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris