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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 19441/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della Corte di appello di Cagliari; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile "Unione dei Comuni del [OSCURATO:PERSONA]", avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese, chiedendo la conferma della sentenza; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 28 febbraio 2022, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per il delitto di peculato, perché, nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario dell'Unione dei Comuni del [OSCURATO:PERSONA], in accordo con [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell'area tecnica del medesimo ente, aveva liquidato in favore di quest'ultimo compensi per oltre ventunomila euro non dovutigli, poiché relativi ad incarichi da lui non ricevuti e, comunque, ad attività d'ufficio dal medesimo non prestate, nell'àmbito del progetto denominato "rete di distribuzione del metano in Sardegna- bacino 37".

Con la medesima sentenza, ne è stata altresì confermata la condanna al risarcimento dei danni in favore del predetto ente, costituitosi in giudizio quale parte civile.

2. Le doglianze, contenute all'interno di un unico ed articolato motivo, possono sintetizzarsi nei termini che seguono, secondo un ordine diverso da quello seguìto in ricorso, ma più aderente ad un criterio di pregiudizialità logica.

2.1. La prima consiste nella nullità assoluta ed insanabile della sentenza impugnata, a norma degli artt. 178, lett. c), e 179, cod. proc. pen., in ragione dell'omessa citazione dell'imputata per l'udienza successiva a quella in cui alcuni componenti del collegio hanno formalizzato dichiarazione di astensione, poi accolta dal Presidente della Corte d'appello, con fissazione del processo dinanzi ad una diversa sezione.

Sostiene la difesa ricorrente che, per effetto dell'assegnazione ad altra sezione di quell'ufficio, il processo d'appello riprendeva ex novo, con la conseguente necessità di rinnovare gli adempimenti di cui all'art. 601, cod. proc. pen., non essendo perciò sufficiente l'avviso della nuova udienza dato oralmente in udienza dal presidente del Collegio al difensore dell'imputata: per effetto della lettura combinata degli artt. 148, comma 5, 420-bis, comma 3, e 477, comma 3, cod. proc. pen., infatti, essendo costei assente, avrebbe avuto diritto ad una nuova citazione.

2.2. Si contesta, poi, la configurabilità del reato, tanto sotto il profilo oggettivo, quanto relativamente all'elemento psicologico, sulla base delle seguenti osservazioni: a) l'attività per la quale sono state liquidate le somme allo Spiga era stata certificata dall'organo preposto ed all'imputata spettava soltanto un controllo di natura contabile e finanziaria, senza alcuna possibilità di sindacato sull'effettivo svolgimento o meno di quegli incarichi da parte di costui; b) la sentenza non pone in discussione il diritto dello Spiga di ottenere quelle prestazioni, ma censura solamente la liquidazione delle stesse in misura superiore a quella dovuta, che però è condotta diversa da quella oggetto di contestazione; peraltro, la determinazione del relativo ammontare è effettuata dai giudici di merito in modo arbitrario ed errato;c) la decisione è intrinsecamente illogica là dove desume l'esistenza del dolo dal rifiuto opposto dall'imputata allo Spiga al pagamento di altre somme da questi autoliquidatesi con un'ulteriore determina, ritenendo tale condotta espressiva della piena consapevolezza di costei del carattere dovuto o meno delle relative prestazioni, con esclusione, quindi, di una sua condotta semplicemente negligente; obietta in proposito il ricorso: che in realtà l'imputata non ha rifiutato il pagamento, ma semplicemente la relativa richiesta dello Spiga è rimasta inevasa; ed altresì che, da un'ulteriore vicenda sostanzialmente identica, la stessa sentenza impugnata ha mandato assolta l'imputata, ritenendone non sufficientemente provato il dolo, proprio in ragione della mancata emissione del relativo mandato di pagamento; d) la decisione è illogica, altresì, nella parte in cui ha ritenuto il dolo in ragione della specifica competenza professionale dell'imputata, la quale, però, è smentita da due precedenti sentenze prodotte dalla difesa, l'una del giudice contabile territoriale e l'altra della stessa Corte d'appello, entrambe relative ad una vicenda distinta ma dai tratti analoghi, nelle quali la condotta di costei è stata qualificata come negligente ed imprudente ma non dolosa.

2.3. Si rappresenta, poi, l'intervenuta prescrizione del reato a marzo del 2022, e quindi successivamente alla sentenza d'appello, nelle more della stesura della relativa motivazione.

2.4. Si lamenta, infine, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato in sentenza per aver l'imputata pervicacemente negato gli addebiti, trascurando però di rilevare che tale diniego di responsabilità ha avuto ad oggetto esclusivamente l'ulteriore vicenda dalla quale la stessa Corte d'appello, riformando la pronuncia di condanna di primo grado, l'ha mandata assolta.

3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.

4. Ha depositato memoria scritta la difesa di parte civile, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il reato risulterebbe estinto per prescrizione il 7 marzo 2022, poiché, dal 2 aprile 2009, data della sua consumazione, è decorso il relativo termine massimo prorogato, pari a dodici anni e sei mesi (in ragione della pena detentiva massima allora prevista dall'art. 314, cod. pen.), pur con l'aggiunta dei periodi in cui esso è rimasto sospeso, pari a complessivi cinque mesi e cinque giorni (vds., per questi ultimi, pag. 20, sent.).

La presenza nel processo della parte civile e la pretesa risarcitoria da essa azionata non consentono però alla Corte di arrestarsi alla mancanza di una prova evidente d'innocenza dell'imputato (in applicazione di quanto disposto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: vds.

Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275), ma impongono di valutare compiutamente la fondatezza del giudizio di colpevolezza e delle relative argomentazioni.

2. Seguendo l'ordine di esposizione dei motivi adottato in parte narrativa, va rilevata anzitutto la manifesta infondatezza della eccezione di nullità della sentenza, che si vorrebbe derivata dall'omessa citazione dell'imputata all'udienza dinanzi al collegio d'appello diversamente composto a sèguito dell'astensione di alcuni magistrati.

In tale evenienza, infatti, il processo non riprende ex novo, ma - come si evince anche dalla possibile efficacia perdurante degli atti prevista dall'art. 42, comma 2, cod. proc. pen. - semplicemente prosegue, seppure con le incombenze rese necessarie dalla mutata composizione del collegio e dall'osservanza del "principio d'immediatezza", codificato dall'art. 525, comma 2, stesso codice.

A nulla rileva, dunque, che, anziché eventualmente applicare magistrati da altre sezioni per la trattazione del processo, questo venga assegnato ad una diversa sezione del medesimo ufficio giudiziario, dal momento che la ripartizione degli affari all'interno di quest'ultimo riveste una valenza puramente organizzativa, che non incide in alcun modo sull'identità del processo e sui diritti delle parti.

Riguardo, poi, alla sufficienza dell'avviso della successiva udienza di trattazione, dato oralmente in udienza dal presidente del collegio al difensore dell'imputata assente, va osservato che non vi è alcuna differenza di posizione - e quindi di diritti - tra l'imputato dichiarato "assente" perché mai comparso in dibattimento e quello invece comparso ma poi allontanatosi.

Ai fini che qui interessano, il dato rilevante è che - secondo quanto disposto dall'art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen. - entrambi sono rappresentati dal difensore: il quale, dunque, è il soggetto "interessato", cui fa riferimento l'art. 148, comma 5, stesso codice, stabilendo che gli avvisi a lui dati oralmente in sua presenza sostituiscono le notificazioni eventualmente necessarie.

Del resto, laddove ha voluto che l'imputato, benché dichiarato contumace o assente, sia destinatario diretto di determinati atti compiuti nel corso del processo, il legislatore lo ha previsto espressamente: basti pensare alle disposizioni dell'art. 429, comma 4, cod. proc. pen., in tema di necessità della notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato «comunque non present(e)» alla lettura del provvedimento; oppure del successivo art. 520, per il caso delle nuove contestazioni all'imputato assente (in senso conforme, Sez. 2, n. 8729 del 12/11/2019, dep. 2020, Libri, Rv. 278426, in motivazione).

3. La sentenza impugnata merita di essere censurata, invece, nella parte in cui ha ritenuto dimostrata la sussistenza del reato.

3.1. Va detto sùbito che le doglianze difensive in punto di competenza ed àmbito di sindacato dell'imputata nella sua qualità nonché di criteri di liquidazione dei compensi sono inammissibili, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., poiché non proposte con i motivi d'appello, ma soltanto per la prima volta con il ricorso per cassazione.

