CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 2026
Cassazione n. 20475/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza in data 2/2/2026 della Corte di Appello di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti, aseguito di richiesta delle stesse, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 2 febbraio 2026 la Corte di Appello di Messina ha confermatola sentenza in data 3 marzo 2025 del Tribunale della medesima città con la quale, per laparte qui di interesse, era stata affermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato di rapina continuata (artt. 81 cpv., 628 cod. pen.) commessa dal settembre2013 al luglio 2014.In particolare, si contesta all’imputato, con condotte reiterate commesse anche in tempidiversi, mediante violenza e minaccia alla persona, di essersi impossessato in più occasionidi denaro appartenente a [OSCURATO:PERSONA], persona con la quale aveva intrapreso unarelazione affettiva, strappandole dalle mani il denaro costituente lo stipendio mensile appenaprelevato dalla donna all'ufficio postale nei pressi del quale il [OSCURATO:PERSONA] si era appostatodopo avere seguito la vittima e, in un'altra occasione, di essersi impossessato della schedabancomat della donna che poi utilizzava prelevando il denaro presente sul conto correntedella persona offesa.2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato,deducendo:2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agliartt. 521, 522 e 604, comma 1, cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale fatto erratogoverno della normativa inerente al principio di correlazione tra accusa e sentenza, nonpotendo i Giudici di appello sostituire la motivazione della sentenza di primo grado bensìunicamente integrarla.Dopo avere testualmente riportato i motivi di appello sul punto, nei quali la difesa delricorrente aveva lamentato che il primo Giudice ha pronunciato sentenza di condanna per unfatto storico diverso rispetto al quale ha fatto riferimento la [OSCURATO:PERSONA] per tutta ladurata del procedimento, ciò in quanto la condanna è intervenuta anche in relazione acondotte non contestate, nel motivo di ricorso in esame la difesa dell’imputato lamenta chela Corte territoriale non ha dato corretta risposta alla questione di diritto innanzi alla stessasollevata ciò in quanto non era legittimata a sanare una nullità contenuta nel decisum delTribunale, potendo al più integrare la motivazione di quest’ultimo.Nel caso in esame era infatti emerso, ed è stato rilevato anche dalla stessa Corte diappello, che i fatti trasposti nella prima sentenza differivano per elemento oggettivo,soggettivo e per nesso causale rispetto alla contestata condotta di rapina.2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen. in relazione agli artt. 533, 535, 605, comma 1, e 530 cod. proc. pen. con riguardoall’intervenuta condanna dell’imputato per il reato di rapina attraverso il malgoverno delprincipio dell’”oltre ogni ragionevole dubbio”.Deduce la difesa del ricorrente, quanto all’episodio di rapina innanzi all’[OSCURATO:PERSONA],un travisamento nella valutazione delle prove assunte riportando anche in questo caso ipassaggi dell’atto di appello riguardanti la trascrizione delle dichiarazioni dibattimentali dellapersona offesa dalle quali – sostiene sempre la difesa del ricorrente – sarebbe emerso chela Corte di appello avrebbe basato il proprio convincimento sul propalato della figlia dellavittima senza confrontarsi con le dichiarazioni che la stessa persona offesa e della di lei figliaavevano reso innanzi al primo Giudice.In sostanza – prosegue la difesa del ricorrente – la deposizione della signora RosinaCristiano all’udienza del giorno 8 maggio 2023 nella parte in cui ha ascritto l’episodiocontestato al fratello ed alla cognata dell'odierno imputato è pacifica, solida e non contestata,con la conseguenza che non può essere ascritto all’imputato un fatto che è stato commessoda terzi.Quanto, poi, all’ulteriore episodio di rapina consumato in viale Giostra, evidenzia ladifesa del ricorrente che la persona offesa non ha fatto alcuna menzione di un episodio chepresenta l’elemento materiale del delitto in contestazione, anche perché il testimoneEsposito, assente per sua stessa ammissione al momento della consumazione repentina delreato, ha escluso di avere assistito al fatto che la persona offesa aveva subito uno schiaffoed in dibattimento non è emerso altro.Ne conseguirebbe – sempre secondo la difesa del ricorrente - che la sentenzaimpugnata ha confermato la condanna per la rapina di cui al capo A sulla base dell'episodiocontestato al capo B dell'imputazione (qualificato come tentata estorsione e già dichiaratoprescritto con la sentenza di primo grado), dunque confondendolo con quello contestato alcapo A del quale tuttavia non vi è stato riscontro in esito all'istruttoria dibattimentale.A ciò si aggiunge che nel capo A di imputazione sono contestati episodi fino al luglio2014 mentre il fatto trasposto in sentenza è pacificamente avvenuto 12 agosto 2014 inquanto quest'ultima data è proprio quella nel quale fa riferimento il capo di imputazione B. Viè di più! Il luogo oggetto degli episodi delittuosi è solo all'apparenza analogo, infatti, nel capoA si parla di viale Giostra mentre nel capo B il luogo del commesso delitto è un mercatinodell'usato.Da ultimo, le modalità della condotta descritte nella sentenza di appello in merito aquest’ultimo episodio sarebbero sovrapponibili alla contestazione operata dal PubblicoMinistero al capo B.Quanto osservato porrebbe nel solco della nullità anche la sentenza di appello inquanto delle due l'una: o la motivazione è manifestamente illogica poiché utilizza un fatto giàcontestato in altro capo di imputazione - comunque relativo ad un reato dichiarato prescrittocon autorità di cosa giudicata - oppure l'episodio del 12 agosto 2014 descritto dal testimoneSalvatore [OSCURATO:PERSONA] è da qualificarsi come rapina e l'affermazione di penale responsabilitàsarebbe caratterizzato sia da nullità che da abnormità alla luce dei limiti temporali dellacontestazione di cui al capo A nonché del diverso locus commissi delicti.2.3. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazioneall’art. 62-bis cod. pen. avendo la Corte di appello di Messina negato all’imputato ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a fronte della indimostrata sussistenzadi un profilo criminologico dell’imputato di rilevante gravità. Difetterebbe quindi un concretoadeguamento della pena irrogata alle connotazioni sia dei fatti che del soggetto al quale lecondotte sono state attribuite.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Risulta, infatti, che la Corte di appello ha dato congrua risposta all’eccezione di nullitàsollevata dalla difesa, ribadita anche in questa sede, secondo la quale si sostiene lamancata corrispondenza tra i fatti contestati e la decisione della sentenza del Tribunale,correttamente osservando che i riferimenti ad aspetti di contesto diversi da quelli propri dellacondotta oggetto di imputazione risultano finalizzati a rafforzare il giudizio di condanna checonseguenza che le censure svolte in quella sede dall'appellante concernono il contenutodella motivazione che egli assume non attenere alle condotte descritte nell'imputazione ma afattispecie diverse, sicché in concreto la doglianza posta a fondamento del motivo digravame si risolve nella critica alla pertinenza e persuasività dalla parte emotiva dellasentenza e non già alla violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza.Ritiene l'odierno Collegio che nel caso in esame la Corte di appello ha fornito unacorretta risposta alla doglianza difensiva, facendo anche corretto richiamo ai principi di dirittoche regolano la materia in quanto ciò che conta in questa sede è che si sia fatto riferimentonella sentenza del Tribunale anche ai fatti oggetto di contestazione sui quali la difesa haavuto modo integralmente di interloquire esercitando liberamente il proprio mandato.Al riguardo deve infatti essere ricordato che questa Corte di legittimità, nel suomassimo consesso ha avuto modo di chiarire che «In tema di correlazione tra imputazionecontestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale,nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesiastratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggettodell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegueche l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nelpedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché,vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quandol'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta didifendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli,Rv. 248051-01).Del resto occorre ancora ricordare che in tempi successivi alla citata decisione delleSezioni Unite “Carelli” questa Corte di legittimità ha avuto modo di ribadire che «Nonsussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando viè corrispondenza tra l'individuazione degli elementi tipici della fattispecie contestata el'accertamento contenuto nella sentenza di condanna, a nulla rilevando eventuali difformitàquantitative e qualitative degli elementi di definizione della condotta, dell'evento e del nessocausale in considerazione della relatività delle tecniche descrittive utilizzate nella redazionedella imputazione» (Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 276955-01;in senso conforme anche Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946-01).Ben poteva, quindi, la Corte di appello integrare, come ha fatto, anche in funzionedelimitativa, la motivazione della sentenza di primo grado.2. Il secondo motivo di ricorso è parzialmente fondato nei limiti dei quali si dirà.Occorre, innanzitutto, prendere le mosse dai capi A e B della rubrica delle imputazioni(ancorché il reato di tentata estorsione contestato nel secondo capo sia stato dichiaratoestinto per prescrizione).Al capo A risultano contestate due condotte:- l’avere l’imputato fermato sulla pubblica via [OSCURATO:PERSONA] “strappandole dalle maniil denaro costituente lo stipendio mensile appena prelevato dalla donna all’[OSCURATO:PERSONA]”;- l’avere l’imputato, in altra occasione, fermato la [OSCURATO:PERSONA] sulla pubblica via, lungo ilviale Giostra, e dopo averla minacciata dicendole «io finirò in galera, ma a te ti metto sottoterra» impossessandosi della scheda bancomat della donna e utilizzando tale scheda perprelevare il denaro presente sul conto corrente della donna.Quanto al tempus commissi delicti per la parte qui di interesse, il termine finale è statoindicato nel luglio 2014.Al capo B era contestato all’imputato un terzo episodio nel corso del quale l’imputatoavrebbe fermato l’imputata nei pressi del “mercatino delle pulci” situato sul viale Giostradicendo alla persona offesa «puttana, adesso hai trovato un altro al posto mio; se non mi daiqualcosa di soldi, io finisco in carcere ma a te ti ammazzo».Quest’ultimo episodio è stato contestato come consumato in data 12 agosto 2014.Leggendo la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale (pagg. 3 e 4) risultano esserestati indicati vari episodi ai danni della persona offesa:a) una volta il [OSCURATO:PERSONA] l’aveva aggredita al mercatino di viale Giostra;b) una volta si era presentato con il fratello e le aveva “preso tutte cose”;c) una volta era entrato in casa ed aveva minacciato di picchiarla per farsi consegnareil denaro;d) una volta, insieme al fratello, le aveva preso la carta di credito dove erano statiappena accreditati 8.000,00 euro: al riguardo la [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato che tale somma leera stata conferita a titolo di risarcimento per un incidente in precedenza occorsole e che “i”[OSCURATO:PERSONA], appresa tale circostanza, l’avevano sorpresa al Postamat, intenta a prelevare300,00 euro e quindi si erano appostati dietro di lei e le avevano preso i soldi dalle mani,nonché la carta di Bancoposta, per poi spartirsi tra loro il maltolto;e) sovente l’imputato aveva afferrato con violenza alle braccia la persona offesaminacciandola di mandarla “sotto terra”.Preme, ancora, aggiungere che, come emerge sempre dalla sentenza del Tribunale(pag. 4), il teste [OSCURATO:PERSONA], coniugatosi successivamente con la [OSCURATO:PERSONA], haricordato che il 14 agosto 2014 (sembrerebbe in realtà il 12 agosto 2014 – ndr.) avevaaccompagnato la persona offesa al mercatino di viale Giostra la [OSCURATO:PERSONA] la quale, una voltarimasta sola, era stata avvicinata e minacciata dal [OSCURATO:PERSONA] che aveva proferito all’indirizzodella stessa la frase riportata nel capo B della rubrica delle imputazioni.Emerge quindi un primo dato fermo: l’episodio di cui ha parlato il teste [OSCURATO:PERSONA] è quellooggetto di contestazione al capo B della rubrica delle imputazioni che appare coincidere conquello che la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato al superiore punto a). Risulta, infine, dalla sentenza del Tribunale che [OSCURATO:PERSONA], figlia della personaoffesa, ha riferito, in particolare, di due episodi (unici qui di interesse ai fini di parametrarlialle contestazioni) uno, nel quale il [OSCURATO:PERSONA], in data imprecisata, si era presentato allaPosta mentre la madre stava prelevando e minacciando di picchiarla, le aveva strappato dimano il denaro dalle mani (episodio inquadrabile in quello descritto nella prima delle duecondotte