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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 18966/2022

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ORDINANZA sul ricorso 17881-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ; - .HCOrrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]'; - controficarrente - avverso la sentenza n. 1264/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 17881 sez.

M3 - ud. 07-04-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: l'Agenzia delle Entrate Riscossione ricorre, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza, n. 1264 del 2020, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che era stata accolta un'opposizione a una cartella, emessa per il recupero di spese processuali relative a sentenza penalle, sulla base di una carente motivazione in realtà dedotta, da parte opponente, solo con riguardo alla quantificazione degli interessi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; le parti hanno depositato memorie; Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art.112 cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato per extrapetizione, annullando la cartella per carenza di motivazione mentre non si trattava di vizio dedotto, se non con riferimento al computo degli interessi accessori alla distinta sorte capitale; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso è inammissibile; come emerso dal controricorso (§ 1), parte opponente aveva precisato, nella prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ., la propria domanda in opposizione, relativamente al motivo originario di mancata notifica dell'invito al pagamento già previsto dall'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002; in quella memoria, muovendo dalla sopravvenuta novella apportata all'art. 227-ter dello stesso d.P.R. dalla legge n. 69 del 2009, e dunque dalla RG n 17881 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] non più necessaria notifica del suddetto invito, parte opponente aveva dedotto la lesione del diritto difensivo di avere contezza della pretesa creditoria quale palesata dalla cartella notificata come primo atto; il Tribunale ha shuito lo stesso "iter" argomentati vo (pag. 2), pertanto così interpretando infine la domanda e, di conseguenza, scrutinandola; parte ricorrente non ha riferito questo essenziale "iter" processuale, in violazione dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., redendo aspecifico il proprio ricorso; né l'atto di gravame qui in esame censura la sentenza di merito per novità di quella domanda, quale svolta nelle memorie assertive, così determinando, sul punto, un giudicato predusivo; non a caso, nella memoria depositata in vista dell'odierna adunanza, la difesa erariale argomenta che l'omissione sopra descritta sarebbe irrilevante stante l'inammissibilità per tardività della domanda, da ritenere nuova, formulata dall'opponente nella richiamata emenda assertiva; si tratta, però, di un motivo di ricorso per cassazione, quest'ultimo, nuovo e tardivamente sollevato in un atto meramente illustrativo: in questa chiave, posto che il Tribunale ha riferito della «denunciata nullità della cartella per difetto di motivazione» (pag. 2 della sentenza gravata), parte ricorrente avrebbe dovuto, in tesi, riferire tale fatto processuale e censurare quest'affermazione come erronea presupponendo lo scrutinio di un motivo di opposizione da valutare tardivo; spese secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 7.000,00 oltre 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Co 54.-- DECISO i N./ 'KRoma, 7 aprile 2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],illo) 4 L. RG n 17881 del 2021 Cons. rel.

DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 17881-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ; - .HCOrrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]'; - controficarrente - avverso la sentenza n. 1264/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 17881 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: l'Agenzia delle Entrate Riscossione ricorre, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza, n. 1264 del 2020, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che era stata accolta un'opposizione a una cartella, emessa per il recupero di spese processuali relative a sentenza penalle, sulla base di una carente motivazione in realtà dedotta, da parte opponente, solo con riguardo alla quantificazione degli interessi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; le parti hanno depositato memorie; Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art.112 cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato per extrapetizione, annullando la cartella per carenza di motivazione mentre non si trattava di vizio dedotto, se non con riferimento al computo degli interessi accessori alla distinta sorte capitale; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso è inammissibile; come emerso dal controricorso (§ 1), parte opponente aveva precisato, nella prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ., la propria domanda in opposizione, relativamente al motivo originario di mancata notifica dell'invito al pagamento già previsto dall'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002; in quella memoria, muovendo dalla sopravvenuta novella apportata all'art. 227-ter dello stesso d.P.R. dalla legge n. 69 del 2009, e dunque dalla RG n 17881 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] non più necessaria notifica del suddetto invito, parte opponente aveva dedotto la lesione del diritto difensivo di avere contezza della pretesa creditoria quale palesata dalla cartella notificata come primo atto; il Tribunale ha shuito lo stesso "iter" argomentati vo (pag. 2), pertanto così interpretando infine la domanda e, di conseguenza, scrutinandola; parte ricorrente non ha riferito questo essenziale "iter" processuale, in violazione dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., redendo aspecifico il proprio ricorso; né l'atto di gravame qui in esame censura la sentenza di merito per novità di quella domanda, quale svolta nelle memorie assertive, così determinando, sul punto, un giudicato predusivo; non a caso, nella memoria depositata in vista dell'odierna adunanza, la difesa erariale argomenta che l'omissione sopra descritta sarebbe irrilevante stante l'inammissibilità per tardività della domanda, da ritenere nuova, formulata dall'opponente nella richiamata emenda assertiva; si tratta, però, di un motivo di ricorso per cassazione, quest'ultimo, nuovo e tardivamente sollevato in un atto meramente illustrativo: in questa chiave, posto che il Tribunale ha riferito della «denunciata nullità della cartella per difetto di motivazione» (pag. 2 della sentenza gravata), parte ricorrente avrebbe dovuto, in tesi, riferire tale fatto processuale e censurare quest'affermazione come erronea presupponendo lo scrutinio di un motivo di opposizione da valutare tardivo; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 7.000,00 oltre 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Co 54.-- DECISO i N./ 'KRoma, 7 aprile 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],illo) 4 L. RG n 17881 del 2021 Cons. rel. DEPOSI
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