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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2021

Cassazione n. 20425/2022

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a seguente SENTENZA sul 'ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020 e succ. mod., chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] VICECONTE veniva rinviato a giudizio immediato davanti al Tribunale di Matera per rispondere dei reati di tentato omicidio e minaccia pluriaggravati in danno di Felice BELLITTO e del connesso reato di cui all'art. 4

I. n. 110/75, commessi in Colobraro in data 5 aprile 2017.

2. Con sentenza resa in data 22 novembre 2017, il Tribunale di Matera, previa esclusione delle contestate aggravanti dei futili motivi e della minorata difesa, derubricato il tentato omicidio nel meno grave reato di lesioni personali, unificati i reati dal vincolo della continuazione, condannava l'imputato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

3. Sulle impugnazioni proposte dal Procuratore generale territoriale e dal VICECONTE, la Corte di appello di Potenza, con sentenza emessa in data 25 febbraio 2021, previa riqualificazione della condotta ai sensi degli artt. 56-575-612 cpv. cod. pen., esclusa la recidiva, condannava l'imputato alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione e alla pena accessoria di legge, confermando, nel resto, la decisione appellata.

Limitando l'esposizione a quanto qui essenzialmente rileva, va detto che, in via preliminare, la Corte distrettuale disattendeva la richiesta di rinvio dell'udienza avanzata dal difensore "quale conseguenza della intempestiva ricezione a mezzo pec delle conclusioni scritte lui trasmesse ex art. 23 d.l. n. 149/20 dal sostituto p.g., avvenuta oltre il termine di legge", sostenendo che detto termine avesse natura meramente ordinatoria e che per il suo mancato rispetto non fosse prevista alcuna sanzione.

Osservava, inoltre, la Corte di Potenza "che il termine di gg 15 previsto dal precitato d.l. affinché la difesa del prevenuto potesse tempestivamente richiedere la trattazione orale del procedimento era ormai già decorso nel momento in cui il p.g. presentava le proprie conclusioni scritte, sicché la scelta processuale della difesa non pare(va) essere stata in alcun modo influenzata dalle determinazioni del sostituto p.g.".

4. Tale preliminare decisione in rito è stata oggetto di assorbente censura nei primi due motivi del ricorso per cassazione proposto dall'interessato, a mezzo del difensore, avverso la pronuncia di appello.

Con il primo motivo, in particolare, è stata dedotta la nullità della sentenza per 'violazione dell'art. 23 d.l. n. 149/2020, in riferimento all'art. 173 cod. proc. pen., per mancata osservanza del termine perentorio di quindici giorni previsto per la richiesta di discussione in pubblica udienza.

Con il secondo motivo, è stata denunciata la violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. per mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen. e per omessa notifica di un nuovo decreto di citazione, atteso che l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione prevista per il 25 febbraio 2021 era stato notificato alla difesa a mezzo PEC soltanto il 12 febbraio 2021, ovvero solo tredici giorni prima dell'udienza, e quindi senza rispettare il termine minimo di comparizione di venti giorni di cui all'art. 601 cod. proc. pen.; inoltre, alla difesa sarebbe spettata la notifica di un nuovo decreto di citazione e non di un mero avviso di cancelleria poiché la precedente udienza del 5 giugno 2020 era stata rinviata ex lege a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 83 d.l. n. 18/2020).

5. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per il rigetto del ricorso.

Sulle esposte censure in rito, ha osservato: «Per quanto attiene ai motivi di natura processuale si considera quanto segue.

In primo luogo, la difesa si duole del ritardo della comunicazione della data di udienza (avvenuta il 12 febbraio 2021 per l'udienza fissata al 25febbraio 2021) che non avrebbe consentito di esercitare il diritto di chiedere la trattazione orale, dato che era già scaduto il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza di cui al comma 4 dell'art. 23, comma 4, d.l. n. 149 del 2020 (disposizione riprodotta dall'art. 23-bis, comma 4 del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176).

La Corte di appello non ha accolto tale richiesta motivando, in modo non pertinente, che il ritardo .della comunicazione a mezzo pec delle conclusioni scritte del Procuratore generale, oltre il termine di legge, non è presidiato da alcuna sanzione processuale, e che, comunque, il termine per richiedere la trattazione orale era già scaduto.

È, tuttavia, da rilevare che la difesa non ha richiesto la trattazione orale con contestuale restituzione in termini, ma si è limitata a chiedere il rinvio senza, inoltre, eccepire il mancato rispetto del termine in sede di conclusioni scritte, per cui il motivo manca di specificità.

Peraltro, anche volendo richiamare la disciplina riguardante il termine di comparizione in appello, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che /'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato di cui all'art. 601, comma terzo, cod. proc. pen, costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 181, comma terzo, cod. proc. pen., e, precisamente, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti. (tra le altre, Sez. 2, n. 55171 del 25/09/2018, Marra, Rv. 275113).

