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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 24252/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3601-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Sez.VI -R.G. 3601/2021 camera di consiglio9.6.2022 2 rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 766/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Il Tribunale di Messina ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto il ricalcolo del saldo di chiusura del conto corrente intrattenuto dall’attore col detto istituto di credito e la condanna di quest’ultimo al pagamento delle somme dovute al correntista.

2. ― La Corte di appello di Messina ha respinto l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado osservandoche correttamente il primo giudice aveva ritenuto intempestiva la contestazione, peraltro generica, degli estratti conto, apparendo del resto poco plausibile che,nell’arco di un rapporto decennale, il correntista avesse tollerato la prolungata omissione della banca nella trasmissione degli estratti conto stessi.

Con specifico riguardo al tema dell’addebito in conto di prelievi bancomat che l’attore reputava inesistenti, ha osservato che «le operazioni bancomat sono documentate dalle risultanze informatiche delle registrazioni effettuate automaticamente dalle apparecchiature presso le quali sono state eseguite le operazioni stesse.

A fronte di tale dato documentale le argomentazioni diinesistenza delle operazioni da parte dell’appellante, che non ha prospettato neanche un possibile smarrimento della carta, Sez.VI -R.G. 3601/2021 camera di consiglio9.6.2022 3 risultano del tutto insufficienti».

Tale rilievo è stato svolto in aggiunta alle argomentazioni del Tribunale, riprese nella sentenza di appello, e relative al fatto che la prospettata assenza di prelievi nel corso di dieci anni di svolgimento del rapporto risultava essere poco verosimile.

3. ― La sentenza della Corte messinese è stata impugnata per revocazione da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha basato l’impugnazione sulla pacifica inesistenza, in atti, della documentazione menzionata nella sentenza di appello.

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 15 ottobre 2019, ha rigettato l’impugnazione osservando come la prova dei prelievi bancomat fosse un elemento controverso, oggetto del dibattito processuale e come, in ogni caso, l’errore lamentato dal ricorrente dovesse considerarsi privo di decisività.

4. ― Quest’ultima pronuncia è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] sulla base d i un unico motivo di ricorso.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro. [OSCURATO:PERSONA]

1. ―Il ricorrente oppone la violazione e falsa applicazione dell’art.395, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che degli artt. 1832 e 1857 c.c., nonché la nullità della sentenza per assente, contraddittoriao carente motivazione.

Sostiene che il capo di domanda concernente la contabilizzazione, da parte della banca, di operazioni asseritamente non eseguite dal correntista, non potesse essere colpito dalla dichiarata decadenza circa la contestazione degli estratti conto e che in nessun momento del percorsoprocessuale si era dibattuto dell’esistenza o meno della documentazione comprovante la sussistenza Sez.VI -R.G. 3601/2021 camera di consiglio9.6.2022 4 dei prelievi bancomat; a quest’ultimo riguardo è richiamata documentazione processuale comprovante l’assenza di contestazione circa la mancanza, agli atti di causa, della detta documentazione.

Viene inoltre osservato che il testo integrale della sentenza impugnata per revocazione non forniva alcuna indicazione quanto al dibattito processuale circa la prova documentale dei prelievi bancomat.

2. ― Va anzitutto disattesa l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla banca controricorrente: eccezione fondata sul disposto dell’art. 398, comma 4. c.p.c., a mente del qualela proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione, che può essere invece sospeso dal giudice avanti al quale è proposta la domanda di revocazione, su istanza di parte.

La norma― è evidente ― concerne l’imp ugnazione della sentenza revocanda, non quella che ha deciso sulla domanda di revocazione: poiché la presente impugnazione ha ad oggetto quest’ultima pronuncia, non si vede quale rilievo possa assumere, ai fini che qui interessano, la circostanza per cui [OSCURATO:PERSONA] non abbia richiesto la sospensione del termine per impugnare la sentenza di appello impugnata per revocazione.

3. ― Il ricorso è privo di fondamento.

Come rilevato nella sentenza che ha deciso l’impugnazione per revocazione, la Corte di appello anzitutto condivise i rilievi svolti dal Tribunale, secondo cui era del tutto inverosimile che nel corso di un rapporto protrattosi per diversi anni il correntista non avesse eseguito prelievia mezzo bancomat.

Sotto tale profilo l’errore imputato al Giudice di appello è privo di decisività, dal momento che la sentenzaoggetto della domanda di revocazioneconteneva una prima spiegazione del perché la Sez.VI -R.G. 3601/2021 camera di consiglio9.6.2022 5 tesi del ricorrente dovesse ritenersi infondata;non spetta ovviamente a questa Corte prendere posizione sutale ratio decidendi , giacché la Corte stessa non è stata investita, in questa sede, del ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha deciso sul gravame della pronuncia di primo grado.

Ma l’impugnazione in esame va disattesa anche sotto un diverso profilo.

Nella sentenza sulla revocazione è affermato che «la prova dei prelievi bancomat fu senz’altro un elemento controverso ed oggetto del dibattito processuale».

Ciò è senz’altro vero: lo stesso ricorrente rammenta, a pag. 4 del ricorso, che la Corte di appello dispose consulenza tecnica al fine di accertare se negli estratti di conto corrente prodotti da [OSCURATO:PERSONA] figurassero prelievi bancomat e se il saldo ne tenesse conto.

Il fatto, poi, che il consulente tecnico si fosse detto nell’impossibilità di rispondere esaurientemente al quesito per l’incompletezza della documentazione acquisitalascia credere che la documentazione prodotta, acquisita dall’ausiliario, non recasse evidenza delle operazioni che interessavano.

In ogni caso, la Corte di appello, nella sentenza che decise sul gravame del Tribunale, non prese posizione sulla prova dei prelievi.

L’affermazione, contenuta nella pronuncia, secondo cui «le operazioni bancomat sono documentate dalle risultanze informatiche delle registrazioni effettuate automaticamente dalle apparecchiature presso le quali sono state eseguite le operazioni stesse» è chiaramente riferita alla generale modalità di registrazione dei prelievi attuati con carta di debito e vale a suffragare la conclusione, di seguito esposta, secondo cui le deduzioni svolte dall’appellante, e incentrate sull’inesistenza delle operazioni, si rivelavano «del tutto insufficienti».

In altri termini, ciò che Sez.VI -R.G. 3601/2021 camera di consiglio9.6.2022 6 il Giudice di appello intese evidenziare nella circostanza fu non già la documentazione, negli estratti conto, di prelievi bancomat, quanto, piuttosto, l’astratta non plausibilità dell’assunto dell’odierno ricorrente per cui sarebbero state registrate operazioni di prelievo insussistenti.

L’errore revocatorio prospettato, riferito alla prova dei prelievi bancomat, dunque, non si configura affatto.

Se pure fosse esistente, tale errore sarebbe, peraltro, privo di decisività:ciò in quanto l’assenza di documentazione di prelievi bancomat non potrebbe che ridondarein danno del correntista, siccome attore in giudizio: infatti, nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi(Cass. 28 novembre 2018, n. 30822 ; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948).

4. ― Il ricorso va pertanto respinto.

5. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabili

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3601-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Sez.VI -R.G. 3601/2021 camera di consiglio9.6.2022 2 rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 766/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 15/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il Tribunale di Messina ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto il ricalcolo del saldo di chiusura del conto corrente intrattenuto dall’attore col detto istituto di credito e la condanna di quest’ultimo al pagamento delle somme dovute al correntista. 2. ― La Corte di appello di Messina ha respinto l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado osservandoche correttamente il primo giudice aveva ritenuto intempestiva la contestazione, peraltro generica, degli estratti conto, apparendo del resto poco plausibile che,nell’arco di un rapporto decennale, il correntista avesse tollerato la prolungata omissione della banca nella trasmissione degli estratti conto stessi. Con specifico riguardo al tema dell’addebito in conto di prelievi bancomat che l’attore reputava inesistenti, ha osservato che «le operazioni bancomat sono documentate dalle risultanze informatiche delle registrazioni effettuate automaticamente dalle apparecchiature presso le quali sono state eseguite le operazioni stesse. A fronte di tale dato documentale le argomentazioni diinesistenza delle operazioni da parte dell’appellante, che non ha prospettato neanche un possibile smarrimento della carta, Sez.VI -R.G. 3601/2021 camera di consiglio9.6.2022 3 risultano del tutto insufficienti». Tale rilievo è stato svolto in aggiunta alle argomentazioni del Tribunale, riprese nella sentenza di appello, e relative al fatto che la prospettata assenza di prelievi nel corso di dieci anni di svolgimento del rapporto risultava essere poco verosimile. 3. ― La sentenza della Corte messinese è stata impugnata per revocazione da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha basato l’impugnazione sulla pacifica inesistenza, in atti, della documentazione menzionata nella sentenza di appello. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 15 ottobre 2019, ha rigettato l’impugnazione osservando come la prova dei prelievi bancomat fosse un elemento controverso, oggetto del dibattito processuale e come, in ogni caso, l’errore lamentato dal ricorrente dovesse considerarsi privo di decisività. 4. ― Quest’ultima pronuncia è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] sulla base d i un unico motivo di ricorso. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro. [OSCURATO:PERSONA] 1. ―Il ricorrente oppone la violazione e falsa applicazione dell’art.395, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che degli artt. 1832 e 1857 c.c., nonché la nullità della sentenza per assente, contraddittoriao carente motivazione. Sostiene che il capo di domanda concernente la contabilizzazione, da parte della banca, di operazioni asseritamente non eseguite dal correntista, non potesse essere colpito dalla dichiarata decadenza circa la contestazione degli estratti conto e che in nessun momento del percorsoprocessuale si era dibattuto dell’esistenza o meno della documentazione comprovante la sussistenza Sez.VI -R.G. 3601/2021 camera di consiglio9.6.2022 4 dei prelievi bancomat; a quest’ultimo riguardo è richiamata documentazione processuale comprovante l’assenza di contestazione circa la mancanza, agli atti di causa, della detta documentazione. Viene inoltre osservato che il testo integrale della sentenza impugnata per revocazione non forniva alcuna indicazione quanto al dibattito processuale circa la prova documentale dei prelievi bancomat. 2. ― Va anzitutto disattesa l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla banca controricorrente: eccezione fondata sul disposto dell’art. 398, comma 4. c.p.c., a mente del qualela proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione, che può essere invece sospeso dal giudice avanti al quale è proposta la domanda di revocazione, su istanza di parte. La norma― è evidente ― concerne l’imp ugnazione della sentenza revocanda, non quella che ha deciso sulla domanda di revocazione: poiché la presente impugnazione ha ad oggetto quest’ultima pronuncia, non si vede quale rilievo possa assumere, ai fini che qui interessano, la circostanza per cui [OSCURATO:PERSONA] non abbia richiesto la sospensione del termine per impugnare la sentenza di appello impugnata per revocazione. 3. ― Il ricorso è privo di fondamento. Come rilevato nella sentenza che ha deciso l’impugnazione per revocazione, la Corte di appello anzitutto condivise i rilievi svolti dal Tribunale, secondo cui era del tutto inverosimile che nel corso di un rapporto protrattosi per diversi anni il correntista non avesse eseguito prelievia mezzo bancomat. Sotto tale profilo l’errore imputato al Giudice di appello è privo di decisività, dal momento che la sentenzaoggetto della domanda di revocazioneconteneva una prima spiegazione del perché la Sez.VI -R.G. 3601/2021 camera di consiglio9.6.2022 5 tesi del ricorrente dovesse ritenersi infondata;non spetta ovviamente a questa Corte prendere posizione sutale ratio decidendi , giacché la Corte stessa non è stata investita, in questa sede, del ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha deciso sul gravame della pronuncia di primo grado. Ma l’impugnazione in esame va disattesa anche sotto un diverso profilo. Nella sentenza sulla revocazione è affermato che «la prova dei prelievi bancomat fu senz’altro un elemento controverso ed oggetto del dibattito processuale». Ciò è senz’altro vero: lo stesso ricorrente rammenta, a pag. 4 del ricorso, che la Corte di appello dispose consulenza tecnica al fine di accertare se negli estratti di conto corrente prodotti da [OSCURATO:PERSONA] figurassero prelievi bancomat e se il saldo ne tenesse conto. Il fatto, poi, che il consulente tecnico si fosse detto nell’impossibilità di rispondere esaurientemente al quesito per l’incompletezza della documentazione acquisitalascia credere che la documentazione prodotta, acquisita dall’ausiliario, non recasse evidenza delle operazioni che interessavano. In ogni caso, la Corte di appello, nella sentenza che decise sul gravame del Tribunale, non prese posizione sulla prova dei prelievi. L’affermazione, contenuta nella pronuncia, secondo cui «le operazioni bancomat sono documentate dalle risultanze informatiche delle registrazioni effettuate automaticamente dalle apparecchiature presso le quali sono state eseguite le operazioni stesse» è chiaramente riferita alla generale modalità di registrazione dei prelievi attuati con carta di debito e vale a suffragare la conclusione, di seguito esposta, secondo cui le deduzioni svolte dall’appellante, e incentrate sull’inesistenza delle operazioni, si rivelavano «del tutto insufficienti». In altri termini, ciò che Sez.VI -R.G. 3601/2021 camera di consiglio9.6.2022 6 il Giudice di appello intese evidenziare nella circostanza fu non già la documentazione, negli estratti conto, di prelievi bancomat, quanto, piuttosto, l’astratta non plausibilità dell’assunto dell’odierno ricorrente per cui sarebbero state registrate operazioni di prelievo insussistenti. L’errore revocatorio prospettato, riferito alla prova dei prelievi bancomat, dunque, non si configura affatto. Se pure fosse esistente, tale errore sarebbe, peraltro, privo di decisività:ciò in quanto l’assenza di documentazione di prelievi bancomat non potrebbe che ridondarein danno del correntista, siccome attore in giudizio: infatti, nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi(Cass. 28 novembre 2018, n. 30822 ; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948). 4. ― Il ricorso va pertanto respinto. 5. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabili
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