indicate al capo A), l’altro, temporalmente collocato nel febbraio 2014 nel quale ilCastagna aveva seguito la madre all’[OSCURATO:PERSONA] e dopo che questa aveva prelevato, leaveva afferrato la borsa con tutto lo stipendio dentro e si era poi appropriato del denaro perpoi restituirle la borsa vuota.La Corte di appello (pagg. 4 e 5) con riferimento alla prima delle condotte delittuosecontestate al capo A relativa all’episodio di rapina avente ad oggetto lo stipendio appenaprelevato dalla [OSCURATO:PERSONA] ha fatto richiamo alle dichiarazioni della figlia della persona offesaper poi aggiungere che la deposizione di [OSCURATO:PERSONA] è intrinsecamente credibile inquanto avente ad oggetto fatti e circostanze percepite direttamente dalla stessa e che dettedichiarazioni sono comunque coerenti con quelle della persona offesa che «sebbene inmaniera confusa a cagione della incapacità di esprimersi dovuta ad una evidente condizionedi carenza culturale ed allo stato di profonda prostrazione provocatole dagli agiti delCastagna … ha dato conto delle ripetute vessazioni e minacce delle quali era stata vittimanonché delle continue richieste e violente sottrazioni di denaro ai suoi danni».Osserva l'odierno Collegio, che in ordine a tale episodio (all’evidenza diverso da quellonel quale sempre presso l’ufficio postale l’imputato od altri si fecero anche consegnare lacarta Bancomat) nessun travisamento degli elementi probatori risulta essere stato operato.Diversa è, invece, la valutazione riguardante il secondo episodio sempre contestato alcapo A nel quale si contesta all’imputato dopo avere proferito la frase «io finirò in galera, maa te ti metto sotto terra» di essersi impossessato della scheda bancomat della donna e diavere utilizzato tale scheda per prelevare il denaro presente sul conto corrente della donna.Non risulta dalla sentenza del Tribunale che di tale episodio hanno parlato il testeEsposito e [OSCURATO:PERSONA].Non risulta, inoltre, che la Corte di appello si è confrontata con quanto dedotto dalladifesa nel relativo atto di gravame circa il fatto che, secondo la versione fornita dalla personaoffesa, all’episodio della sottrazione del Bancomat non prese parte l'odierno imputato ma vipresero parte altri soggetti (il fratello e la cognata dell’imputato).Risulta, infine, dalla sentenza di appello (pagg. 5 e 6) che la Corte territoriale ha fattoconfusione circa il secondo episodio contestato al capo A, facendo richiamo alledichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] che invece si riferivano pacificamente alla contestazione dicui al capo B per il quale è stata dichiarata irrevocabilmente la prescrizione del reato e checomunque risulta consumato in un arco temporale differente rispetto al quale è collocata lacontestazione di cui al capo A.3. Il terzo motivo di ricorso, ferma restando ogni possibile rivalutazione all’esito delgiudizio di rinvio con riguardo alla vicenda per la quale si è disposto l’annullamento dellasentenza impugnata, è manifestamente infondato.La Corte di appello con riguardo al diniego del riconoscimento all’imputato dellecircostanze attenuanti generiche con conseguenti effetti anche sulla determinazione deltrattamento sanzionatorio, ha prodotto una motivazione congrua e rispondente ai principi didiritto che regolano la materia, richiamando l’allarmante pervicacia palesata dal Castagnasi va ad aggiungere la presenza di un precedente penale per un reato contro il patrimonio acarico dell’imputato stesso.Sul punto occorre ricordare che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «Nelmotivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che ilgiudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi ocomunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3,sent. n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).4. Quanto evidenziato impone l‘annullamento della sentenza impugnata limitatamenteal secondo degli episodi contestati al capo A della rubrica delle imputazioni, episodiorisalente all’anno 2014 in relazione al quale non risulta allo stato decorso il termine diprescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per un nuovogiudizio sul punto.Il ricorso dell’imputato deve, invece, essere rigettato nel resto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla rapina verificatasi lungo il viale Giostra,con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Rigetta nelresto il ricorso.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]