Con il secondo motivo, la difesa si duole del fatto che a seguito del rinvio ex lege, ai sensi dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020, dell'udienza fissata al 5 giugno 2020 la Corte si sia limitata a notificare un mero avviso (peraltro senza rispettare il termine minimo di comparizione), invece di emettere nuovo decreto di citazione.

La doglianza appare priva di pregio.

A seguito del rinvio ex lege il giudice ha comunicato la nuova data (non si trattava di prima comparizione) alle parti che, venute a conoscenza del giudizio, hanno potuto rassegnare le rispettive conclusioni scritte».

6. Il difensore ha depositato memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene fondata la censura in rito dedotta con il secondo motivo di ricorso, il cui carattere preliminare e assorbente rende superflua l'esposizione degli altri motivi articolati dal difensore del ricorrente.

2. Dall'esame del fascicolo, cui la Corte è legittimata ad accedere quale giudice del "fatto" processuale (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv. 220092), è dato constatare che: a) alle ore 09:43:10 del 12 febbraio 2021 venne inviato, a mezzo PEC, dalla Corte di appello di Potenza all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del VICECONTE, avviso di fissazione di udienza, calendarizzata per il 25 febbraio 2021, recante la stessa data del 12 febbraio 2021, con allegate le "conclusioni del P.G."; b) con scritto del 18 febbraio successivo (per un evidente refuso, si legge 18 gennaio), l'avv. [OSCURATO:PERSONA], "riportandosi all'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA]", chiese, in via preliminare, "il rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avendo ricevuto, dalla Cancelleria della Corte di appello, la comunicazione dell'udienza soltanto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (si veda allegata PEC).

In tal modo il difensore non ha potuto esercitare le prerogative di cui all'art. 23 del D.L. n. 149/2020 ovvero chiedere la trattazione dell'udienza con discussione orale"; c) in calce a tale richiesta, in pari data, venne apposto il visto dal Cons.

Amerigo PALMA, con la dicitura "si provvederà in udienza".

È, dunque, incontestabile, in punto di fatto, che al difensore del VICECONTE, avv. [OSCURATO:PERSONA], l'avviso di fissazione funzionale all'udienza di appello del 25 febbraio 2021 sia stato inviato in data 12 febbraio 2021, ossia dodici giorni liberi prima dell'udienza, con evidente violazione del termine di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. 3.

Ciò posto, si ricorda che, in tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'articolo citato integra, secondo la giurisprudenza maggioritaria che il Collegio condivide, una nullità di ordine generale relativa all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato (art. 178, lett. c), cod. proc. pen.), che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello (fra le più recenti, in tema di notificazioni all'imputato, Sez. 3, n. 46179 del 28/9/2021, D'Arcangelo, Rv. 282220; Sez. 4, n. 5959 del 23/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278447; Sez. 5, n. 25777 del 6/3/2019, Fenati, Rv. 276515; v. anche, a proposito della notifica a uno dei due difensori, Sez.

U, n. 22242 del 27/1/2011, Scibe', Rv. 249651).

4. Con la richiesta di rinvio dell'udienza del 25 febbraio 2021, avanzata in data 18 febbraio 2021, e di cui si è già parlato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha implicitamente (e tempestivamente) dedotto tale violazione, quale fatto processuale necessariamente presupposto e funzionale alla "restituzione nel termine" per poter formulare istanza di discussione orale, prerogativa che il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 601, commi 3 e 5, cod. proc. pen. aveva inesorabilmente neutralizzato.

Ed invero, alla data dell'invio al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza (12 febbraio 2021), era già (ovviamente) scaduto il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza stabilito, per la proposizione dell'istanza de qua, dall'art. 23, comma 4, d.l. 9 novembre 2020, n. 149, disposizione confermata dall'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176.

Diversamente da quanto sostenuto dal Procuratore generale nella sua requisitoria, la nullità in cui è incorsa la Corte di appello per violazione dell'art. 601, commi 3 e 5, cod proc. pen., non può ritenersi sanata, in quanto tempestivamente eccepita con il primo atto utile e riproposta in questa sede.

5. Sulle deduzioni difensive, la Corte di merito ha fornito una risposta, che sopra si è riportata integralmente, del tutto inconferente, in quanto inspiegabilmente inerente alla tutt'affatto diversa, e mai sollevata, tematica dei termini previsti per la formulazione delle conclusioni da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello.