3.2. Speciosa, e quindi infondata, è poi la deduzione dell'intervenuta mutati() libelli, perché, a fronte di una contestazione relativa alla liquidazione di compensi per attività d'ufficio non prestate dallo Spiga, la sentenza avrebbe ritenuto integrato il reato in ragione della corresponsione di somme in misura superiore a quelle spettantigli, ma per attività da costui comunque svolte.

In proposito, è agevole osservare, anzitutto, che la Corte d'appello non ha affermato che Spiga avesse diritto a quei compensi, ma solo che, a prescindere dall'an, comunque il quantum liquidatogli dall'imputata era stato palesemente eccessivo, e quindi comunque indebito, con correlata appropriazione non consentita delle relative somme.

Peraltro, la sentenza di primo grado, richiamata praticamente per intero da quella d'appello, aveva precisato come Spiga non avesse affatto ricevuto, e comunque espletato, alcuni degli incarichi che si era autoliquidato e, sul punto, il ricorso non replica alcunché.

In ogni caso, su tale aspetto l'imputata ha avuto ampiamente la possibilità di difendersi, trattandosi di profilo attinente al nucleo essenziale delle accuse mossele, sicché nessun mutamento "a sorpresa" dell'addebito si è verificato.

È noto, infatti, che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.

L'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto, pertanto, non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619).3.3.

L'insuperabile punto di debolezza della motivazione della sentenza risiede, invece, nella dimostrazione di un pregresso e specifico accordo tra l'imputata e lo Spiga, per la liquidazione a quest'ultimo di quei compensi comunque non dovutigli, con la conseguente distrazione indebita della relativa pecunia publica.

Nessuno discute della configurabilità del peculato anche nell'ipotesi in cui l'agente pubblico si appropri del denaro o di altro bene pubblico di cui abbia la disponibilità per ragione del suo ufficio, quand'anche il beneficiario del relativo arricchimento sia un terzo, anche in via esclusiva: in fattispecie analoghe a quella in rassegna, infatti, questa Corte ha già avuto modo di affermare che si configura il delitto di peculato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio eroghi denaro pubblico di cui possa disporre, attraverso l'adozione di atti amministrativi di sua competenza non sottoposti a controllo effettivo di altre componenti dell'ufficio (Sez. 6, n. 20666 del 08/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268030; Sez. 6, n. 3913 del 11/12/2015, dep. 2016, Carucci, Rv. 267168).

È altrettanto ovvio, tuttavia, che una simile azione criminale - salvo altamente improbabili iniziative puramente "altruistiche" del pubblico agente infedele - presupponga uno specifico accordo tra lo stesso ed il terzo beneficiato, non potendo essa trovare altrimenti una spiegazione razionale.

Ed è su questo aspetto che la motivazione della sentenza si rivela puramente congetturale, affidandosi, nell'assenza di specifiche emergenze probatorie significative, a circostanze nient'affatto concludenti, perché non tali da poter ragionevolmente far escludere, con alta probabilità logica ed elevato grado di credibilità razionale, l'ipotesi della condotta semplicemente colposa, benché gravemente tale, perché frutto di negligenza, sciatteria istituzionale, disinteresse per la funzione esercitata, ancorché non d'incapacità per difetto delle necessarie competenze tecniche.

Ben si concilia con tale ipotesi alternativa, infatti, la liquidazione di somme in alcuni casi anche superiori alle richieste dello Spiga (essendo ragionevole attendersi, piuttosto, nel caso di accordi fraudolenti tra funzionari, una rigorosa attenzione alla regolarità formale dei rispettivi atti), come pure l'omessa liquidazione di una somma particolarmente elevata, e quindi tale, in quel singolo, specifico e più rischioso caso, da sollecitare l'attenzione del funzionario.

Né è in grado di conferire a tali comportamenti una luce diversa e consentanea all'accusa il semplice rapporto di colleganza tra l'imputata e lo Spiga, benché protrattosi per anni, e tuttavia non qualificato, ad esempio, da vincoli gerarchici o da altri collegamenti di fatto particolarmente stringenti e, perciò, condizionanti, né, a maggior ragione, da relazioni personali al di fuori del contesto lavorativo.4.

Il dubbio su tale aspetto essenziale della vicenda si rivela, dunque, insuscettibile di risoluzione, non emergendo dalla sentenza altre circostanze di fatto eventualmente valutabili.

