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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25152/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della Corte d'appello di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del 17/09/2021 del Tribunale di Firenze, in accoglimento del concordato prospettato ex art. 599 bis cod. pen., rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due di reclusione ed C 3.000,00 di multa in ordine ai reati di resistenza a un pubblico ufficiale aggravata (capo A dell'imputazione) e di ricettazione di un autoveicolo in concorso (capo B dell'imputazione).

Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore avv.to S9brina [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge in ore all'art. 133 cod. pen., lamentando l'inosservanza dei canoni che regolano la determinazione della pena stabiliti dagli artt. 132 e 133 cod. pen., con particolare riferimento alla personalità e buon al comportamento processuale dell'imputato.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.

Occorre rilevare che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01).

Nel caso di specie, il ricorrente lamenta la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, ma tale doglianza non rientra tra i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., trattandosi di pena concordata tra le parti priva di illegalità, avendo, peraltro, la Corte d'appello già valutato i criteri di determinazione della pena asseritamente non considerati (giovane età e incensuratezza dell'imputato).

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della Corte d'appello di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del 17/09/2021 del Tribunale di Firenze, in accoglimento del concordato prospettato ex art. 599 bis cod. pen., rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due di reclusione ed C 3.000,00 di multa in ordine ai reati di resistenza a un pubblico ufficiale aggravata (capo A dell'imputazione) e di ricettazione di un autoveicolo in concorso (capo B dell'imputazione). Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore avv.to S9brina [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge in ore all'art. 133 cod. pen., lamentando l'inosservanza dei canoni che regolano la determinazione della pena stabiliti dagli artt. 132 e 133 cod. pen., con particolare riferimento alla personalità e buon al comportamento processuale dell'imputato. Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. Occorre rilevare che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Nel caso di specie, il ricorrente lamenta la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, ma tale doglianza non rientra tra i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., trattandosi di pena concordata tra le parti priva di illegalità, avendo, peraltro, la Corte d'appello già valutato i criteri di determinazione della pena asseritamente non considerati (giovane età e incensuratezza dell'imputato). P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen
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