6. Dalla nullità rilevata, non sanata, deriva la nullità della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno, individuata ai sensi dell'art. 623, lett. c), cod. proc. pen., che dovrà provvedere alla rinnovazione dell'avviso di fissazione di udienza nel rispetto integrale dei venti giorni liberi consecutivi, trattandosi di termine previsto per garantire in modo adeguato l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, nella specie anche nella eventuale forma della discussione orale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul 'ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020 e succ. mod., chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] VICECONTE veniva rinviato a giudizio immediato davanti al Tribunale di Matera per rispondere dei reati di tentato omicidio e minaccia pluriaggravati in danno di Felice BELLITTO e del connesso reato di cui all'art. 4 I. n. 110/75, commessi in Colobraro in data 5 aprile 2017. 2. Con sentenza resa in data 22 novembre 2017, il Tribunale di Matera, previa esclusione delle contestate aggravanti dei futili motivi e della minorata difesa, derubricato il tentato omicidio nel meno grave reato di lesioni personali, unificati i reati dal vincolo della continuazione, condannava l'imputato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. 3. Sulle impugnazioni proposte dal Procuratore generale territoriale e dal VICECONTE, la Corte di appello di Potenza, con sentenza emessa in data 25 febbraio 2021, previa riqualificazione della condotta ai sensi degli artt. 56-575-612 cpv. cod. pen., esclusa la recidiva, condannava l'imputato alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione e alla pena accessoria di legge, confermando, nel resto, la decisione appellata. Limitando l'esposizione a quanto qui essenzialmente rileva, va detto che, in via preliminare, la Corte distrettuale disattendeva la richiesta di rinvio dell'udienza avanzata dal difensore "quale conseguenza della intempestiva ricezione a mezzo pec delle conclusioni scritte lui trasmesse ex art. 23 d.l. n. 149/20 dal sostituto p.g., avvenuta oltre il termine di legge", sostenendo che detto termine avesse natura meramente ordinatoria e che per il suo mancato rispetto non fosse prevista alcuna sanzione. Osservava, inoltre, la Corte di Potenza "che il termine di gg 15 previsto dal precitato d.l. affinché la difesa del prevenuto potesse tempestivamente richiedere la trattazione orale del procedimento era ormai già decorso nel momento in cui il p.g. presentava le proprie conclusioni scritte, sicché la scelta processuale della difesa non pare(va) essere stata in alcun modo influenzata dalle determinazioni del sostituto p.g.". 4. Tale preliminare decisione in rito è stata oggetto di assorbente censura nei primi due motivi del ricorso per cassazione proposto dall'interessato, a mezzo del difensore, avverso la pronuncia di appello. Con il primo motivo, in particolare, è stata dedotta la nullità della sentenza per 'violazione dell'art. 23 d.l. n. 149/2020, in riferimento all'art. 173 cod. proc. pen., per mancata osservanza del termine perentorio di quindici giorni previsto per la richiesta di discussione in pubblica udienza. Con il secondo motivo, è stata denunciata la violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. per mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 601 cod. proc. pen. e per omessa notifica di un nuovo decreto di citazione, atteso che l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione prevista per il 25 febbraio 2021 era stato notificato alla difesa a mezzo PEC soltanto il 12 febbraio 2021, ovvero solo tredici giorni prima dell'udienza, e quindi senza rispettare il termine minimo di comparizione di venti giorni di cui all'art. 601 cod. proc. pen.; inoltre, alla difesa sarebbe spettata la notifica di un nuovo decreto di citazione e non di un mero avviso di cancelleria poiché la precedente udienza del 5 giugno 2020 era stata rinviata ex lege a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 83 d.l. n. 18/2020). 5. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per il rigetto del ricorso. Sulle esposte censure in rito, ha osservato: «Per quanto attiene ai motivi di natura processuale si considera quanto segue. In primo luogo, la difesa si duole del ritardo della comunicazione della data di udienza (avvenuta il 12 febbraio 2021 per l'udienza fissata al 25febbraio 2021) che non avrebbe consentito di esercitare il diritto di chiedere la trattazione orale, dato che era già scaduto il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza di cui al comma 4 dell'art. 23, comma 4, d.l. n. 149 del 2020 (disposizione riprodotta dall'art. 23-bis, comma 4 del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176). La Corte di appello non ha accolto tale richiesta motivando, in modo non pertinente, che il ritardo .della comunicazione a mezzo pec delle conclusioni scritte del Procuratore generale, oltre il termine di legge, non è presidiato da alcuna sanzione processuale, e che, comunque, il termine per richiedere la trattazione orale era già scaduto. È, tuttavia, da rilevare che la difesa non ha richiesto la trattazione orale con contestuale restituzione in termini, ma si è limitata a chiedere il rinvio senza, inoltre, eccepire il mancato rispetto del termine in sede di conclusioni scritte, per cui il motivo manca di specificità. Peraltro, anche volendo richiamare la disciplina riguardante il termine di comparizione in appello, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che /'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato di cui all'art. 601, comma terzo, cod. proc. pen, costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 181, comma terzo, cod. proc. pen., e, precisamente, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti. (tra le altre, Sez. 2, n. 55171 del 25/09/2018, Marra, Rv. 275113). Con il secondo motivo, la difesa si duole del fatto che a seguito del rinvio ex lege, ai sensi dell'art. 83 d.l. n. 18 del 2020, dell'udienza fissata al 5 giugno 2020 la Corte si sia limitata a notificare un mero avviso (peraltro senza rispettare il termine minimo di comparizione), invece di emettere nuovo decreto di citazione. La doglianza appare priva di pregio. A seguito del rinvio ex lege il giudice ha comunicato la nuova data (non si trattava di prima comparizione) alle parti che, venute a conoscenza del giudizio, hanno potuto rassegnare le rispettive conclusioni scritte». 