Si rivela inutile, perciò, il rinvio al giudice di merito, per una nuova disamina dei fatti anche ai soli effetti civili della decisione, dovendo conseguentemente concludersi per l'annul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della Corte di appello di Cagliari; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile "Unione dei Comuni del [OSCURATO:PERSONA]", avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte e nota spese, chiedendo la conferma della sentenza; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 28 febbraio 2022, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per il delitto di peculato, perché, nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario dell'Unione dei Comuni del [OSCURATO:PERSONA], in accordo con [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell'area tecnica del medesimo ente, aveva liquidato in favore di quest'ultimo compensi per oltre ventunomila euro non dovutigli, poiché relativi ad incarichi da lui non ricevuti e, comunque, ad attività d'ufficio dal medesimo non prestate, nell'àmbito del progetto denominato "rete di distribuzione del metano in Sardegna- bacino 37". Con la medesima sentenza, ne è stata altresì confermata la condanna al risarcimento dei danni in favore del predetto ente, costituitosi in giudizio quale parte civile. 2. Le doglianze, contenute all'interno di un unico ed articolato motivo, possono sintetizzarsi nei termini che seguono, secondo un ordine diverso da quello seguìto in ricorso, ma più aderente ad un criterio di pregiudizialità logica. 2.1. La prima consiste nella nullità assoluta ed insanabile della sentenza impugnata, a norma degli artt. 178, lett. c), e 179, cod. proc. pen., in ragione dell'omessa citazione dell'imputata per l'udienza successiva a quella in cui alcuni componenti del collegio hanno formalizzato dichiarazione di astensione, poi accolta dal Presidente della Corte d'appello, con fissazione del processo dinanzi ad una diversa sezione. Sostiene la difesa ricorrente che, per effetto dell'assegnazione ad altra sezione di quell'ufficio, il processo d'appello riprendeva ex novo, con la conseguente necessità di rinnovare gli adempimenti di cui all'art. 601, cod. proc. pen., non essendo perciò sufficiente l'avviso della nuova udienza dato oralmente in udienza dal presidente del Collegio al difensore dell'imputata: per effetto della lettura combinata degli artt. 148, comma 5, 420-bis, comma 3, e 477, comma 3, cod. proc. pen., infatti, essendo costei assente, avrebbe avuto diritto ad una nuova citazione. 2.2. Si contesta, poi, la configurabilità del reato, tanto sotto il profilo oggettivo, quanto relativamente all'elemento psicologico, sulla base delle seguenti osservazioni: a) l'attività per la quale sono state liquidate le somme allo Spiga era stata certificata dall'organo preposto ed all'imputata spettava soltanto un controllo di natura contabile e finanziaria, senza alcuna possibilità di sindacato sull'effettivo svolgimento o meno di quegli incarichi da parte di costui; b) la sentenza non pone in discussione il diritto dello Spiga di ottenere quelle prestazioni, ma censura solamente la liquidazione delle stesse in misura superiore a quella dovuta, che però è condotta diversa da quella oggetto di contestazione; peraltro, la determinazione del relativo ammontare è effettuata dai giudici di merito in modo arbitrario ed errato;c) la decisione è intrinsecamente illogica là dove desume l'esistenza del dolo dal rifiuto opposto dall'imputata allo Spiga al pagamento di altre somme da questi autoliquidatesi con un'ulteriore determina, ritenendo tale condotta espressiva della piena consapevolezza di costei del carattere dovuto o meno delle relative prestazioni, con esclusione, quindi, di una sua condotta semplicemente negligente; obietta in proposito il ricorso: che in realtà l'imputata non ha rifiutato il pagamento, ma semplicemente la relativa richiesta dello Spiga è rimasta inevasa; ed altresì che, da un'ulteriore vicenda sostanzialmente identica, la stessa sentenza impugnata ha mandato assolta l'imputata, ritenendone non sufficientemente provato il dolo, proprio in ragione della mancata emissione del relativo mandato di pagamento; d) la decisione è illogica, altresì, nella parte in cui ha ritenuto il dolo in ragione della specifica competenza professionale dell'imputata, la quale, però, è smentita da due precedenti sentenze prodotte dalla difesa, l'una del giudice contabile territoriale e l'altra della stessa Corte d'appello, entrambe relative ad una vicenda distinta ma dai tratti analoghi, nelle quali la condotta di costei è stata qualificata come negligente ed imprudente ma non dolosa. 