CassazionedecretoSezione 7Decisione del 21 febbraio 2025
Cassazione n. 32414/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di MESS/NA .' " dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina del 21 febbraio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Messina il 13 marzo 2024, ha rideterminato in anni 2 di reclusione la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato ex art. 7, commi 1 e 3, del decreto legge n. 4 del 2019; fatto commesso in Messina il 29 aprile 2020. Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, per mancanza dell'elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di appello, i quali hanno ragionevolmente ritenuto penalmente rilevante la condotta dell'imputato; questi, infatti, al fine di conseguire il reddito di cittadinanza, ha omesso di comunicare all'ente erogatore un dato essenziale, cioè di essere sottoposto agli arresti domiciliari con ordinanza del G.I.P. di Messina del 7 luglio 2018, avendo così indebitamente percepito la somma di 2.600 euro. Evidenziato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata applicazione delle attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha rilevato, in maniera pertinente, la pluralità e la gravità dei precedenti penali dello stesso imputato, non potendosi sottacere che la pena è stata comunque mitigata dalla Corte territoriale, in ragione del fatto che l'indebita percezione del beneficio ha riguardato solo 4 mensilità. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 lug