6. Il difensore ha depositato memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene fondata la censura in rito dedotta con il secondo motivo di ricorso, il cui carattere preliminare e assorbente rende superflua l'esposizione degli altri motivi articolati dal difensore del ricorrente. 2. Dall'esame del fascicolo, cui la Corte è legittimata ad accedere quale giudice del "fatto" processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv. 220092), è dato constatare che: a) alle ore 09:43:10 del 12 febbraio 2021 venne inviato, a mezzo PEC, dalla Corte di appello di Potenza all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del VICECONTE, avviso di fissazione di udienza, calendarizzata per il 25 febbraio 2021, recante la stessa data del 12 febbraio 2021, con allegate le "conclusioni del P.G."; b) con scritto del 18 febbraio successivo (per un evidente refuso, si legge 18 gennaio), l'avv. [OSCURATO:PERSONA], "riportandosi all'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA]", chiese, in via preliminare, "il rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avendo ricevuto, dalla Cancelleria della Corte di appello, la comunicazione dell'udienza soltanto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (si veda allegata PEC). In tal modo il difensore non ha potuto esercitare le prerogative di cui all'art. 23 del D.L. n. 149/2020 ovvero chiedere la trattazione dell'udienza con discussione orale"; c) in calce a tale richiesta, in pari data, venne apposto il visto dal Cons. Amerigo PALMA, con la dicitura "si provvederà in udienza". È, dunque, incontestabile, in punto di fatto, che al difensore del VICECONTE, avv. [OSCURATO:PERSONA], l'avviso di fissazione funzionale all'udienza di appello del 25 febbraio 2021 sia stato inviato in data 12 febbraio 2021, ossia dodici giorni liberi prima dell'udienza, con evidente violazione del termine di cui all'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. 3. Ciò posto, si ricorda che, in tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'articolo citato integra, secondo la giurisprudenza maggioritaria che il Collegio condivide, una nullità di ordine generale relativa all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato (art. 178, lett. c), cod. proc. pen.), che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello (fra le più recenti, in tema di notificazioni all'imputato, Sez. 3, n. 46179 del 28/9/2021, D'Arcangelo, Rv. 282220; Sez. 4, n. 5959 del 23/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278447; Sez. 5, n. 25777 del 6/3/2019, Fenati, Rv. 276515; v. anche, a proposito della notifica a uno dei due difensori, Sez. U, n. 22242 del 27/1/2011, Scibe', Rv. 249651). 4. Con la richiesta di rinvio dell'udienza del 25 febbraio 2021, avanzata in data 18 febbraio 2021, e di cui si è già parlato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha implicitamente (e tempestivamente) dedotto tale violazione, quale fatto processuale necessariamente presupposto e funzionale alla "restituzione nel termine" per poter formulare istanza di discussione orale, prerogativa che il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 601, commi 3 e 5, cod. proc. pen. aveva inesorabilmente neutralizzato. Ed invero, alla data dell'invio al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza (12 febbraio 2021), era già (ovviamente) scaduto il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza stabilito, per la proposizione dell'istanza de qua, dall'art. 23, comma 4, d.l. 9 novembre 2020, n. 149, disposizione confermata dall'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176. Diversamente da quanto sostenuto dal Procuratore generale nella sua requisitoria, la nullità in cui è incorsa la Corte di appello per violazione dell'art. 601, commi 3 e 5, cod proc. pen., non può ritenersi sanata, in quanto tempestivamente eccepita con il primo atto utile e riproposta in questa sede. 5. Sulle deduzioni difensive, la Corte di merito ha fornito una risposta, che sopra si è riportata integralmente, del tutto inconferente, in quanto inspiegabilmente inerente alla tutt'affatto diversa, e mai sollevata, tematica dei termini previsti per la formulazione delle conclusioni da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello. 6. Dalla nullità rilevata, non sanata, deriva la nullità della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno, individuata ai sensi dell'art. 623, lett. c), cod. proc. pen., che dovrà provvedere alla rinnovazione dell'avviso di fissazione di udienza nel rispetto integrale dei venti giorni liberi consecutivi, trattandosi di termine previsto per garantire in modo adeguato l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, nella specie anche nella eventuale forma della discussione orale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte
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