2.3. Si rappresenta, poi, l'intervenuta prescrizione del reato a marzo del 2022, e quindi successivamente alla sentenza d'appello, nelle more della stesura della relativa motivazione. 2.4. Si lamenta, infine, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato in sentenza per aver l'imputata pervicacemente negato gli addebiti, trascurando però di rilevare che tale diniego di responsabilità ha avuto ad oggetto esclusivamente l'ulteriore vicenda dalla quale la stessa Corte d'appello, riformando la pronuncia di condanna di primo grado, l'ha mandata assolta. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. 4. Ha depositato memoria scritta la difesa di parte civile, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il reato risulterebbe estinto per prescrizione il 7 marzo 2022, poiché, dal 2 aprile 2009, data della sua consumazione, è decorso il relativo termine massimo prorogato, pari a dodici anni e sei mesi (in ragione della pena detentiva massima allora prevista dall'art. 314, cod. pen.), pur con l'aggiunta dei periodi in cui esso è rimasto sospeso, pari a complessivi cinque mesi e cinque giorni (vds., per questi ultimi, pag. 20, sent.). La presenza nel processo della parte civile e la pretesa risarcitoria da essa azionata non consentono però alla Corte di arrestarsi alla mancanza di una prova evidente d'innocenza dell'imputato (in applicazione di quanto disposto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: vds. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275), ma impongono di valutare compiutamente la fondatezza del giudizio di colpevolezza e delle relative argomentazioni. 2. Seguendo l'ordine di esposizione dei motivi adottato in parte narrativa, va rilevata anzitutto la manifesta infondatezza della eccezione di nullità della sentenza, che si vorrebbe derivata dall'omessa citazione dell'imputata all'udienza dinanzi al collegio d'appello diversamente composto a sèguito dell'astensione di alcuni magistrati. In tale evenienza, infatti, il processo non riprende ex novo, ma - come si evince anche dalla possibile efficacia perdurante degli atti prevista dall'art. 42, comma 2, cod. proc. pen. - semplicemente prosegue, seppure con le incombenze rese necessarie dalla mutata composizione del collegio e dall'osservanza del "principio d'immediatezza", codificato dall'art. 525, comma 2, stesso codice. A nulla rileva, dunque, che, anziché eventualmente applicare magistrati da altre sezioni per la trattazione del processo, questo venga assegnato ad una diversa sezione del medesimo ufficio giudiziario, dal momento che la ripartizione degli affari all'interno di quest'ultimo riveste una valenza puramente organizzativa, che non incide in alcun modo sull'identità del processo e sui diritti delle parti. Riguardo, poi, alla sufficienza dell'avviso della successiva udienza di trattazione, dato oralmente in udienza dal presidente del collegio al difensore dell'imputata assente, va osservato che non vi è alcuna differenza di posizione - e quindi di diritti - tra l'imputato dichiarato "assente" perché mai comparso in dibattimento e quello invece comparso ma poi allontanatosi. Ai fini che qui interessano, il dato rilevante è che - secondo quanto disposto dall'art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen. - entrambi sono rappresentati dal difensore: il quale, dunque, è il soggetto "interessato", cui fa riferimento l'art. 148, comma 5, stesso codice, stabilendo che gli avvisi a lui dati oralmente in sua presenza sostituiscono le notificazioni eventualmente necessarie. Del resto, laddove ha voluto che l'imputato, benché dichiarato contumace o assente, sia destinatario diretto di determinati atti compiuti nel corso del processo, il legislatore lo ha previsto espressamente: basti pensare alle disposizioni dell'art. 429, comma 4, cod. proc. pen., in tema di necessità della notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato «comunque non present(e)» alla lettura del provvedimento; oppure del successivo art. 520, per il caso delle nuove contestazioni all'imputato assente (in senso conforme, Sez. 2, n. 8729 del 12/11/2019, dep. 2020, Libri, Rv. 278426, in motivazione). 3. La sentenza impugnata merita di essere censurata, invece, nella parte in cui ha ritenuto dimostrata la sussistenza del reato. 3.1. Va detto sùbito che le doglianze difensive in punto di competenza ed àmbito di sindacato dell'imputata nella sua qualità nonché di criteri di liquidazione dei compensi sono inammissibili, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., poiché non proposte con i motivi d'appello, ma soltanto per la prima volta con il ricorso per cassazione. 3.2. Speciosa, e quindi infondata, è poi la deduzione dell'intervenuta mutati() libelli, perché, a fronte di una contestazione relativa alla liquidazione di compensi per attività d'ufficio non prestate dallo Spiga, la sentenza avrebbe ritenuto integrato il reato in ragione della corresponsione di somme in misura superiore a quelle spettantigli, ma per attività da costui comunque svolte. In proposito, è agevole osservare, anzitutto, che la Corte d'appello non ha affermato che Spiga avesse diritto a quei compensi, ma solo che, a prescindere dall'an, comunque il quantum liquidatogli dall'imputata era stato palesemente eccessivo, e quindi comunque indebito, con correlata appropriazione non consentita delle relative somme. Peraltro, la sentenza di primo grado, richiamata praticamente per intero da quella d'appello, aveva precisato come Spiga non avesse affatto ricevuto, e comunque espletato, alcuni degli incarichi che si era autoliquidato e, sul punto, il ricorso non replica alcunché. In ogni caso, su tale aspetto l'imputata ha avuto ampiamente la possibilità di difendersi, trattandosi di profilo attinente al nucleo essenziale delle accuse mossele, sicché nessun mutamento "a sorpresa" dell'addebito si è verificato. È noto, infatti, che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. L'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto, pertanto, non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619).3.3. L'insuperabile punto di debolezza della motivazione della sentenza risiede, invece, nella dimostrazione di un pregresso e specifico accordo tra l'imputata e lo Spiga, per la liquidazione a quest'ultimo di quei compensi comunque non dovutigli, con la conseguente distrazione indebita della relativa pecunia publica. Nessuno discute della configurabilità del peculato anche nell'ipotesi in cui l'agente pubblico si appropri del denaro o di altro bene pubblico di cui abbia la disponibilità per ragione del suo ufficio, quand'anche il beneficiario del relativo arricchimento sia un terzo, anche in via esclusiva: in fattispecie analoghe a quella in rassegna, infatti, questa Corte ha già avuto modo di affermare che si configura il delitto di peculato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio eroghi denaro pubblico di cui possa disporre, attraverso l'adozione di atti amministrativi di sua competenza non sottoposti a controllo effettivo di altre componenti dell'ufficio (Sez. 6, n. 20666 del 08/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268030; Sez. 6, n. 3913 del 11/12/2015, dep. 2016, Carucci, Rv. 267168). È altrettanto ovvio, tuttavia, che una simile azione criminale - salvo altamente improbabili iniziative puramente "altruistiche" del pubblico agente infedele - presupponga uno specifico accordo tra lo stesso ed il terzo beneficiato, non potendo essa trovare altrimenti una spiegazione razionale. Ed è su questo aspetto che la motivazione della sentenza si rivela puramente congetturale, affidandosi, nell'assenza di specifiche emergenze probatorie significative, a circostanze nient'affatto concludenti, perché non tali da poter ragionevolmente far escludere, con alta probabilità logica ed elevato grado di credibilità razionale, l'ipotesi della condotta semplicemente colposa, benché gravemente tale, perché frutto di negligenza, sciatteria istituzionale, disinteresse per la funzione esercitata, ancorché non d'incapacità per difetto delle necessarie competenze tecniche. Ben si concilia con tale ipotesi alternativa, infatti, la liquidazione di somme in alcuni casi anche superiori alle richieste dello Spiga (essendo ragionevole attendersi, piuttosto, nel caso di accordi fraudolenti tra funzionari, una rigorosa attenzione alla regolarità formale dei rispettivi atti), come pure l'omessa liquidazione di una somma particolarmente elevata, e quindi tale, in quel singolo, specifico e più rischioso caso, da sollecitare l'attenzione del funzionario. Né è in grado di conferire a tali comportamenti una luce diversa e consentanea all'accusa il semplice rapporto di colleganza tra l'imputata e lo Spiga, benché protrattosi per anni, e tuttavia non qualificato, ad esempio, da vincoli gerarchici o da altri collegamenti di fatto particolarmente stringenti e, perciò, condizionanti, né, a maggior ragione, da relazioni personali al di fuori del contesto lavorativo.4. Il dubbio su tale aspetto essenziale della vicenda si rivela, dunque, insuscettibile di risoluzione, non emergendo dalla sentenza altre circostanze di fatto eventualmente valutabili. Si rivela inutile, perciò, il rinvio al giudice di merito, per una nuova disamina dei fatti anche ai soli effetti civili della decisione, dovendo conseguentemente concludersi per l'annul
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